MINISTERO FINANZE – Risoluzione 06 agosto 2019, n. 2/DF
Termini per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 – Quesito
Con il quesito indicato in oggetto si rappresenta che dagli organi di informazione è stata diffusa la notizia circa la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo al quale le variazioni si riferiscono, ad opera dell’art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Tuttavia, viene altresì evidenziato che dalla lettura della norma in questione, intervenuta sul comma 684 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, emergerebbe che detti termini sarebbero stati modificati non solo per l’IMU e per la TASI ma anche per la tassa sui rifiuti (TARI), poiché il comma in parola riguarda l’imposta unica comunale (IUC) che racchiude i tre tributi appena menzionati.
Pertanto, nel quesito si perviene alla conclusione che anche le dichiarazioni relative alla TARI slitterebbero al 31 dicembre.
Al riguardo, da una lettura sistematica delle norme appena richiamate emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’IMU e la TASI e non anche la TARI.
Ed invero, se da un lato quanto osservato nel quesito presenta un suo fondamento, poiché l’art. 3-ter in esame incide sul comma 684 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che contempla la dichiarazione IUC e quindi anche la dichiarazione TARI, dall’altro non si può tralasciare di considerare la volontà del Legislatore, manifestata proprio nel medesimo art. 3-ter sia nella rubrica, laddove si riferisce espressamente ai “Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili” sia nel testo della norma, quando dispone esplicitamente ed esclusivamente solo per l’IMU e per la TASI lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre.
A tal fine sembra utile riportare integralmente il contenuto del predetto art. 3-ter il quale dispone che:
“1. All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»”.
Alla luce di quanto appena illustrato, risulta preminente la volontà del Legislatore, espressa chiaramente nel più volte citato art. 3-ter del D. L. n. 34 del 2019, di riferirsi all’IMU e alla TASI rispetto alla tecnica, poco felice, di formulazione del testo legislativo, utilizzata dallo stesso per realizzare tale scopo.
Per cui, in conclusione, si ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimanga fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all’IMU e alla TASI debbano essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo.
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