Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019 sulla gazzetta ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019 è stato esteso a tutto l’esercizio 2019 la norma di cui all’articolo 20-quater del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018, per i soggetti che applicano i principi contabili OIC. La norma in commento, infatti, prevede la possibilità di non procedere alla svalutazione dei titoli dell’attivo circolante in base al valore di mercato in deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che ha consentito ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere, nei bilanci 2018, i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.
Con l’art. 20-quater del D.L. n. 119/2018, la cui applicazione è stata estesa anche all’anno 2019 dal Decreto del Ministero dell’Economia del 15 luglio 2019, si è data la facoltà a coloro che redigono il bilancio di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, eccezion fatta delle perdite di carattere durevole.
La norma, come sopra accennato, si applica, oltre ai soggetti che adottano i principi contabili OIC, anche ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (artt. 2423-2435-ter c.c.) ed alle imprese del settore assicurativo.
I commi 2 e 3, prevedono che l’IVASS può procedere all’emanazione di appositi regolamenti e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.
L’estensione della deroga, alle imprese del settore assicurativo (art. 2 bis del DLgs n. 38/2005), è stata prevista dall’art. 19-quinquies comma 1 del DL 22/2019 (convertito dalla legge n. 41/2019).
I predetti soggetti obbligati all’utilizzo dei principi IAS/IFRS, hanno la facoltà, se i relativi titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di applicare i principi contabili internazionali a decorrere dall’esercizio precedente al 1° gennaio 2019 e, quindi, dall’esercizio 2018.
La norma in commento prevede la deroga, di cui sopra, per i “titoli non destinati a permanere durevolmente” nel patrimonio dell’impresa e, quindi, le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante.
La locuzione di “titoli” va inteso in senso ampio,per cui si comprendono sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati), sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).
Con il decreto del MEF si è preso atto del “permanere di una situazione di volatilità dei corsi”, il Ministero ha ora ritenuto opportuno estendere le disposizioni in esame anche all’esercizio 2019.
Si ricorda che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con il documento interpretativo n. 4 del 29 aprile 2019 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina in esame.
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