AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 giugno 2021, n. 418
Tassazione della rendita LPP accreditata su conto corrente italiano senza l’applicazione della ritenuta prevista dall’art. 76, comma 1-bis della legge n. 413 del 1991
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, in qualità di persona fisica fiscalmente residente in Italia, rappresenta di aver prestato la propria attività lavorativa, come dipendente, presso una società svizzera e di aver maturato, a seguito del pensionamento, il diritto a ricevere, oltre all’assicurazione per la vecchiaia e superstiti (c.d. “AVS”), anche la rendita prevista della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (c.d. “LPP”).
Al riguardo, il Contribuente evidenzia di percepire da una società di diritto svizzero una rendita di vecchiaia, erogata a titolo di prestazione previdenziale “secondo pilastro”, che, con specifico riferimento all’anno 2019, è stata liquidata in 12.312,00 CHF.
Gli importi sono stati pagati, con frazionamento trimestrale anticipato (con pagamento, di solito, il giorno 26 o 27 del mese precedente al trimestre di riferimento), direttamente su un conto corrente bancario italiano a lui cointestato ed acceso presso un istituto di credito italiano che, tuttavia, non ha operato sugli stessi la trattenuta a titolo di ritenuta d’imposta pari al 5 per cento prevista dal comma 1-bis dell’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (introdotto dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2017, n. 50).
Con la documentazione integrativa trasmessa il 23 aprile 2021, l’Istante ha precisato che nel mese di giugno 2020 ha chiesto alla Banca di effettuare la trattenuta del 5% sulle rendite da LPP e che nel mese di giugno 2020 la Banca ha risposto che avrebbe inoltrato la richiesta ai colleghi competenti in merito.
Il Contribuente evidenzia che, in mancanza di una risposta da parte della Banca, in data 8 ottobre 2020, ha conferito mandato ad altra Banca italiana per l’applicazione della ritenuta del 5% sulle prestazioni erogate da LPP/II Pilastro svizzero. Dalla documentazione integrativa trasmessa risulta che l’intermediario finanziario ha applicato la ritenuta in questione per gli accrediti ricevuti a partire dal 28/09/2020.
L’Istante rappresenta che, dopo il trasferimento dell’accredito della rendita LPP alla seconda Banca, ha ricevuto da parte della prima Banca la disponibilità ad applicare sulle somme in questione la ritenuta del 5%.
Ciò posto, l’Istante chiede:
– quale sia la corretta modalità di tassazione della rendita erogata a titolo di prestazione della previdenza professionale LPP, accreditata su un proprio conto corrente italiano senza l’applicazione della predetta ritenuta;
– se nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 occorre indicare l’importo relativo ai trimestri effettivamente incassati ovvero l’importo maturato nel corso dell’anno 2019;
– se l’importo da assoggettare a tassazione sia quello accreditato dall’istituto di credito italiano (e, quindi, al netto di tutte le commissioni e le spese, con applicazione del tasso di cambio deciso dalla banca), oppure se invece si deve applicare all’importo originario (in franchi svizzeri) della rendita LPP, convertito in euro al tasso di cambio pubblicato da Banca d’Italia e riferito al giorno dell’accredito sul conto corrente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che, in luogo della mancata applicazione da parte dell’intermediario finanziario residente della ritenuta a titolo d’imposta del 5 per cento di cui all’articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sulle somme percepite a titolo di prestazione previdenziale “secondo pilastro” e corrisposte da una società di diritto svizzero direttamente su un conto corrente italiano, verificandosi comunque tutti i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, può applicare in sede di autoliquidazione, attraverso la presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la tassazione con l’aliquota del 5 per cento, indicando le rendite LPP incassate nel 2019 nella sezione V del quadro RM del Modello REDDITI PF 2020, riportando la causale residuale “I”, il codice dello Stato estero “071” (Svizzera) e versando l’importo con il codice tributo “1242”.
In merito agli ulteriori quesiti formulati l’Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In base alla legislazione svizzera, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (LPP, secondo l’abbreviazione ufficiale della legge federale), definite anche “secondo pilastro”, hanno il compito d’integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età, contribuendo, in tal modo, a mantenere inalterato il tenore di vita del lavoratore anche dopo il pensionamento.
Nel caso in cui beneficiario delle prestazioni erogate dal secondo pilastro svizzero sia un soggetto fiscalmente residente in Italia tale erogazione deve essere tassata in via esclusiva in Italia, tenuto conto che l’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 943, prevede che, fatte salve le pensioni pubbliche di cui all’articolo 19, «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato».
Nell’ambito della normativa fiscale italiana, l’articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”.
Il successivo comma 1-bis – introdotto dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – prevede che “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.
In altri termini, con l’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 76 della legge n. 413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento.
Al riguardo, si precisa che, coerentemente con i chiarimenti resi dal Ministero delle finanze 8 giugno 1993, n. 6, in relazione alle rendite AVS, anche la ritenuta sulle pensioni LPP deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi.
Relativamente ai soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta nell’ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell’articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli “istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”, mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta “è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento”.
La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.
La circostanza che la norma faccia riferimento all’intermediario finanziario italiano che “interviene” nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall’intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente (in tal senso, si è espressa la circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, par. n. 3, con riferimento ai fondi di investimento alternativi). Sarà cura del soggetto che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.
Al riguardo, si evidenzia che l’esecuzione di un pagamento a favore di un proprio cliente presuppone, in via preliminare, che la somma da corrispondere sia individuata dall’istituto di credito come prestazione LPP e che siano fornite all’intermediario finanziario residente tutte le informazioni necessarie a consentire di poter operare il prelievo alla fonte al momento dell’erogazione delle somme in questione da parte dell’ente previdenziale svizzero.
Deve essere cura del soggetto che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.
Con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 2 del 20 febbraio 2020, è stato chiarito (ribandendo il principio espresso dalla risoluzione del 27 gennaio 2020, n. 3) che tale condizione si sostanzia nella presenza di uno specifico incarico conferito dall’ente erogatore o dal beneficiario della prestazione che permetterebbe, quindi, all’intermediario di applicare la ritenuta del 5 per cento.
Nella fattispecie in esame la ritenuta sulle somme percepite dall’Istante a titolo di rendita LPP è stata applicata dall’intermediario finanziario residente che è intervenuto nel pagamento solo per gli accrediti ricevuti a partire dal 28/09/2020.
Ciò posto, in merito alla questione posta dall’Istante, concernente il trattamento fiscale applicabile alle erogazioni LPP accreditate su un conto acceso presso una banca residente sulle quali non è stata applicata la ritenuta prevista dal citato comma 1-bis dell’articolo 76 della legge n. 413 del 1991, si rappresenta quanto segue.
La risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 ha chiarito che nel caso in cui il contribuente sia un soggetto fiscalmente residente in Italia alle prestazioni erogate dal “secondo pilastro” svizzero non riscosse tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d’imposta, in quanto l’intervento normativo recato dal citato articolo 55-quinquies del decreto legge n. 50 del 2017, che assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantiene l’espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, esonerando il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi. Il tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa.
Nel caso in esame, avendo l’ente assicurativo svizzero canalizzato in Italia il flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro.
Ne consegue che, in caso di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario residente alle quali non è stato possibile applicare la ritenuta del 5 per cento a causa del ritardo con cui è stato conferito lo specifico incarico alla banca, il contribuente percipiente potrà autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta, assoggettandole all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell’intermediario finanziario.
Nella fattispecie in esame, pertanto, l’Istante potrà indicare le rendite LPP incassate nel 2019 nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF 2020, riportando la causale residuale “I”, il codice dello Stato estero “071” (corrispondente alla Svizzera) e versando l’importo con il codice tributo “1242”. A tal fine, nel presupposto che il modello Redditi PF 2020 sia già stato inviato, essendo ormai scaduti i termini ordinari di presentazione, il Contribuente potrà presentare una dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8 del d.P.R. n. 322 del 1998. Analogamente, le rendite incassate nel 2020 senza l’applicazione della ritenuta potranno essere indicate con le illustrate modalità nel Modello Redditi PF 2021.
In merito alla determinazione della base imponibile la citata risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 2 del 2020 ha precisato che la ritenuta deve essere applicata dall’intermediario sul valore lordo della prestazione al momento della corresponsione in Italia. Tali chiarimenti sono estensibili anche all’ipotesi in cui, non essendo stata applicata la ritenuta da parte dell’intermediario finanziario residente intervenuto nel pagamento, le rendite LPP siano indicate in dichiarazione da parte del contribuente.
Si ritiene, pertanto, che nella predisposizione della dichiarazione dei redditi l’Istante dovrà individuare il momento impositivo secondo il principio di cassa, indicando l’importo lordo relativo ai trimestri effettivamente incassati sui quali l’intermediario finanziario non ha applicato la ritenuta.
Riguardo alla conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro le istruzioni al modello Redditi PF 2020 (analoghe indicazioni sono contenute anche nelle istruzioni al modello Redditi PF 2021) precisano che in tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo:https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Trattamento fiscale applicabile alla prestazione LPP anticipata per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione del beneficiario e accreditata su conto corrente italiano dell'impresa esecutrice dei lavori - Risposta 12 ottobre 2021, n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3462 - In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19785 depositata il 17 luglio 2023 - Ai fini del prelievo fiscale di cui alla l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di…
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 07 novembre 2022, n. 224 - Illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12694 - La ritenuta operata dall'Ente espropriante sull'indennità di esproprio è effettuata a titolo di imposta e non a titolo di ritenuta di acconto solo in presenza di opzione per la tassazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…