Il Gestore del servizio di raccolta ha proposto ricorso alla Suprema Corte fondato su due motivi. In particolare lamentava la violazione all’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997.
Pertanto alla luce di quanto richiamato per i giudici del palazzaccio “L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. Questa Corte ha, infatti, precisato che: <<La situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti>> (Cass. n. 19720 del 2010).
In conclusione, nella sentenza in commento, Ebbene, i giudici affermano che non è esente da tassazione l’area del sottosuolo adibita a posto auto, “posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti” giacché le aree a ciò utilizzate “sono a disposizione dell’utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva” (Cass. n. 14770 del 2000; Cass. n. 5047 del 2015).