A partire dal 22 marzo è possibile per le organizzazioni del terzo settore iscriversi, per il 2013,  negli elenchi dei soggetti beneficiari della scelta del 5 per mille operata dai contribuenti Italiani. Il termine per l’iscrizione telematica è stato stabilito alla data del 07 maggio 2013. Tale elenco stabilito dal Dl 95/2012 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 21/03/2013  ha determinato i soggetti e le finalità a cui  il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

  1. sostegno degli enti del volontariato:
    • enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991:
    • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997)
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
    • associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
    • fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
  2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
  3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
  4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
  5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Modalità di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato

La domanda, come detto in precedenza, va inoltrata all’Agenzia delle Entrate utilizzando la relativa modulistica e software (in fondo all’articolo vi sono i relativi link). La domanda trasmessa attraverso i canali Fiscoline oppure Entratel entro il 07/05/2013. I requisiti sostanziali devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione telematica ed è possibile l’integrazione di documentazione entro il 30/09/2013

Entro il 1° luglio 2013 il legale rappresentante degli enti del volontariato iscritti deve trasmettere con raccomandata a.r alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali (disponibili sul sito dell’Agenzia entrate www.agenziaentrate.gov.it), riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte, il legale rappresentante, deve trasmettere a mezzo raccomandata a.r. entro il 1° luglio 2013 all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. All’atto dell’iscrizione la procedura rende disponibile il modulo di dichiarazione sostitutiva precompilato solo in alcuni campi, con le informazioni fornite dagli interessati nella domanda di iscrizione. L’ente che intende utilizzare il modello precompilato deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi.

Regolarizzazione

L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che non abbiano effettuato l’iscrizione al contributo e le successive integrazioni documentali nei termini indicati nei precedenti paragrafi, purché presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2013, versando una sanzione di importo pari a 258 euro.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2013).
Normativa