AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 29 gennaio 2018, n. 9/E
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17/06/2014, è stato esposto il seguente
Quesito
La società X chiede se, per la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali, debba essere considerata come data di riferimento per l’individuazione del termine di scadenza l’anno di presentazione della dichiarazione, ovvero l’anno del periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione medesima.
L’istante specifica che il proprio esercizio fiscale coincide con l’anno solare.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società X ritiene che il termine entro cui concludere il processo di conservazione (tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ai dati di esercizio), vada calcolato considerando l’anno in cui la dichiarazione è stata prodotta e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Così, ad esempio, nel caso della dichiarazione relativa ai redditi 2016, “Redditi 2017- SC”:
– termine di presentazione della dichiarazione: 30 settembre 2017 (caso di esercizio coincidente con l’anno solare);
– anno di trasmissione telematica: 2017;
– termine di conservazione della predetta dichiarazione dei redditi (relativa all’esercizio 2016 “Redditi 2017- SC” e trasmessa nel periodo 2017): 31 dicembre 2018.
Tale modalità di individuazione del termine vale, secondo l’istante, per tutti i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento di natura fiscale, per cui è prevista una presentazione all’Agenzia delle entrate.
Parere dell’agenzia delle entrate
In risposta al quesito proposto, si premette che con la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, è stato chiarito che “ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.”
A titolo esemplificativo, dunque:
a) un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017″…
Ciò posto, si evidenzia che, nel caso specifico, in cui oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d’imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 dicembre 2018.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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