La Corte di Cassazione, sezione trbutaria, con la sentenza n. 2595 depositata il 5 febbraio 2014 intervenendo in tema di accertamenti fiscali ha statuito che ai fini di derogare da quanto disposto dall’articolo 12 co. 7, Legge n. 212/2000 non rappresenta una causa di urgenza la decadenza del potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica.
La vicenda ha tratto origine dalla verifica fiscale disposta nei confronti di una società di capitale conclusasi con la redazione del PVC a cui faceva seguito, prima dello scadere del termine dei 60 giorni disposti dall’articolo 12 comma 7 dello Statuto dei contribuenti, la notifica di un avviso di accertamento, emesso dall’Amministrazione Finanziaria sulla base del PVC, per il recupero dell’IVA.
La società contribuente impugnava l’atto impositivo notificatele inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo, tra le altre cose, l’illegittimità dell’avviso di rettifica per violazione dell’art. 12, 7° co., della l. n. 212-00. I giudci aditi accolsero le doglianze del ricorrente annullando l’atto impugnato. L’Amministrazione Finanziaria avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, rigettando l’appello del Fisco confermava la sentenza di primo grado. In particolare i giudici di appello evidenziaronoa la nullità e l’inesistenza della notifica dell’atto di appello dell’ufficio, essendo stati violati gli artt. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 330 c.p.c. per essere stato, l’atto, spedito a tale F.F., domiciliatario della società e difensore nel processo di primo grado, anziché alla società in persona del suo legale rappresentante, comunque osservava, in ciò fondando la ratio decidendi, che l’avviso di rettifica era stato a sua volta notificato il 13 luglio 2001, a fronte della chiusura delle operazioni di constatazione di cui al verbale 18 giugno 2001.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del Fisco. In particolare per la soluzione della controversia i giudici di legittimità hanno rammentato la soluzione fornita dalla Cassazione a sezione unite sul contrasto insorto nella sezione tributaria in ordine alla questione della validità o meno dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio di copia del verbale di constatazione, previsto dall’art. 12, 7° co., della l. n. 212 del 2000, hanno reso il principio secondo il quale la norma deve essere interpretata nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio “determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”. In questo senso, il vizio invalidante “non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dell’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (v. sez. un. n. 18184-13).