Come ogni anno, nel convegno organizzato da un noto quotidiano dell’informazione economica e fiscale, durante il convegno annuale Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti su molteplici argomenti.
Nel corso del convegno l’aspetto più trattato è stato sicuramente il regime forfettario. Di seguito si riporta un riepilogo dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria.
Regime forfettario
- qualora il contribuente forfettario nel corso dell’anno riceva in donazione oppure in successione una quota di partecipazione in una società di persone, lo stesso potrà dismetterla entro la fine dell’anno (circolare AdE 9/E/2019) senza incorrere nella causa ostativa senza dover fuoriuscire dal regime forfettario.
- l’indennità di maternità non rileva ai fini del superamento del limite di 65.000 euro.
- il contribuente in regime forfettario può procedere alla sostituzione dell’emissione dello scontrino elettronico con l’emissione di una fattura, elettronica o cartacea. Si rammenta che anche ai contribuenti in regime forfettario sono obbligati all’emissione dello scontrino elettronico.
Appalti e ritenute
In ordine alla nuova disciplina in materia di ritenute nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento, l’Agenzia ha confermato che la stessa opera dal 1° gennaio 2020, con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020. Per cui non trova applicazione per le ritenute operate a gennaio sulle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 (e percepite a gennaio).
Compensazioni
Non trova applicazione, la nuova normativa sui limiti alla compensazione dei crediti tributari, per l’utilizzo dei crediti d’imposta di natura agevolativa che vanno riportati all’interno del quadro RU.
Pertanto sarà possibile compensare tale tipologia di crediti senza dover attendere il superamento del decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione per importi superiori ai 5.000,00 euro, fermo restando l’obbligo di inviare il modello F24 esclusivamente attraverso Entratel/Fisconline.
Registri Iva “precompilati”
Già a partire dal 1° luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuente sul proprio sito i registri delle fatture emesse e degli acquisti, nonché i dati delle liquidazioni periodiche ed è stato precisato che:
- i registri Iva “precompilati” non conterranno i dati delle fatture estere, poiché le bozze dei registri Iva mensili verranno rese disponibili nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento. Infatti, si ricorda, che dal 2020 la scadenza per l’invio dei dati dell’esterometro è trimestrale. Pertanto sarà compito dei contribuenti integrare le bozze dei registri Iva e l’Agenzia procederà all’elaborazione delle liquidazioni periodiche. L’Agenzia delle Entrate si è impegnata, qualora il contribuente invii mensilmente e nei primi giorni del messe successivo a quello di riferimento, a recepire i dati inviati ed a riportali nei registri IVA precompilati.
- il contribuente dovrà, inoltre, indicare la esatta percentuale di detraibilità IVA per le fatture presenti nel registro Iva acquisti nella fase di modifica,
- infine l’Agenzia delle Entrate predisporrà appositi codici da indicare nelle fatture elettroniche al fine di poter permettere la ricezione delle fatture elettroniche in reverse charge di trasmettere al sistema di interscambio i documenti di integrazione delle stesse.
Ravvedimento operoso
- L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto il ravvedimento a seguito della deduzione di costi e della detrazione dell’Iva su fatture inesistenti alla luce del c.d. Decreto fiscale con cui si è introdotta una causa di non punibilità del reato di dichiarazione fraudolente mediante operazioni inesistenti o altri artifizi qualora vi sia l’integrale pagamento con ravvedimento operoso
- non sono dovuti sanzioni e interessi per gli acconti non versati a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa, dopo il termine di versamento del secondo acconto, nel caso in cui risultasse dovuto un importo maggiore degli acconti. Qualora la dichiarazione integrativa è presentata prima, non è sanzionabile nemmeno il primo acconto se l’importo maggiore da pagare sia versato con il secondo acconto.
Visto di conformità
Intema di apposizione del visto di conformità, l’Agenzia ha puntualizzato che il professionista che appone il visto debba essere lo stesso che ha predisposto e trasmesso la dichiarazione (risoluzione 99/E/2019), è necessario considerare che, ai sensi dell’articolo 23 D.M. 31.05.1999“Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente… a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”. Per cui è possibile apporre il visto anche sulla dichiarazione predisposta dal contribuente.
Articoli correlati da consultare
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di bilancio 2018
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario...
Leggi l’articolo →Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima – Circolare n. 24 /E del 7 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 24 /E del 7 luglio 2022 OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di...
Leggi l’articolo →Circolare 13 aprile 2018, n. 114153 del COM. GEN. GUARDIA DI FINANZA – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
COM. GEN. GUARDIA DI FINANZA - Circolare 13 aprile 2018, n. 114153 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148,...
Leggi l’articolo →Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata – Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate
AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018,...
Leggi l’articolo →Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157
Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta...
Leggi l’articolo →