ANPAL – Nota 23 dicembre 2022, n. 17372
Termine di sottoscrizione degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui all’art. 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020
Con riferimento alle molteplici richieste di chiarimento pervenute in merito al termine per la sottoscrizione degli accordi sindacali, fissato al 31 dicembre 2022 dal paragrafo 5 “Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro”, dell’Avviso approvato con proprio Decreto n. 320 del 10.11.2022, si forniscono le seguenti indicazioni.
Il termine per la sottoscrizione dell’accordo è fissato al 31.12.2022 dall’art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 9, co. 8, del decreto-legge n. 228 del 2021 (cd. “Milleproroghe”).
In assenza di ulteriori previsioni normative, pertanto, si conferma che, come previsto dalla citata disposizione, le “specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi” devono essere sottoscritte entro il termine del corrente anno.
Nello specifico, l’accordo sindacale dovrà contenere quanto previsto dai punti 1,2,3,4,5 del paragrafo 5 dell’Avviso e, in particolare:
1. il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
2. il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, entro il limite minimo di 40 ore e massimo di 200, per ciascun lavoratore;
3. il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza, come previsto al paragrafo 4 dell’Avviso;
4. i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, come individuati dall’art. 3, comma 1, lett. da a) a f) del decreto interministeriale 22 settembre 2022;
5. solo nei casi di seguito specificati, il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art.43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del 2008, ovvero al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’art.1, co. 478, della legge 30 dicembre 2021, n.234 del 2021 (art. 3, co. 2, del decreto interministeriale del 22 settembre 2022).
Considerata l’entrata in vigore a ridosso del termine dell’anno del decreto interministeriale attuativo della seconda edizione del Fondo Nuove Competenze, adottato il 22 settembre 2022 e pubblicato il 3 novembre 2022, al fine di garantire la massima partecipazione all’intervento e per agevolare la presentazione delle istanze, esclusivamente in riferimento al progetto formativo (punto 6 del paragrafo 5 dell’Avviso, come ulteriormente specificato al successivo paragrafo 6 del medesimo Avviso), questo potrà essere predisposto dai datori di lavoro successivamente al 31.12.2022, fermo restando che dovrà comunque essere formalmente condiviso, a pena della inammissibilità della istanza, con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo, di cui costituisce parte integrante.
Si conferma, come previsto dal paragrafo 4 “Termini e modalità di presentazione dell’istanza di ammissione al contributo” dell’Avviso, la scadenza del 28 febbraio 2023 per la presentazione delle istanze corredate dall’accordo di rimodulazione, inclusivo del progetto formativo.
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