Agenzia delle Entrate – Risposta n. 571 del 23 novembre 2022
Tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera ad una stabile organizzazione in Italia di una banca francese
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Società (di seguito anche ”Istante”), costituita in data 10 giugno 2021 da Trust, ha per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera bbis e dell’articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell’articolo
7.2 appena richiamato, in data 5 agosto 2021, la Società ha acquistato da una società lussemburghese, agente per conto di un fondo comune di investimento immobiliare di diritto italiano, un portafoglio immobiliare composto da quattro immobili strumentali per natura (per un corrispettivo complessivo di Euro … oltre Iva).
In data 1° dicembre 2021, al fine di reperire le risorse necessarie per l’operazione in esame, l’Istante ha sottoscritto un contratto di finanziamento con la stabile organizzazione in Italia (di seguito la ”Branch”) di una banca di diritto francese per un importo di Euro … con scadenza 30 novembre 2024.
La Branch successivamente al finanziamento ha fatto presente all’Istante di voler avviare un ”processo di sindacazione” al fine di condividere il rischio legato alla suddetta operazione con altri finanziatori (soggetti non residenti operanti nei mercati internazionali) interessati a subentrare in qualità di cessionari dei crediti futuri nascenti. Per effetto di tale operazione, «gli interessi ed i rimborsi in linea capitale derivanti dal Finanziamento saranno quindi di pertinenza dei futuri cessionari e a questi ultimi corrisposti dall’Istante».
Ciò posto, l’Istante chiede di sapere:
- se agli interessi relativi ai predetti finanziamenti, si applica il regime fiscale previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 130 del 1999 per i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, compreso il trattamento di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- e, in caso affermativo, quale sia la procedura che devono adottare i futuri cessionari non residenti al fine di applicare il regime agevolativo di cui alla predetta legge n. 130;
- in subordine, se ai predetti interessi si applica l’articolo 26, comma 5bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, viene chiesto di confermare che l’Istante possa essere considerata ”impresa” ai fini della non applicazione della ritenuta prevista dal citato comma 5bis.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell’Istante, ai pagamenti degli interessi relativi al finanziamento in favore dei cessionari può trovare applicazione il regime fiscale previsto per i titoli emessi dalle società di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 130 del 1999, compreso il trattamento previsto dal d.lgs. n.239 del 1996.
Sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 130 del 1999, nel caso della concessione di finanziamenti è stabilito che «le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori di titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti».
Con la modifica in esame, a parere dell’Istante, l’intento del legislatore è stato quello di voler equiparare, nei diritti e nel trattamento fiscale, i soggetti finanziatori ai soggetti portatori dei titoli.
Pertanto, l’Istante ritiene che agli interessi corrisposti dal veicolo di cartolarizzazione ai soggetti finanziatori si rende applicabile sia l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2 del d.lgs. n. 239 del 1996, sia il regime di esenzione nei casi previsti dall’articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
Conseguentemente, l’Istante ritiene che sugli interessi derivanti dal finanziamento in oggetto non si applica l’imposta sostitutiva in quanto corrisposti a soggetti non residenti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.
Con riferimento alla procedura che i cessionari devono porre in essere per ricevere gli interessi senza applicazione dell’imposta sostitutiva, l’Istante ritiene che gli stessi devono fornire unicamente l’autocertificazione conforme al decreto Ministeriale 12 dicembre 2001 senza porre in essere altri adempimenti secondo quanto previsto dall’articolo 7 del d.lgs. n. 239 del 1996.
In subordine, qualora non si ritenesse condivisibile l’interpretazione proposta, l’Istante chiede conferma circa l’applicabilità agli interessi derivanti dal finanziamento del regime di esenzione di cui al comma 5bis dell’articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto si tratta di interessi su «finanziamenti a medio lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea (…) soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».
Con riferimento all’applicabilità di tale disposizione al caso di specie, il dubbio interpretativo è legato al significato del termine di ”impresa” utilizzato dal legislatore ed in particolare se la società di cartolarizzazione può definirsi tale.
Al riguardo, l’Istante evidenzia che la società di cartolarizzazione svolgendo attività di investimento in portafoglio immobiliare ed essendo costituita nella forma di società di capitali rientra in una delle categorie previste dall’articolo 73 del Tuir e produce reddito d’impresa.
Pertanto, l’Istante ritiene di potersi qualificare come ”impresa” e di poter effettuare i pagamenti di interessi nei confronti dei cessionari senza applicazione della ritenuta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 30 aprile 1999, n. 130 disciplina, in primo luogo, le operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, anche individuabili in blocco, quando:
- il cessionario sia una società di cartolarizzazione e
- le somme corrisposte dai debitori ceduti siano destinate, in via esclusiva, dal cessionario, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione (cfr. articolo 1, comma 1).
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera bbis) della legge n. 130 del 1999, le disposizioni della medesima legge «si applicano, in quanto compatibili (…) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità, in capo alla società di cartolarizzazione di cui all’articolo 7.2, di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni» (a seguito delle modifiche operate con la legge 30 dicembre 2018 n. 145).
La modifica introdotta all’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 130 del 1999, ad opera del comma 214 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), consente alle società di cartolarizzazione di poter finanziare l’acquisto dei crediti/immobili anche tramite l’assunzione di finanziamenti da parte di terzi in luogo della emissione dei titoli.
Nell’ipotesi di operazioni di cartolarizzazione strutturate tramite concessione di finanziamenti, il citato articolo 1, comma 1, lettera b), precisa anche che i riferimenti ai titoli contenuti nella legge n. 130 del 1999, «devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori di titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti».
Con riferimento ai titoli di cui all’articolo 5 della legge n. 130 del 1999, emessi a fronte dei crediti acquistati dalle società di cartolarizzazione, ai fini delle imposte sui redditi, il comma 1 del successivo articolo 6 dispone che «si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239».
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, d.l.gs. n. 239 del 1996 «La ritenuta del 20 per cento [ore 26 per cento] di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
Per effetto di tale regime, sui predetti interessi si applica l’imposta sostitutiva del 26 per cento da parte dell’intermediario depositario soltanto nei confronti dei percettori cosiddetti ”nettisti” (persone fisiche; soggetti di cui all’articolo 5 TUIR, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; enti non commerciali; soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società) e l’erogazione dei proventi al lordo dell’imposta per i soggetti cosiddetti ”lordisti” (soggetti diversi dai nettisti).
L’articolo 6 del medesimo d.l.gs. n. 239 del 1996 prevede, altresì, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i soggetti esteri, residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd. white list), nonché per le seguenti tipologie di soggetti: enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi white list; Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Secondo quanto stabilito all’articolo 6 della legge n. 130 del 1999, tale regime si applica esclusivamente ai titoli di cui all’articolo 5, emessi a fronte dei crediti acquistati da parte delle società di cartolarizzazione, restando invece esclusi i finanziamenti.
Con riferimento all’applicazione, in via subordinata del regime di esenzione previsto dall’articolo 26, comma 5bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, si fa presente che in generale, l’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 «I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento [ora 26 per cento] a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale».
Il successivo comma 5bis prevede che «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/ UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6,comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».
Tale disposizione è stata oggetto di chiarimenti con la risoluzione n. 76/E del 12 agosto 2019 alla quale si rinvia per approfondimenti.
Per quanto di interesse in questa sede, nel citato documento di prassi è stato chiarito che sotto il profilo oggettivo, l’articolo 26, comma 5bis, richiede che i finanziamenti:
- siano erogati a soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, come individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
- abbiano una durata contrattuale di medio o lungo termine ovvero superiore a diciotto mesi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 15 del P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ai fini dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti.
I finanziamenti per i quali è disapplicata la ritenuta sono solo quelli erogati alle imprese, intendendosi per tali i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa. Pertanto, sono inclusi nell’ambito di applicazione della norma i finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, come individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
Per quanto riguarda, inoltre, il profilo soggettivo, la ritenuta non si applica ai finanziamenti di cui al comma 5bis erogati da:
- enti creditizi stabiliti negli Stati membri della Si tratta degli intermediari bancari soggetti a forme di vigilanza prudenziale, comprese le stabili organizzazioni nei predetti Stati UE di enti creditizi residenti in Paesi extra UE;
- enti individuati dall’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della Direttiva 2013/36/UE;
- imprese di assicurazioni comunitarie ossia costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri della UE, ovunque operanti. Non vi rientrano, dunque, le imprese di assicurazione extracomunitarie di cui alla lettera z), comma 1, dell’articolo 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), ancorché autorizzate all’esercizio dell’attività in uno Stato UE;
- investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti nei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni sono quelli inclusi nella white list, come chiarito dalla circolare 1° marzo 2002, n. 23/E.
Come chiarito nella citata risoluzione n. 76/E del 2019, la disposizione in esame, in generale, non consente di procedere secondo il principio del ”beneficiario effettivo”, così da ricondurre il flusso degli interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito ma si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati dalla stessa norma e aventi le caratteristiche sopra descritte; né la formulazione letterale, né la ratio della norma in esame si prestano, in modo generalizzato, ad una lettura di tipo ”look through” del relativo disposto.
Nel caso prospettato la società istante ha sottoscritto in data 1° dicembre 2021 un contratto di finanziamento con una stabile organizzazione in Italia di una banca francese con scadenza 30 novembre 2024 e, in sede di documentazione integrativa prodotta, ha chiarito che «la sindacazione è il processo attraverso il quale un finanziatore/creditore, che non intende (o che non può) sopportare l’intero rischio di un finanziamento nei confronti di un determinato mutuatario, trasferisce ad altri finanziatori (tipicamente operanti sul mercato internazionale) porzioni del credito emergente dal finanziamento originario, nelle fasi immediatamente precedenti all’erogazione del finanziamento al mutuatario o nei mesi successivi. A seguito del trasferimento, i soggetti acquirenti subentrano proquota nel rapporto con il mutuatario, che sarà chiamato a corrispondergli gli interessi ed altri proventi prima dovuti al creditore originario. Il processo vede il coinvolgimento del finanziatore originario e di potenziali cessionari, mentre il mutuatario mantiene un ruolo eminentemente passivo nell’attesa di conoscere quali soggetti dovrà considerare come propri finanziatori».
Al riguardo, fa presente che «essendo l’Istante parte del Contratto di Finanziamento in qualità di debitore, esso abbia un ruolo meramente passivo nel processo di sindacazione, non avendo ad oggi alcuna visibilità sui Cessionari. Non vi è infatti alcun obbligo per la Banca di fornire all’Istante i dettagli dei Cessionari e l’Istante potrebbe venire a conoscenza dell’identità degli stessi solo nel momento in cui, a processo concluso, verrà richiesta la sua approvazione (che l’Istante non potrà negare, salvo in casi particolari)».
In proposito, si evidenzia che in sede di documentazione integrativa è stato chiesto all’Istante di specificare chi sono i cessionari non residenti intenzionati a subentrare nel finanziamento stipulato con la Branch in virtù del processo di sindacazione iniziato dalla stessa e di esibire copia dei contratti o delle bozze di cessione del finanziamento.
Al riguardo, l’Istante ha dichiarato che il ”processo di sindacazione” avviato dalla Branch italiana non è ancora concluso e, pertanto, ad oggi non è in grado di sapere quale sia l’identità dei cessionari non residenti e che attualmente il primo prenditore degli interessi è la stabile organizzazione in Italia della banca francese. Inoltre, non essendo parte dei contratti di cessione, non è stato in grado di produrli.
Ciò posto, si rileva che l’assenza dei predetti elementi informativi non consente alla Scrivente la valutazione dei presupposti per l’applicazione, nel caso ipotizzato, dell’articolo 26, comma 5bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.
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