La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 586 depositata il 14 gennaio 2014 intervenendo in tema di risarcimento per cause di servizio ha affermato che la richiesta diretta ad accertare la dipendenza da causa di servizio del danno subito dal lavoratore è sottoposta, ai sensi del Dpr 461/2001 al termine di sei mesi, decorrente, se noto, dal momento in cui si verifica l’evento mentre, se non immediatamente individuabile, da quando il lesionato ha avuto conoscenza dell’infermità, della lesione o dell’aggravamento delle proprie condizioni cliniche.
La vicenda ha riguardato un dipendente di un ASL che si era rivolto al Tribunale, nella veste di giudice del lavoro, per accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità conseguite all’infortunio in itinere verificatosi. Il Tribunale adito si pronunciava per la inammissibilità della domanda del dipendente, poiché la stessa doveva essere presentata entro sei mesi dall’evento. Il lavoratore impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Corte di Appello ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente determinato il dies a quo. I giudici territoriali, però, rigettavano il gravame del dipendente.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure il dipendente proponeva, per il tramite del suo difensore, ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Suprema Corte.
Gli Ermellini rigetta il ricorso del lavoratore. I giudici di legittimità spiegano le ipotesi in cui la domanda, fermo restando il termine di sei mesi dalla scoperta, può essere presentata in un secondo momento, la stessa va valutata caso per caso, a discrezione del giudice del merito.
Nel caso di specie la domanda di accertamento a seguito di infortunio subito da un dipendente pubblico veniva rigettata in quanto proposta oltre i termini di legge.
Dagli atti processuali risultava chiaramente che dall’incidente automobilistico siano derivati, per il ricorrente, gravi danni, tra cui rotture ossee, asportazione di organi e trauma cranico. “E’ evidente che in tali obiettività traumatiche, immediatamente derivate dal sinistro, il ricorrente non poteva che essere edotto sin dal momento dell’incidente, non dovendosi in questa fase prodromica (…) discettare della gravità dei postumi ma solo della sussistenza delle lesioni”.
Per cui risulta difficile nella fattispecie operare una lettura estensiva o fornire un’interpretazione della norma che non sia strettamente letterale. Per cui qualora le circostanze di fatto sono palesi, al giudice non resta che rigettare la domanda.