FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 27 settembre 2021
Ticket licenziamento, il commento alla circolare Inps
PREMESSA
La recente circolare Inps n. 137 del 17 settembre 2021 in materia di ticket di licenziamento pone una questione tecnica rispetto ai criteri per la determinazione del valore del contributo di cui all’art. 2, comma 31, legge n. 92/2012. L’indicazione esplicita, benché operata per il tramite di una circolare, esprime una richiesta di un importo maggiorato del massimale rispetto al quantum suggerito da atti precedenti e pubblicati dallo stesso istituto, aprendo la porta a richieste di regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della suddetta circolare. In attesa di leggere il messaggio a cui l’Inps rimanda per la determinazione delle modalità di recupero e conguaglio, il presente approfondimento ricostruisce il quadro di riferimento precedente al documento di prassi emanato dall’Istituto e aggiunge osservazioni e proposte.
1. I RIFERIMENTI DI LEGGE
I criteri di calcolo per la determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Il contributo è pertanto strettamente correlato all’anzianità aziendale del lavoratore cessato, ma scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.
2. I RIFERIMENTI DI PRASSI
Il calcolo del cosiddetto ticket licenziamento, prima della circolare Inps n. 137/2021, aveva come riferimento due documenti di prassi dell’Istituto. Il primo in ordine di tempo era il messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, in materia di NASpI, profili contributivi, che così riportava:
2.3 Contributo sulla interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che la somma limite di cui all’articolo 4, c. 2 del D.lgs. 22/2015 è stabilita in €1.195,00. Conseguentemente, per le interruzioni realizzatesi da “maggio 2015”, la sogliaannuale del contributo di cui all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l’importo massimo – riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – è di € 1.469,85.
In seguito, con il messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018 in materia di ticket licenziamento collettivo aziende CIGS, l’Inps si esprimeva come segue:
4. Decorrenza e misura del contributo.
Per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che, per effetto della novella legislativa, è costituito da una somma pari all’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).
Sulla base di tali indicazioni banche dati, software house, libri e pubblicazioni specialistiche hanno determinato il contributo di licenziamento inserendo tali valori nei flussi UniEmens.
Con riferimento quindi ai due messaggi n. 4441/2015 e 594/2018 il contributo di licenziamento, per la generalità delle aziende, si doveva determinare come di seguito:
Anno | Massimale (in €) | 41% | Ticket (tre anni anzianità) |
2015 | 1.195,00 € | 489,95 | 1.469,85 |
2016 | 1.195,00 € | 489,95 | 1.469,85 |
2017 | 1.195,00 € | 489,95 | 1.469,85 |
2018 | 1.208,15 € | 495,34 | 1.486,02 |
2019 | 1.221,44 € | 500,79 | 1.502,37 |
2020 | 1.227,55 € | 503,29 | 1.509,87 |
2021 | 1.227,55 € | 503,29 | 1.509,87 |
3. LE NUOVE DISPOSIZIONI
Successivamente, con la circolare Inps n. 40 del 19 marzo 2020 recante “Quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l’obbligo del c.d. ticket di licenziamento”, si è affermato:
3. Misura del contributo
I criteri di calcolo del contributo in parola sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n.92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time (NOTA 1).
Con una semplice nota in calce alla circolare, l’Inps modifica quanto dettagliatamente riportato nei messaggi n. 4441/2015 e 594/2018. Il ticket licenziamento 2020 e 2021 ammonterebbe quindi a € (1.335,40 * 41%) = € 547,51 annuali, pari a € 1.642,53 per il triennio di anzianità. Un incremento di ben 132,66 euro per ciascun ticket con anzianità di almeno tre anni e fino a 795,96 euro nei casi di licenziamento collettivo da parte di aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS, in mancanza di accordo.
La circolare n. 40/2020 riporta testualmente la disposizione della legge Fornero “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi Naspi] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. Nei precedenti messaggi l’Inps individua il massimale mensile di AspI nel massimale di retribuzione riferito alla prima fascia di importo della NASpI e non nel massimale dell’indennità, entrambi previsti dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015.
La circolare 137/2021 prende atto che da recenti controlli sulle banche dati dell’Istituto è emerso che la modalità di calcolo del contributo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente al disposto dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all’importo del massimale annuo AspI/NASpI.
Nello stesso tempo la medesima circolare appena pubblicata ha inteso stabilire una interpretazione univoca, anche sulla base di recenti interlocuzioni con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il documento di prassi, quale segno intangibile della criticità interpretativa, rimanda infine ad un successivo messaggio le modalità di recupero/conguaglio.
4. LE RICADUTE OPERATIVE
Dal quadro delineato, quindi, si rileva l’evidente correlazione tra versamenti in minor misura da parte delle aziende a partire dall’anno 2015 e le indicazioni dei messaggi Inps n.4441/2015 e n. 594/2018, quantomeno sino a febbraio 2020. Solo con la circolare 40 del 19 marzo 2020, infatti, l’Inps ha correttamente fatto riferimento al massimale anziché alla retribuzione imponibile. In ragione di ciò i paventati recuperi dovrebbero tenere conto, oltre che dei termini prescrizionali, anche della distorsione interpretativa indotta dal medesimo istituto.
Nei termini citati, è ragionevole ritenere (oltre che auspicabile) che tali conguagli/regolarizzazioni vengano richiesti senza l’applicazione né di interessi né di sanzioni civili e attraverso modalità operative che non impongano ulteriori adempimenti in termini di invio di flussi Uniemens regolarizzativi. La questione attiene a una doverosa presa d’atto da parte dell’Inps anche in considerazione del fatto che, in particolare nei casi di licenziamento collettivo, tali differenze di importi potrebbero assumere valori rilevanti di cui le aziende certamente chiederanno conto.
—
Note:
(1) Il massimale mensile NASpI per l’anno 2020 è pari ad euro 1.335,40 (cfr. la circolare n. 20/2020).
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