L’ISTAT ha reso noto il coefficiente di luglio 2013 per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2012. Il coefficiente è pari a 1,367958. Il contenuto dell’articolo 2120 codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata.
La determinazione del coefficiente di rivalutazione del TFR o delle anticipazioni viene determinato dall’indice dei prezzi al consumo dell’Istat per le famiglie di operai ed impiegati diffuso ogni mese dall’Istituto di statistica, nel caso specifico senza tabacchi lavorati. Il calcolo viene determinato dalla differenza in percentuale tra il mese di dicembre dello scorso anno e quello in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge mensilmente un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso darà il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.
L’indice Istat di giugno è di 107,2 e la differenza percentuale rispetto a dicembre 2012 su cui si calcola il 75% è 0,657277. Pertanto, il 75% è pari a 0,492958. La quota fissa di luglio è pari a 0,875 e sommando il 75% (0,492958) con il tasso fisso, si ottiene il coefficiente di rivalutazione (0,367958), applicato per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 luglio 2013 – 14 agosto 2013.Anticipazione di TFR – In caso di corresponsione di un’anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro. Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dai lavoratori dipendenti di un’azienda con più di 50 dipendenti, che non aderiscono alla previdenza complementare.
L’indice Istat di giugno è di 107,2 e la differenza percentuale rispetto a dicembre 2012 su cui si calcola il 75% è 0,657277. Pertanto, il 75% è pari a 0,492958. La quota fissa di luglio è pari a 0,875 e sommando il 75% (0,492958) con il tasso fisso, si ottiene il coefficiente di rivalutazione (0,367958), applicato per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 luglio 2013 – 14 agosto 2013.Anticipazione di TFR – In caso di corresponsione di un’anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro. Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dai lavoratori dipendenti di un’azienda con più di 50 dipendenti, che non aderiscono alla previdenza complementare.