AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 luglio 2020, n. 230
Tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 per cento – Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante pone un quesito riferito alla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2020 in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative.
In particolare, l’Istante chiede di sapere se mezzi di pagamento alternativi, quali ad esempio “XYZ”, possano rientrare fra gli altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 che danno diritto alla detrazione delle spese citata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il pagamento delle spese utilizzando il mezzo di pagamento alternativo “XYZ” non infici il diritto alla detrazione fiscale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 «Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale». Il citato comma 679 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante « versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Ai fini che qui interessano, si ritiene, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che “altri mezzi di pagamento” siano quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Tanto premesso, in relazione al caso in esame, si osserva che XYZ è un istituto di moneta elettronica autorizzato (Cfr. Condizioni generali di utilizzo per il servizio ” XYZ Consumer” dal sito www.xyz.com).
In particolare, dal sito sopra citato si legge che “XYZ” (di seguito “Istituto di moneta elettronica”) è una applicazione (“app“) di pagamento via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Attraverso i servizi offerti dal predetto Istituto di moneta elettronica si può pagare nei negozi convenzionati, inviare denaro agli amici, fare shopping online ed effettuare donazioni, pagare i bollettini della Pubblica Amministrazione (pagoPA) come tasse e multe, ed effettuare le ricariche telefoniche.
Per l’uso del servizio occorre aprire un account e collegarlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è legato ad uno specifico utente e ad uno specifico dispositivo mobile. Tale rapporto è univoco, così da garantire che il pagamento sia effettuato esattamente dal titolare del conto corrente.
Come emerge dal richiamato sito, l’Istituto di moneta elettronica in esame traccia i pagamenti, così come qualsiasi sistema di e-payment e le ricevute dei pagamenti sono disponibili nella sezione del profilo della applicazione (“Profilo in app“.) Ciò posto, trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall’articolo 1, comma 679, della legge di stabilità del 2020, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ciò posto, se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti appena descritti, l’utilizzo dello stesso darà diritto all’Istante di fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità.
Si precisa, infine, che in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’imposta ai sensi del citato articolo 1, comma 679 della legge di bilanci 2020, sostenuti mediante il descritto istituto di pagamento, il contribuente dovrà esibire all’Amministrazione finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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