AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 112 del 17 aprile 2025

Tassazione dei compensi economici per l’utilizzazione delle opere d’ingegno di fonte estera, erogati ad una persona fisica non residente iscritta all’AIRE

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Signora X (di seguito, anche ”l’Istante” o ”la Contribuente”) riferisce di essere fiscalmente residente in uno Stato estero e di essere iscritta all’AIRE dal giorno K dell’anno Y.

L’Istante dichiara, altresì, di ricevere, in qualità di erede, da una Società degli Autori estera, dei compensi economici per l’utilizzazione delle opere d’ingegno.

Tali compensi sono tassati alla fonte dallo Stato estero.

Ciò posto, la Contribuente chiede alla scrivente di pronunciarsi in merito all’eventuale assoggettamento ad imposizione in Italia dei suddetti emolumenti ed al conseguente obbligo di riportare in dichiarazione tali redditi nel nostro Paese.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR), approvato con DPR del 22 dicembre 1986, n. 917 (in base al quale i soggetti non residenti nel nostro Paese sono tassati solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano) ed alle istruzioni del Modello di dichiarazione dei redditi, i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di fonte non italiana e corrisposti ad una persona fisica non residente nel nostro Paese, non sono assoggettati ad imposizione in Italia e, di conseguenza, non devono essere riportati in dichiarazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si osserva che il presente parere prescinde da qualunque valutazione in merito alla effettiva residenza fiscale dell’Istante.

Il riscontro della residenza, infatti, non può essere operato in questa sede, richiedendo la verifica di elementi fattuali che esulano dall’istituto dell’interpello ordinario, la cui funzione consulenziale ne limita l’ambito ai soli casi in cui ricorra un’incertezza interpretativa attinente alla norma tributaria (c.d. ”interpello ordinario puro”), ovvero alla qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie (c.d. ”interpello ordinario qualificatorio”).

Infatti, come affermato più volte nei documenti di prassi, sono escluse dall’area dell’interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura, alle finalità dell’istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento, come le questioni involgenti la residenza delle persone fisiche (cfr. circolare 1° aprile 2016, n.9/E).

Preme, inoltre rilevare che il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha recentemente modificato l’articolo 2 del TUIR, prevedendo che, a partire dal 2024, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che ”per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Ciò premesso, la scrivente fornisce, di seguito, le proprie valutazioni nel presupposto di una residenza fiscale nello Stato estero della Contribuente, a partire dall’anno d’imposta Y + 1, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall’Istante.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TUIR, i soggetti non residenti sono tassati nel nostro Paese solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano, determinati secondo i criteri forniti dall’articolo 23 dello stesso Testo Unico.

Si rileva, al riguardo, che l’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR reca una presunzione relativa, in base alla quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o da beni che si trovano nel territorio stesso, mentre il successivo comma 2 del suddetto articolo 23 contiene, alla lettera c), una presunzione assoluta, secondo cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalle condizioni contenute nel citato comma 1, lettera f), del TUIR, i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel suo territorio o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Ciò posto, si rileva, per quanto attiene alla fattispecie rappresentata dalla Contribuente, che gli emolumenti in esame, percepiti dall’Istante in qualità di erede, rientrerebbero, quali redditi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno, tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), del TUIR.

Al riguardo, si osserva, peraltro, che i suddetti redditi, corrisposti dalla Società degli Autori estera, non possono essere considerati come prodotti nel territorio dello Stato italiano, non ricorrendo nella fattispecie in esame le condizioni di cui al citato articolo 23 del TUIR; difatti tali redditi non risultano derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato italiano o da beni che si trovano nel territorio stesso [cfr. articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR] né risultano corrisposti dallo Stato italiano, da un soggetto residente nel nostro Paese o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

Nel presupposto della veridicità e completezza delle affermazioni dell’Istante (qui assunte acriticamente), si rileva, pertanto, che, a decorrere dall’annualità Y + 1, in cui la Contribuente risulterebbe residente all’estero, i compensi economici, corrisposti dalla citata Società degli Autori alla Signora X, non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione in Italia, in base alle disposizioni contenute nel citato articolo 3, comma 1, del TUIR e, pertanto, non devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel nostro Paese.

Per completezza, infine, si osserva che, come precisato anche in istanza, ove il reddito imponibile della Contribuente dovesse essere superiore ai 2.840,51 euro annui, l’Istante non potrebbe considerarsi fiscalmente a carico del marito, da cui l’impossibilità di riconoscere a quest’ultimo la relativa detrazione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR.