La Corte Suprema con l’ordinanza n. 12052 del 17 maggio 2013 è intervenuta a dirimere la controversia tra Agenzia delle Entrate e il Comune in riferimento alla restituzione della Tassa CC.GG.. Infatti la problematica della Tassa CC.GG. sugli “abbonamenti” l’agenzia delle Entrate fà derivare l’obbligo dell’imposta sui telefonini dal contratto di abbonamento, sostituendolo, come presupposto per l’esborso, alla ormai superata licenza di esercizio.
Gli Ermellini della sezione tributaria, con l’ordinanza in esame, hanno accoltola tesi del comune ricorrente, creando «un insanabile contrasto» con la sentenza 23052 del 2012 in cui, invece, la tesi accolta era stat quella dell’Amministrazione finanziaria. I numeri in gioco, per il rimborso della Tassa CC.GG., dovuto ai comuni, ma non solo, che sarebbe di oltre 3 miliardi di euro. La sezione tributaria individua un presupposto «nel rapporto di specialità tra i distinti complessi normativi (Tu 259/2003; direttiva 5/1999 e Dlgs 269/2001) che si è determinata dopo la separazione della disciplina degli “apparecchi terminali di radiotelecomunicazione” dagli altri impianti radiolettettrici», per i primi, infatti, non è più necessario il nulla osta amministrativo per l’acquisto e l’impiego mentre i secondi sono sempre soggetti alla licenza di esercizio. Se il Codice delle telecomunicazioni ha, infatti, cancellato il regime delle concessioni la pretesa dell’erario non si può spostare su un contratto di diritto privato. A impedirlo c’è la direttiva comunitaria che lascia libero l’utente finale di acquistare o utilizzare il cellulare senza richiedere o ottenere alcuna autorizzazione.
Non è possibile, per i giudici Supremi, individuare nel contratto di abbonamento una “surroga” all’ormai archiviata “licenza di esercizio”. A vietarlo non c’è anche la Costituzione. (l’Agenzia delle Entrate hanno affermato il contrario con la risoluzione 9/E del 18 gennaio 2012)
Se il contratto stipulato tra cliente e gestore diventasse «generatore del tributo» verrebbe modificato il presupposto dell’imposizione seguendo una via di interpretazione evolutiva vietata dall’articolo 23 della Carta.
Il desiderata dell’Agenzia porterebbe a considerare il semplice possesso di un cellulare o la stipula di un abbonamento un fatto «generatore di ricchezza» tale da giustificare il prelievo tributario, trasformando la tassa di concessione governativa in un’imposta.
La Cassazione ammette il potere discrezionale del legislatore tributario di individuare gli indici di ricchezza patrimoniale o di consumo da assoggettare a tributo, scegliendo tra il sistema della tassa e dell’imposta, ma ricorda che «una volta che la fattispecie impositiva sia stata normativamente definita, ricollegando l’obbligazione tributaria ad una specifica attività amministrativa, non può poi ritenersi integrata tale fattispecie qualora detta attività amministrativa non solo sia stata del tutto omessa ma risulti addirittura non più prevista dalla legge».
I giudici bollano poi come infondata la tesi sostenuta dall’Agenzia, secondo cui il legislatore con la Finanziaria 2008, proprio prevedendo l’esenzione della tassa governativa per i non vedenti e i disabili, ne avrebbe confermato la vigenza per gli altri.
L’intervento legislativo invocato si colloca «su un piano completamente diverso da quello della modifica del l’originario presupposto impositivo».
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