A partire dal periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 130, 131 e 132, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ord. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30.12.2015), sono stati modificati i termini di decadenza degli accertamenti tributari, contenuta nell’art. 57 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (quanto all’Iva), e nell’art. 43 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (quanto alle imposte dirette): disposizioni, queste ultime, che vengono integralmente sostituite dai commi 130 e 131.
A) – Accertamenti tributari relativi agli anni 2016 e successivi.
In base alla novellata normativa gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza:
a) – in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare);
b) – in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi dell’ottavo anno, rispetto al periodo di imposta da accertare).
A titolo esemplificativo, quindi, con riferimento al periodo d’imposta 2016, se la dichiarazione dei redditi sarà stata presentata, il termine per l’accertamento scadrà ordinariamente il 31 dicembre 2022; in caso di omessa presentazione, scadrà ordinariamente il 31 dicembre 2024.
Ai sensi del comma 132, primo periodo, della Legge n. 208/2015, le previsioni suddescritte (contenute nell’art. 57, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 633/1972, e nell’art. 43, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 600/1973) si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
B) – Accertamenti tributari relativi agli anni dal 2011 al 2015.
Per i periodi d’imposta precedenti, il comma 132, secondo periodo, della legge n. 208/2015 dispone – in coerenza con la disciplina previgente – che gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza:
a) – in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del quinto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare);
b) – in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi del sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare).
C) – Accertamenti tributari in presenza di obbligo di denuncia per reati fiscali.
Il comma 132, terzo periodo, della legge n. 208/2015 dispone che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. per alcuno dei reati fiscali, previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione.
La norma tuttavia precisa che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Questa previsione assorbe quella dettata dall’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in G.U. n. 190 del 18.8.2015), in vigore dal 2 settembre 2015, che aveva già previsto che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”.
D) – Accertamenti tributari relativi ad attività detenute in paradisi fiscali.
Nessuna è stata disposta per la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in relazione alle attività detenute nei c.d. paradisi fiscali.
L’art. 3, comma 2, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale dispone che in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al d.m. 4 maggio 1999, e al d.m. 21 novembre 2001, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW) ex art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. A norma dei successivi commi 2-bis e 2-ter, ai fini dell’accertamento basato sulla suddetta presunzione, i termini di accertamento, come pure quelli per la contestazione delle violazioni sul monitoraggio fiscale sono raddoppiati. Questa disciplina è stata, eccezionalmente, derogata a determinate condizioni dalla legge n. 186/2014 in tema di voluntary disclosure.
Anche in questa fattispecie di raddoppio dei termini, pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2016 i termini di accertamento saranno:
– in caso di presentazione della dichiarazione fiscale, di dieci anni (entro il 31 dicembre dell’undicesimo anno dal periodo d’imposta di riferimento);
– in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di quattordici anni (entro il 31 dicembre del quindicesimo anno dal periodo d’imposta di riferimento).
E) – Accertamenti tributari conseguenti a collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
Il comma 132, ultimo inciso, della Legge n. 208/2015 statuisce che rimangono le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227. Quest’ultima disposizione, come è noto, stabilisce che il termine di accertamento scade, per tutte le annualità comprese nella procedura, il 31 dicembre 2016.
F) – Contestazioni relative a sanzioni amministrative tributarie.
Non è stata modificata, e rimane quindi invariata, la disciplina dei termini di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, nei casi in cui – come avviene ad esempio per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale – la violazione non sia connessa all’accertamento ed al pagamento di un tributo.
La normativa in commento è contenuta nell’art. 20 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: l’atto di contestazione della violazione, come pure l’atto di irrogazione della sanzione, devono essere in ogni caso notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (o, trattandosi di violazione connessa al pagamento di un tributo, nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi). Questo termine è raddoppiato solo in relazione alle attività detenute nei paradisi fiscali, come sopra precisato (non, invece, in presenza di obbligo di denuncia di reati tributari).