La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25467 depositata il 13 novembre 2013 intervenendo in tema proventi illeciti ha affermato che l’esonero dalla tassazione dei proventi illeciti, statuita dall’art. 14, comma 4 della L. n. 537/93, è previsto anche nel caso in cui gli stessi siano restituiti “volontariamente” (e non solo coattivamente), purché ciò avvenga nel medesimo periodo d’imposta in cui il provento sarebbe stato imponibile.
Rammentiamo che ai sensi dell’articolo 14 della legge 537/1993, i proventi che derivano da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all’art. 6 comma 1 del TUIR e sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria reddituale.
L’esonero dalla tassazione, come statuito dalla stessa Corte, per sequestro o confisca ricorre se il relativo provvedimento è adottato entro il periodo d’imposta in cui il provento sarebbe imponibile (cfr. Cass. 22 febbraio 2008 n. 4625 e 2 dicembre 2008 n. 28574).
La vicenda ha riguardato una società che aveva indebitamente ricevuto, a seguito di fatture relative ad operazioni inesistenti, contributi statali ex L. n. 488/92 per interventi nel Mezzogiorno. Il cui amministratore era stato condannato con sentenza penale, essendo stato accertato il suo coinvolgimento nel reato di truffa ai danni dello Stato realizzato, anche con fatturazione di operazioni inesistenti, per ottenere illecitamente il contributo pubblico, con la conseguenza che, ai sensi della L. n. 537/1993, l’importo indebitamente percepito a tale titolo doveva essere computato fiscalmente come reddito imponibile. In seguito a tale vicende veniva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale veniva recuperata ad imponibile ai fini delle imposte sui redditi le somme percepite titolo di contributo statale e gli importi della fattura per operazione inesistente.
La società avverso tale atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che rigettava il ricorso depositato. La sentenza del giudice di prime cure veniva confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici rilevavano la condanna dell’amministratore nella truffa ai danni dello Stato realizzata mediante fatture per operazioni inesistenti, al fine di ottenere illecitamente il contributo pubblico.
La società proponeva ricorso, basato su tre motivi di doglianza, inanzi alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza del giudice di merito. Tra le motivazioni poste alla base del ricorso la società ricorrente sosteneva che la previsione normativa della non imponibilità del provento derivante da illecito ove sottoposto a sequestro o a confisca penale doveva essere estesa anche all’ipotesi di “spontanea” restituzione di tale provento, poiché anche in tal caso veniva meno il conseguimento definitivo del provento;
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo infondate le doglianze. In particolare, per i giudici di legittimità, hanno sottolineato che, ai fini dell’assoggettamento a tassazione ex art. 14, comma 4 della L n. 537/93, il reddito non deve essere stato già sottoposto a sequestro o a confisca o, nel caso in cui il provento sia costituito da un bene appartenente a terzi, non deve essere già stato integralmente restituito, posto che tali eventi impediscono il conseguimento del “possesso del reddito” e quindi il verificarsi del presupposto d’imposizione.
Per cui a parere dei giudici del Palazzaccio va individuata nella locuzione “già” “l’elemento indefettibile del collegamento causale richiesto tra fatti fiscalmente rilevanti, cronologicamente consecutivi, tale che, nell’unitario periodo fiscale (l’anno d’imposta), al fatto successivamente verificatosi (eliminazione della ricchezza) possa attribuirsi l’effetto di elidere il fatto anteriore (produzione della ricchezza)”.
Inoltre, nella sentenza in commento, si puntualizza che il mancato esercizio del potere di confisca da parte del Giudice penale stabilizza il possesso del provento derivante da illecito che, in relazione all’anno d’imposta nel quale è stato conseguito, viene ad integrare un componente positivo di reddito, assoggettabile ad imposta.
Per tali motivi, la Suprema Corte non ravvisa elementi dirimenti in grado di differenziare il caso in cui il provento illecito sia stato restituito volontariamente anziché recuperato coattivamente.
Infine la circostanza che la restituzione avvenga in un anno d’imposta diverso non può, quindi, incidere su un autonomo e distinto rapporto tributario attinente ad un pregresso periodo d’imposta, in relazione al quale devono ritenersi ormai esauriti i fatti economici generatrici dell’obbligazione tributaria, tra i quali è ricompresa anche la percezione del provento illecito. Vengono, quindi, respinti i sospetti di legittimità costituzionale paventati dalla società ricorrente.