La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22124 depositata il 22 settembre 2017 intervenendo in tema di imposta sui rifiuti ha statuito che il box interrato ha affermato che la TIA essendo una variante della TARSU trova applicazione l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti e che è onere del contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione.
La vicenda ha riguardato uno Studio Associato a cui il comune aveva notificato due avvisi di accertamento relativi alla T.I.A. riguardante il posto auto. Il contribuente avverso tali atti impositivi proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze del contribuente ed in particolare la doglianze che il posto auto non era da assoggettare alla TIA non perché improduttivo di rifiuti. Il comune proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici distrettuali respingono l’appello e confermano la sentenza impugnata.

Il Gestore del servizio di raccolta ha proposto ricorso alla Suprema Corte fondato su due motivi. In particolare lamentava la violazione all’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997.

Gli Ermellini accolgono il ricorso del Gestore. I giudici della Suprema Corte precisano che in tema di imposta sui rifiuti la normativa di riferimento prevede un a presunzione legale relativa di produzione di rifiuti ed inoltre l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso è onere del contribuente di “provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015).”

Pertanto alla luce di quanto richiamato per i giudici del palazzaccio “L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. Questa Corte ha, infatti, precisato che: <<La situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti>> (Cass. n. 19720 del 2010).

Infine i giudici di legittimità richiamano quanto più volte affermato dalla giurisprudenza  della Corte Suprema sulla tassabilità dei box auto ricordando che: “La disciplina della TARSU contenuta nel d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione, non contrasta con il principio comunitario ‘chi inquina paga’, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva disapplicato la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario ‘chi inquina paga’, nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box auto adibito ad autorimessa (Cass. n. 2202 del 2011, Cass. 11351 del 2012).”

In conclusione, nella sentenza in commento, Ebbene, i giudici affermano che non è esente da tassazione l’area del sottosuolo adibita a posto auto, “posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti” giacché le aree a ciò utilizzate “sono a disposizione dell’utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva (Cass. n. 14770 del 2000; Cass. n. 5047 del 2015).