AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 novembre 2018, n. 2
Tassazione sentenze aventi ad oggetto reclami ex art. 630 c.p.c.
-Consulenza giuridica –
Con la richiesta di consulenza giuridica n. …., concernente l’interpretazione dell’articolo 37, e 8 dalla Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, è stato esposto il seguente
Quesito
Il tribunale istante chiede di conoscere quale sia la corretta la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, delle sentenze aventi ad oggetto il rigetto del reclamo, ex articolo 630 del codice di procedura civile, avverso le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiara estinta la procedura esecutiva.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Non viene prospettata alcuna soluzione.
Parere dell’agenzia delle entrate
In relazione ai reclami ex articolo 630 del codice di procedura civile, avverso le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiara estinta la procedura esecutiva, l’ultimo comma, del citato articolo dispone che “Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti ….. . Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.”
Dunque, contro l’ordinanza di estinzione dell’esecuzione immobiliare è ammesso reclamo, da parte del debitore o dei creditori. Sulla causa promossa con reclamo provvede il collegio in camera di consiglio, con sentenza.
Al fine di stabilire quale sia la corretta tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, alle suddette sentenze, appare utile richiamare gli articoli 37 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) e 8 della Tariffa, Parte prima, ad esso allegata.
Il combinato disposto dei due articoli consente di individuare tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell’imposta di registro, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio, e vengono assoggettati al tributo anche se sono impugnati o impugnabili.
L’articolo 37 stabilisce, infatti, che “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;…” .
L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, reca l’elenco tassativo degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, indicando, altresì, la misura dell’imposta.
Come chiarito, infatti, con la circolare del 22 gennaio 1986, n. 8, ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari, è “necessario individuare l’esistenza di una controversia che il giudice è chiamato a risolvere o sulla quale, in ogni caso, deve emettere una pronuncia in punto di diritto o di procedura”.
Nell’ipotesi rappresentata con la presente istanza d’interpello, con il reclamo contro l’ordinanza di estinzione, il reclamante promuove un giudizio al fine di ottenere l’annullamento della ordinanza di estinzione. Viene instaurato, perciò, un ulteriore giudizio a definizione del quale viene emessa la sentenza. Pertanto, con detta pronuncia si definisce il giudizio promosso con reclamo.
In caso di rigetto del reclamo, inoltre, il processo esecutivo non ha più modo di proseguire e il giudizio si chiude con sentenza, soggetta ad impugnazione ordinaria.
Fatte tali considerazioni, si ritiene che le sentenze di rigetto del reclamo ex articolo 630 c.p.c., siano da considerare atti dell’autorità giudiziaria, in materia di controversie civili, che definiscono, anche parzialmente, il giudizio. In quanto tali, sono da assoggettare all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, ad esso allegata.
Con riferimento alla misura dell’imposta di registro da applicare alle sentenze in esame, si rileva che in linea generale occorre far riferimento al contenuto dell’atto, pertanto, agli atti di cui alla fattispecie in esame si ritiene applicabile la disposizione di cui alla lettera d) dell’articolo 8 citato, che stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200, per gli atti dell’autorità giudiziaria “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.
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