AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 159
Terapia multisistemica in acqua – Deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR – Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212
Quesito
L’istante rappresenta che a un suo figlio è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico fin dalla tenera età, disturbo certificato anche dalla commissione medica per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento INPS, di cui gode tuttora.
Nel 2017 ha iscritto il figlio a corsi per il trattamento del disturbo con il metodo TMA (terapia multisistemica in acqua – metodo X).
La TMA è una terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio capace di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione, relazione autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo ad una relazione significativa. Il metodo nasce con l’obiettivo di inserirsi in un progetto riabilitativo globale, che cura in particolar modo gli aspetti relazionali, emotivi e di integrazione sociale del soggetto beneficiario.
L’istante, nel precisare che la prestazione con tale metodo è resa da personale non abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (si tratta di un istruttore di nuoto che ha frequentato un corso specifico per la TMA), anche se supervisionato dagli ideatori del metodo (psicologi), chiede di conoscere se le rette pagate per l’assistenza qualificata in acqua del proprio figlio possano essere considerate quali spese mediche e di assistenza per le persone con disabilità e, pertanto, le stesse siano deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante per le spese sostenute ritiene di poter fruire della norma agevolativa citata. Richiama in proposito l’orientamento fornito dalla scrivente con la circolare n. 19 del 2012 riguardo la possibilità di ammettere alla deduzione in esame le spese sostenute in favore di portatori di handicap per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione. Intende quindi portare in deduzione del reddito complessivo le spese sostenute per la frequenza ai corsi in questione, anche in assenza di specifica prescrizione medica, vista la consulenza del supervisore, psicologo e psicoterapeuta esperto in autismo.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR prevede la deduzione delle “spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Il medesimo articolo, al comma 2, precisa che “le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433 del codice civile”, anche se non fiscalmente a carico.
Come più volte ribadito dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’individuazione delle spese sanitarie per le quali è dubbio l’inquadramento in una delle categorie elencate nel citato art. 10 del TUIR, è necessario fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni mediche e quelle di assistenza medica specifica.
In termini generali per i soggetti portatori di handicap sono ammesse alla deduzione solo le spese per prestazioni di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati, finalizzati alla cura di una patologia effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. da ultimo, circolare n. 7/E del 2018).
In tali casi le prestazioni professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Talune prestazioni, inoltre, possono essere ricondotte nell’ambito delle prestazioni sanitarie se, pur non eseguite per finalità di cura, sono volte a correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerire il suo impatto psicologico a condizione, tuttavia, che siano eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione (cfr. circolare n. 18/E/2016).
Come rappresentato dall’istante sono state ritenute deducibili anche le spese sostenute per attività cosiddette di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. (cfr. circolare n. 19 del 2012 e circolare n. 7 del 2018).
In relazione alle spese sostenute dall’istante per le rette pagate per l’assistenza qualificata per la TMA del proprio figlio, in assenza di prescrizione medica, appare dubbia la loro riconducibilità nell’ambito delle tipologie di spese mediche e di assistenza specifica di cui al citato art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR.
Tenuto conto, tuttavia, che la risposta al quesito proposto implica valutazioni di carattere sanitario, è stata avviata un’apposita istruttoria presso il Ministero della Salute per conoscere se la TMA, effettuata presso una piscina sotto la supervisione di un medico, possa rientrare tra i trattamenti di natura sanitaria.
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