AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 256 del 13 dicembre 2024
Third Party Litigation Funding (TPLF) – Trattamento IVA – Ulteriori chiarimenti
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.p.A. (di seguito, ”Società”, ”Contribuente” o ”Istante”) riferisce essere un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) italiano riservato, costituito in forma di società a capitale fisso mobiliare autogestita (SICAF), che intende investire nel settore del c.d. ”Litigation Finance”, o ”Third Party Litigation Funding”, attraverso l’acquisizione pro-soluto di crediti litigiosi derivanti da richieste di risarcimento e azioni legali (da attivare o pendenti).
Una delle aree di operatività è quella delle norme in materia di concorrenza (c.d. ”private antitrust enforcement”), mediante la strutturazione, il funding, la supervisione/coordinamento di azioni da risarcimento danni da parte di persone e/o aziende derivanti da illeciti antitrust.
L’Istante precisa che per perseguire le opportunità di investimento, occorre svolgere una serie di attività, tra cui:
identificare i soggetti danneggiati e raccogliere informazioni sui danni;
aggregare i danneggiati in un’azione collettiva, spiegando i benefici rispetto ad un’azione individuale, e succedere nella loro titolarità ad agire in giudizio;
raccogliere e analizzare documenti e/o testimonianze che dimostrino l’esistenza del cartello, ed effettuare le analisi economiche per quantificare i danni subiti dalle vittime;
definire e gestire l’azione collettiva e il processo giudiziario (inclusi appelli e negoziazioni di accordi transattivi);
gestire le relazioni con i danneggiati;
gestire la ripartizione dei fondi fra i danneggiati in modo equo e trasparente, una volta ottenuto il risarcimento.
Il Contribuente evidenzia come tali attività richiedano competenze specifiche (giuridiche, economiche, statistiche e informatiche) di cui non dispone autonomamente. Per acquisirle ha deciso di rivolgersi alla società estera BETA (di seguito, ”BETA”) per gestire le azioni di risarcimento danni da parte di diverse imprese, lese dall’azione di alcuni fornitori.
L’Istante intende proporre ai danneggiati di esercitare il loro diritto al risarcimento con un’unica azione legale (in breve, ”Azione Legale”), avvalendosi del supporto di BETA con cui, stipula un apposito accordo (in breve, ”Contratto di servizi” o ”Contratto”). Tale accordo disciplina i ruoli della Società e di BETA nell’ambito dell’Azione Legale, nonché i termini e le condizioni con cui il Contribuente esternalizzerà a BETA alcune attività rilevanti ai fini dell’esercizio di detta Azione Legale. Nel Contratto, in particolare, le Parti (cioè l’Istante e BETA) prendono atto:
di aver intrapreso l’attività di bookbuilding e dunque contattato diverse società danneggiate (in breve, ”Società Interessate”) per valutare la sussistenza di danni e avviare l’Azione Legale;
che oltre 70 società hanno confermato l’intenzione di avviare un’azione per risarcimento danni, stipulando a tal fine con BETA degli accordi per fornire dati e informazioni utili alla valutazione della fondatezza della pretesa risarcitoria (in seguito, ”Accordi di cooperazione”);
di aver avanzato, per il tramite di BETA, alle Società Interessate una proposta di acquisto della pretesa creditoria da parte dell’Istante, dopo aver valutato positivamente la fondatezza dell’Azione Legale. Accettando tale proposta, ogni società avrebbe trasferito ex art. 1260 del codice civile la propria pretesa comprensiva del credito rappresentativo dell’eventuale indennizzo riconosciuto a titolo di risarcimento, sia in sede giudiziale che stragiudiziale (in breve, ”Accordi di acquisto di crediti risarcitori”);
che il processo di bookbuilding sarebbe proseguito.
Il processo di bookbuilding è poi terminato con l’adesione di oltre 100 società (di seguito, le ”Società Aderenti”).
Con il citato Contratto, inoltre, l’Istante esternalizza a BETA le seguenti attività (in breve, ”Servizi”):
1. sviluppo e manutenzione della piattaforma informatica:
per la gestione del contenzioso al fine di ottenere una raccolta di dati e prove completa e verificata;
archiviazione di tutta la documentazione contrattuale stipulata tra le Società Aderenti e l’Istante;
raccolta di elementi probatori, analisi ed elaborazione dei dati:
raccolta di dati e documenti per comprovare il danno subito dalle società;
elaborazione dei dati da utilizzare ai fini dell’analisi econometrica per la quantificazione dei danni subiti;
messa disposizione di valutazioni economiche preliminari per ogni Società Aderente insieme all’esperto nominato dalla Società;
2. gestione dell’Azione Legale e dei rapporti con le società danneggiate:
ricerca e selezione di Società Interessate;
on boarding delle Società Interessate, generazione automatica degli Accordi di acquisto dei crediti risarcitori e monitoraggio del processo di firma degli stessi;
fornitura di accesso individuale alla piattaforma e gestione di un helpdesk attivo in qualsiasi fase della collaborazione e/o dell’Azione Legale;
assistenza e supporto nella preparazione dell’atto di citazione e della relazione sui danni da parte dell’esperto economico ai fini della presentazione di una richiesta di risarcimento;
gestione generale dell’Azione Legale, ivi inclusa la gestione di esperti esterni, della strategia, e la negoziazione di eventuali accordi transattivi (sotto il controllo e la supervisione della Società).
Dopo aver qualificato queste prestazioni come funzioni operative ”essenziali o importanti” ex articolo 30 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, aventi cioè un impatto significativo sulla gestione del rischio, sulla conformità normativa e sulla qualità del servizio dell’impresa di investimento, il Contratto prevede che:
i Servizi saranno svolti da BETA secondo le istruzioni dell’Istante, che dovrà attenersi ai regolamenti in materia e alle disposizioni di attuazione di settore;
BETA è responsabile e manleva la Società da qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, responsabilità e/o reclamo derivante dall’esecuzione dei Servizi.
la Società monitorerà il livello di soddisfazione dei servizi forniti da BETA;
BETA impiegherà risorse dotate di capacità, competenze ed esperienza necessarie, per svolgere al meglio, ed in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, i Servizi previsti dal Contratto. A tal fine, il medesimo Contratto prevede una dettagliata struttura operativa soggetta a revisione congiunta con cadenza semestrale con la puntuale individuazione delle persone che BETA dedicherà all’esecuzione dei Servizi, nonché la definizione dei relativi ruoli e responsabilità, che non può essere modificata senza la preventiva approvazione del Contribuente;
per l’esecuzione dei Servizi, BETA potrà eventualmente avvalersi di altre società appartenenti al Gruppo BETA, ferma restando in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità di BETA nei confronti dell’Istante. È invece preclusa a BETA la possibilità di delegare ad outsourcer terzi, non appartenenti al Gruppo BETA, l’esecuzione di alcuno dei Servizi previsti dal Contratto, salvo che non sia stata precedentemente concordata con l’Istante in conformità con la disciplina regolamentare in materia di esternalizzazione.
BETA collaborerà con la Società e le autorità competenti per consentire loro di verificare che i servizi siano forniti in conformità al Contratto e nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili, fornendo a tal fine tutto il supporto necessario, ivi compresi l’accesso a dati, registri e archivi. A tal fine si impegna a conservare su supporto durevole per almeno dieci anni tutti i documenti relativi alle attività oggetto del Contratto.
Per quanto riguarda il corrispettivo, il Contratto prevede l’obbligo di pagamento dei seguenti importi, da parte dell’Istante a BETA:
1. per ciascuna annualità (20242032), una commissione di importo predeterminato ma parametrata al danno subito dalle imprese (c.d. ”Retainer Fee”);
2. commissioni di successo, parametrate: (i) alle somme realizzate (in sede giudiziale e/o stragiudiziale) dalla Società nell’ambito dell’Azione Legale, al netto delle retrocessioni alle Società Aderenti, nonché (ii) al tasso interno di rendimento realizzato dall’Istante sul proprio investimento nell’Azione Legale (c.d. ”Success fee”).
Inoltre, in relazione all’attività di bookbuilding, svolta anteriormente alla stipula del Contratto, le Parti riconoscono che BETA ha stipulato accordi con degli intermediari, indicati in un elenco allegato al Contratto, in base ai quali deve pagare loro delle commissioni quando una Società interessata, contattata da uno degli intermediari, sottoscriva l’Accordo di acquisto di crediti risarcitori (c.d. ”Commissioni di Intermediazione”). In base al Contratto, l’Istante si impegna a pagare dette commissioni per conto di BETA che le ha commissionate direttamente agli Intermediari, ai termini e alle condizioni riportate in allegato al Contratto, precisando altresì che qualsiasi modifica o inclusione di un nuovo soggetto nell’elenco degli Intermediari o qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni delle Commissioni di Intermediazione allegate al Contratto sarà considerata validamente effettuata solo se espressamente concordata e preventivamente approvata per iscritto dalla Società.
In relazione alla fattispecie prospettata, l’Istante chiede chiarimenti in merito al regime IVA applicabile:
1. ai Servizi prestati da BETA a favore della Società a fronte delle Retainer Feee delle Success fee;
2. alle prestazioni di intermediazione rese dagli Intermediari a BETA a fronte delle Commissioni di Intermediazione accollate alla Società, quale soggetto terzo pagatore. In particolare, l’Istante chiede se:
tali prestazioni di intermediazione siano soggette alla disciplina della territorialità ex articolo 7ter, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ”Decreto IVA”), che ne prevede la rilevanza nel Paese di stabilimento del committente (quesito n. 2a);
l’importo delle Commissioni di Intermediazione rientri nel computo della base imponibile dei Servizi effettuati da BETA in esecuzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Decreto IVA, condividendone pertanto il regime IVA (quesito n. 2b).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene, con riferimento al quesito n. 1, che i Servizi resi da BETA in esecuzione del Contratto si qualificano come prestazioni di servizi intrinsecamente connesse e funzionali alla gestione degli investimenti effettuati dalla Società nel settore del Third Party Litigation Finance.
In quanto tali, sono qualificabili come prestazioni di ”gestione” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 135, par. 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 10, comma 1, n. 1) del Decreto IVA, per cui possono beneficiare del regime di esenzione.
Con riferimento al quesito n. 2, il Contribuente osserva che le Commissioni di Intermediazione che si è impegnato a versare agli Intermediari per conto di BETA non costituiscono il corrispettivo di alcuna prestazione di servizi alla stessa resa dagli Intermediari. In assenza di un rapporto sinallagmatico tra Intermediari e Società, l’erogazione di dette somme assurge a mera movimentazione di denaro, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito oggettivo, ex articolo 2, comma 3, lett. a), del Decreto IVA.
Ciò nondimeno, l’Istante ritiene che le Commissioni di Intermediazione:
non siano territorialmente rilevanti in Italia in quanto effettuate a favore di BETA, società estera;
debbano concorrere alla formazione della base imponibile dei Servizi (esenti da IVA) effettuati da BETA nei confronti della Società, giusto il disposto dell’articolo 13, comma 1, del Decreto IVA.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il presente parere è reso nel presupposto, qui assunto acriticamente, che l’Istante sia un FIA, nel senso chiarito dalla risposta n. 628 del 2020, condizione sine qua non per beneficiare dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 1), del Decreto IVA (cfr. tra le tante, anche risposte n. 631 del 2021 e n. 363 del 2022).
Con il presente interpello, la Società pone 2 quesiti, il primo dei quali (i.e. quesito 1) è formulato ai sensi dell’articolo 11, primo comma, lettera b) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. interpello qualificatorio) con cui chiede ”la corretta qualificazione di alcune funzioni operative ”essenziali o importanti” esternalizzate da una SICAF ad un prestatore terzo alla luce dell’art. 10, comma 1, n. 1) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nonché la corretta interpretazione ed applicazione della disposizione da ultimo citata nella parte in cui prevede l’esenzione da IVA per la ”gestione di fondi comuni di investimento”.
Al riguardo, si ricorda che con la risposta n. 83 del 2024, questa Agenzia ha chiarito che ”Alla luce dell’attuale quadro normativo e di prassi, … (n.d.r. è da ritenere che) le prestazioni di servizio rese dalla Società abbiano natura finanziaria e ove territorialmente rilevanti in Italia, siano da considerare esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA” (operazioni attive).
Ora con il quesito 1, la Società chiede di fatto se può acquistare da un terzo, di comprovata competenza ed esperienza, in esenzione da IVA i servizi oggetto del Contratto, previa qualificazione degli stessi come ”intimamente connessi all’attività di investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico svolta dalla SICAF (n.d.r. il Contribuente), in quanto hanno ad oggetto operazioni e funzioni che caratterizzano e sono proprie dell’investimento collettivo del risparmio in crediti litigiosi…” (operazioni passive).
Secondo l’Istante, questi servizi, nel loro complesso, costituiscono intere fasi del processo di gestione dell’investimento nell’Azione Legale e perciò sono fondamentali ai fini della ”gestione di fondi comuni di investimento” al punto da connotarle, nel Contratto di servizi, come ”essenziali o importanti” ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento 2017/565.
Questo quesito presenta profili di novità e incertezza solo con riferimento alla fattispecie rappresentata, piuttosto che sull’applicazione del particolare regime IVA invocato, valutato e chiarito da questa Agenzia in numerosi documenti prassi, tutti citati dall’Istante. Si conviene cioè con il Contribuente che non sono rinvenibili ”precedenti interpretazioni pubbliche di codesta Spettabile Agenzia delle Entrate, né pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in relazione a fattispecie analoghe a quella prospettata”.
La risposta all’interpello n. 83 del 2024 infatti prende atto che la Third Party Litigation Funding (in seguito, ”TPLF”) è un’attività nuova ”sia per il nostro ordinamento, sia per quello comunitario come ha avuto modo di evidenziare il Parlamento Europeo nella risoluzione 13 settembre 2022”.
Tenuto conto della mancanza di un adeguato quadro normativo e di prassi di riferimento, della novità dell’attività, ancora sostanzialmente in fase di startup, e della modalità innovativa di svolgimento della stessa mediante un FIA, si ritiene utile precisare che i servizi commissionati a BETA rappresentano in linea di principio funzioni/fasi essenziali nello svolgimento della TPFL che la Società, nell’esercizio (non sindacabile) della sua libertà imprenditoriale, ha scelto di esternalizzare anziché svolgere internamente. Sebbene non rinvenibili espressamente nell’elenco (non esaustivo) di cui all’Allegato II della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009, a parere della scrivente, si tratta di servizi senza i quali la TPFL non può essere svolta, a meno di dotarsi di apposite funzioni interne.
Servizi quali la gestione dell’intero processo di reclutamento delle Società Interessate da presentare all’Istante per la sottoscrizione degli Accordi di acquisto dei crediti risarcitori (bookbuilding), la raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e degli elementi probatori per la determinazione del danno risarcibile, l’assistenza e supporto durate l’Azione legale sia nei confronti dell’Istante sia delle società aderenti, nonché la negoziazione di eventuali accordi transattivi, rappresentano obiettivamente funzioni rientranti nelle categorie generali della ”Gestione degli investimenti” e della ”Commercializzazione”, previste dal citato allegato.
Spetta ora alla Società applicare a detta fattispecie e in particolare ai compensi spettanti a BETA, i principi di natura interpretativa che regolano l’esenzione IVA invocata (cfr. tra le tante, risposta a interpello n. 489 del 2022 e prassi ivi richiamata).
In merito al quesito n. 2, formulato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. interpello ordinario o interpretativo), e inerente alla territorialità e al trattamento IVA delle Commissione di Intermediazione pagati dall’Istante, si condividono le soluzioni prospettate dal Contribuente.
Sebbene non siano stati esibiti i contratti tra BETA e gli Intermediari, il Contratto di servizi qui riportato acriticamente prevede che ”In relazione al servizio consistente nell’attività di book building svolta fino alla data del presente documento, le Parti prendono atto che BETA ha stipulato accordi con gli intermediari elencati nell’Allegato … (gli ”Intermediari”) che prevedono il pagamento di commissioni di intermediazione (in termini di commissioni di sottoscrizione e/o di Successo) nel caso in cui una qualsiasi Società Interessata presentata o contattata da uno di tali Intermediari sottoscriva effettivamente il rispettivo degli Accordi di Acquisto di Crediti Risarcitori (le ”Commissioni di Intermediazione”) … Successivamente alla data del presente documento, l’Istante, al ricevimento di prove adeguate che confermino l’importo dovuto, si impegna a pagare per conto di BETA (o, a discrezione dell’Istante stesso, a fornire a BETA le risorse finanziarie necessarie per il pagamento) le Commissioni di Intermediazione dovute agli Intermediari,…”.
Se ne deduce l’assenza in capo alla Società di obbligazioni nei confronti degli Intermediari cui consegue l’irrilevanza ai fini IVA delle stesse in Italia per difetto di territorialità: il loro committente è BETA, società estera, che se pagasse direttamente le Commissioni di Intermediazione richiederebbe ovviamente alla Società un compenso più elevato, di un importo almeno pari all’intero ammontare di dette commissioni. Le stesse, pertanto, concorrono alla determinazione della base imponibile del corrispettivo che la Società deve a BETA e risultante dalla fattura che quest’ultima emette all’Istante.