AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 agosto 2020, n. 236
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – termini di versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni ex articolo 5 della legge n. 448 del 2001
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) prospetta il quesito, di seguito in sintesi riportato, in merito ai termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
In particolare l’istante riferisce di essere proprietaria dell’85% delle quote del capitale sociale di una società in nome collettivo e di essersi avvalsa nel 2019 della suddetta agevolazione. A tal fine ha acquisito la valutazione peritale da un tecnico abilitato e ha versato la prima rata dell’imposta sostitutiva il 28 giugno 2019.
Tanto premesso, considerate le numerose disposizioni legislative che, in fase di emergenza da “Covid-19”, hanno prorogato e sospeso diversi adempimenti e versamenti fiscali, l’istante chiede se sia sospeso anche il versamento della seconda rata dell’imposta sostituiva di cui sopra, il cui termine scade il 30 giugno 2020.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che la scadenza della seconda rata dell’imposta sostitutiva prevista per il 30 giugno 2020 sia stata posticipata al 30 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – termine ulteriormente posticipato al 15 novembre 2020 dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) dispone che “1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7”. Il successivo comma 3 dispone che “3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.”.
I termini cui fare riferimento per il possesso dei titoli, per redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva – anche in forma rateale – sono stati più volte prorogati nel corso del tempo (cfr. da ultimo l’articolo 137 del Decreto Rilancio).
Nel caso prospettato, l’istante si è avvalsa della proroga disposta dall’articolo 1, comma 1053 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha consentito la rideterminazione del valore dei titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2019, previa redazione di una perizia giurata di stima da parte di professionisti abilitati, da effettuare entro la data del 30 giugno 2019, ed il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento entro la medesima data (cfr. circolare n. 8/E del 10 aprile 2019). In alternativa, l’imposta sostitutiva poteva essere rateizzata “fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente”. Per l’effetto la seconda rata scadeva il 30 giugno 2020. Si ricorda che, la procedura di rideterminazione del costo delle partecipazioni, e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. circolare 20/E del 2016).
Tanto premesso, l’articolo 137 del Decreto Rilancio, al comma 1, come da ultimo novellato dalla legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che “Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020”.
Il citato articolo non proroga i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2019, ma riapre nuovamente i termini per avvalersi della procedura di rivalutazione anche con riferimento ai titoli posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Ciò significa che resta fermo, in assenza di ulteriori disposizioni – non rinvenibili nei diversi decreti-legge emanati a partire da febbraio 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica – il termine del 30 giugno 2020, fissato dal comma 1053 della legge n. 145 del 2018 per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta da chi si è avvalso della procedura di rivalutazione dei titoli posseduti al 1° gennaio 2019.
Giova ricordare, infine, che laddove l’istante intenda avvalersi dei nuovi termini disposti dal più volte richiamato articolo 137 del Decreto Rilancio, l’articolo 7, comma 2, lettere ee) ed ff) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 prevede che, “ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. […]
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata;”.
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