AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 167944/RU del 18 marzo 2024
Termini e modalità per l’offerta dei bonus da parte dei concessionari
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente provvedimento stabilisce le tipologie di bonus che i concessionari possono offrire per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, nonché le modalità di comunicazione dei bonus al totalizzatore nazionale, le forme di pagamento ammesse e la definizione dei bonus in termini di raccolta ai fini dell’applicazione dell’imposta unica, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
2. Ai soli fini del presente provvedimento, s’intende per:
a) ADM: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) bonus: la somma riconosciuta al giocatore per l’effettuazione delle scommesse a quota fissa, utilizzabile per l’effettuazione di una o più scommesse;
c) concessionario/i: il soggetto selezionato da ADM, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione;
d) concessione: l’istituto attraverso il quale ADM affida attività e funzioni pubbliche per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa;
e) giocatore: colui che effettua la scommessa a quota fissa;
f) importi restituiti in vincita: le vincite e i bonus riconosciuti al giocatore in caso di vincita;
g) movimento netto: l’incasso lordo della raccolta delle scommesse a quota fissa al netto dell’importo delle scommesse a quota fissa annullate e/o rimborsabili;
h) posta di gioco: l’importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa a quota fissa;
i) protocollo di comunicazione: il documento che riporta le modalità di colloquio e la struttura dei messaggi applicativi tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema centrale di ADM;
j) ricevuta di partecipazione: documento che garantisce l’avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, nel caso di vincita o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione della stessa. Per il gioco a distanza la registrazione della scommessa a quota fissa e dell’esito sul totalizzatore nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di partecipazione;
k) scommessa a quota fissa: la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il giocatore e il concessionario ed è modificabile solo nei casi previsti;
l) scommessa telematica: la scommessa a quota fissa effettuata con modalità «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o tv interattiva;
m) totalizzatore nazionale: il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di ADM di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse a quota fissa.
Articolo 2
Tipologie di bonus ammessi
1. Le tipologie di bonus che possono essere offerti per l’effettuazione di una scommessa a quota fissa sono:
a) bonus con vincita integrale: l’importo pagato al giocatore, in caso di vincita o rimborso, è determinato in base alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022, n. 145;
b) bonus con vincita ridotta: l’importo pagato al giocatore, in caso di vincita o rimborso, è pari alla differenza tra l’importo della vincita o del rimborso come calcolati ai sensi degli articoli 6 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022, n. 145, e il valore del bonus utilizzato dal giocatore per l’effettuazione della scommessa a quota fissa;
c) bonus con vincita in bonus: l’importo pagato al giocatore, in caso di vincita o rimborso, è determinato in base alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022, n. 145, ed è accreditato sotto forma di bonus.
2. La tipologia di bonus di cui alla lettera c) del comma 1, può essere offerta solo per l’effettuazione di una scommessa telematica.
Articolo 3
Caratteristiche del bonus
1. Il bonus utilizzato dal partecipante per l’effettuazione di una scommessa a quota fissa può essere uguale o inferiore alla posta di gioco, con esclusione del bonus di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), per il quale il valore del bonus utilizzato è uguale alla posta di gioco.
2. Il concessionario deve comunicare ad ADM, utilizzando gli appositi messaggi previsti dal protocollo di comunicazione PSQF, l’utilizzo, anche parziale, del bonus per l’effettuazione di una scommessa a quota fissa e la modalità di pagamento in caso di vincita.
3. Per le scommesse a quota fissa effettuate utilizzando, anche parzialmente, una delle tipologie di bonus di cui all’articolo 2, comma 1, il concessionario non può proporre al partecipante il pagamento anticipato di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145.
4. Le scommesse a quota fissa effettuate utilizzando, anche parzialmente, una delle tipologie di bonus di cui all’articolo 2, comma 1, devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12 e all’articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145.
5. Per le scommesse telematiche effettuate utilizzando, anche parzialmente, un bonus, l’accredito di una vincita o di un bonus avviene nei tempi e con le modalità già previste per le scommesse telematiche.
Articolo 4
Bonus massimo utilizzabile ed erogabile
1. Il bonus utilizzato dal partecipante per l’effettuazione di una scommessa a quota fissa non può essere superiore a cento euro.
2. Per ciascuna concessione l’importo massimo dei bonus erogabili in un mese solare per l’effettuazione di scommesse a quota fissa, fermo restando un limite minimo pari al tre per cento della raccolta, non può essere superiore al cinquanta per cento della differenza tra il movimento netto e gli importi restituiti in vincita corrisposti per la stessa concessione.
3. Nei primi due mesi di avvio della concessione, l’importo massimo dei bonus erogabili in ciascun mese per l’effettuazione di scommesse a quota fissa è pari al 10% della media dei bonus erogabili riferiti al secondo mese solare che precede il mese di riferimento.
4. Tutti i valori di cui al comma 2 sono rilevati nel secondo mese solare che precede il mese di riferimento e riferiti agli importi effettivamente raccolti e pagati al giocatore nello stesso mese.
Articolo 5
Applicazione del bonus ai fini dell’imposta unica
1. Ai fini del calcolo dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminata ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i bonus utilizzati e gli importi pagati al giocatore, anche sotto forma di bonus, rientrano nel calcolo delle somme giocate e delle vincite corrisposte.
Articolo 6
Obblighi di informazione
1. Il concessionario rende disponibile tutte le informazioni riguardanti la tipologia e le modalità di utilizzo dei bonus offerti.
Articolo 7
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che tiene luogo della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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