Con l’ordinanza n. 17347 del 15 luglio 2013 la Corte di Cassazione sez. lavoro interviene in materia di competenza territoriale per le controversie di Telelavoro e lavoro da casa stabilendo che tale modalità di svolgimento consentendo di esperire le attività lavorative presso la propria abitazione che, in questo caso, sarà considerata una sede dipendente dell’azienda, con tutte le conseguenze del caso in termini di competenza territoriale del tribunale decidente.
Tale decisione è un’interpretazione “evolutiva” del diritto: nell’attuale epoca di flessibilità e di tecnologia tale da fare spesso ricorso al lavoro a distanza e al telelavoro, tutte le volte in cui il dipendente svolge la propria attività lavorativa prevalentemente da casa, con l’ausilio di propri strumenti (come un computer o una connessione a internet), tale luogo si deve considerare una vera e propria dipendenza dell’azienda. Con tutte le conseguenze che ciò comporta.
La predetta decisione costituisce una massima di giurisprudenza molto importante e per meglio comprendere la sua portata innovativa è necessario conoscere in dettaglio i fatti.
La vicenda ha origine dall’assunzione del lavoratore con mansioni di informatore scientifico, il quale svolgeva la propria attività su tutto il territorio regionale che gli era stato affidato, ove era residente e aveva fissato la propria abitazione. Il luogo dove erano svolte le principali attività lavorative era la residenza del lavoratore, utilizzando il pc, la stampante e la connessione a internet per inviare al datore di lavoro le relazioni sulle vendite. Successivamente, tra lavoratore e datore è sorta una contestazione, sfociata poi in una causa.
La legge prescrive che la competenza territoriale a decidere la controversia va affidata al tribunale ove ha sede una dipendenza dell’azienda. I giudici della Corte Suprema, nella fattispecie, si è trovata a dover decidere se l’abitazione del dipendente, ove di fatto questi svolgeva prevalentemente il proprio lavoro, poteva considerarsi una sede distaccata dell’azienda. Petanto alla luce di tali considerazioni gli Ermellini hanno statuito che la residenza privata del dipendente si trasforma in una vera e propria dipendenza dell’azienda qualora, presso di essa, si trovino gli strumenti principali di supporto dell’attività produttiva (computer, stampante, rete internet, nonché tutto il campionario dei prodotti). Con la conseguenza che tutte le cause che il lavoratore vorrà intraprendere nei confronti del datore di lavoro potranno essere più facilmente intentate presso il tribunale del luogo di residenza del lavoratore medesimo. Il che, ovviamente, costituisce un indubbio beneficio per il dipendente.
Nella sentenza si legge che è anche interesse dell’ordinamento non obbligare i testimoni a lunghi spostamenti. È impossibile – conclude la Cassazione – non tenere conto dell’evoluzione tecnologica in corso nel mondo del lavoro. Ed essa si sta spostando verso forme di lavoro più flessibili e a distanza.
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