AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 marzo 2022, n. 114
Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS – Trattamento IRES della first recognition di put options e della valutazione del magazzino titoli. – Articolo 15, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 185 del 2008.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società ALFA SPA (di seguito anche “l’istante” o “la Società”) rappresenta di aver proceduto per l’esercizio con inizio il 1° gennaio 2020 alla prima adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (nel seguito anche first time adoption o “FTA”). In tale sede sono emerse alcune fattispecie, procedurali e sostanziali, che presentano carattere di incertezza in merito al trattamento fiscale applicabile. La Società dichiara di qualificarsi, ai fini della disciplina fiscale qui rilevante, quale c.d. holding industriale.
La Società ha manifestato, nella dichiarazione integrativa trasmessa in data GG MM2021, la volontà di accedere al regime del riallineamento previsto dall’art. 15 del Decreto Legge 185/2008 e pertanto pone le seguenti questioni.
1) Quesito di merito, concernente il corretto trattamento fiscale della first recognition, in sede di FTA, di strumenti derivati, privi dei requisiti per essere definiti strumenti di copertura, qualificati quali put options concessi dalla Società ai soggetti venditori in occasione dell’acquisto di un primo pacchetto partecipativo della società target identificata.
2) Quesito di merito, concernente il corretto trattamento fiscale della valutazione al fair value, conseguente all’FTA, del monte titoli detenuti dalla Società e precedentemente valutati al costo in ossequio al dettato dei principi contabili nazionali.
[omissis]
Quesito n. 1: sottoscrizione di put optìons relative alle quote non acquisite a seguito di acquisto di interessenze in una società target di investimento.
Nell’esercizio 2018, la Società ha sottoscritto un “PUT AGREEMENT” con la controparte BETA, socio dell’omonima società “BETA, Inc”, per l’acquisto dell’85% delle partecipazioni nella medesima (società Target 1). In occasione della sottoscrizione dell’accordo, è stata concordata tra le parti un’apposita clausola contrattuale volta a disciplinare la concessione da parte della Società (Acquirente) di una put option al socio della società target (Venditore), intesa a garantire a quest’ultimo, secondo le condizioni e i termini inclusi nel contratto, il diritto (ma non l’obbligo) di vendere (con obbligo di acquisto da parte della Società) le … shares di sua residua titolarità, dopo la prima tranche di vendita (in un orizzonte temporale contrattualmente definito). Si farà riferimento a tale cessione, relativa all’85% delle partecipazioni, con la locuzione “prima tranche”. Si evidenzia che le put options sono, invece, concesse sulla restante parte delle partecipazioni (anche seconda tranche), come appositamente disciplinata dagli accordi contrattuali.
Nell’esercizio 2016, la società ha sottoscritto un “ACCORDO DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE” di un pacchetto azionario di GAMMA S.p.A. (società Target 2) da alcuni dei suoi soci pari al 10% del Capitale Sociale della società Target 2. In occasione della sottoscrizione dell’accordo, è stata concordata tra le parti un’apposita clausola contrattuale volta a disciplinare la concessione da parte della società (Acquirente) di una put option ai soci della società Target 2 (Venditori), intesa a garantire a questi ultimi, secondo le condizioni e i termini inclusi nel contratto, il diritto di vendere (con obbligo dell’Acquirente di acquistare) le azioni in possesso dei Venditori alla data in cui matura il diritto di vendita, per un massimo del 5% del Capitale Sociale della società Target 2. Si farà riferimento a tale cessione, relativa al 10% delle partecipazioni con la locuzione “prima tranche”. Si evidenzia che le put options sono, invece, concesse su una restante parte delle partecipazioni (anche seconda tranche), come appositamente disciplinata dagli accordi contrattuali.
Nell’esercizio 2019, la società ha sottoscritto un “ACCORDO DI INVESTIMENTO E JOINT VENTURE” con i soci della società DELTA S.p.A. (società Target 3) al fine di disciplinare l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza (65%) del Capitale Sociale della società Target 3. Si farà riferimento a tale cessione, relativa al 65% delle partecipazioni, con la locuzione “prima tranche”. Si evidenzia che le put options sono, invece, concesse su una restante parte delle partecipazioni (anche seconda tranche), come appositamente disciplinata dagli accordi contrattuali. In concomitanza della sottoscrizione dell’accordo, è stata concordata tra le parti e inserita in apposito patto parasociale, una clausola volta a disciplinare la concessione da parte della società (Acquirente) di una put option ai soci della società Target 3 (Venditori), intesa a garantire a questi ultimi, secondo le condizioni e i termini inclusi nel contratto, il diritto di vendere (con obbligo dell’Acquirente di acquistare) tutte le azioni in possesso dei Venditori alla data in cui matura il diritto di vendita.
Gli impegni contrattuali sopra descritti presentano le caratteristiche per essere designati, come indicato, quali put options, i.e. strumenti derivati il cui sottostante è rappresentato dalle partecipazioni che i Venditori hanno diritto a cedere alla società al momento di esercitabilità dell’opzione.
Alla data di first recognition, i tre strumenti derivati elencati presentano un fair value negativo che individua la differenza tra il valore dell’obbligazione assunta dalla società (ossia prezzo espresso dallo strike price) e la valutazione dell’asset sottostante. Tale fair value, negativo nel caso di specie, fa riferimento al valore al momento di valutazione dello strumento derivato, coincidente con la fine di ciascun esercizio sociale di detenzione dello strumento derivato. In sede di FTA, la contropartita contabile dell’iscrizione degli strumenti derivati sintetizza il costo degli strumenti in parola al momento della valutazione. A tal proposito, si segnala che, in fase di concessione delle put options, la società non ha ritratto alcun provento connesso alla concessione del diritto incondizionato alla cessione al venditore.
In ragione del framework contrattuale delineato, la società, in vigenza di adozione dei principi contabili nazionali (OIC), non ha effettuato alcuna scrittura contabile al fine di iscrivere il fair value dello strumento derivato alla data di prima valutazione, avvalendosi della deroga prevista dal principio contabile OIC 32 ” Strumenti finanziari Derivati, par. 4, b), secondo la quale esulano dagli obblighi di contabilizzazione previsti nel suddetto principio “i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda e le operazioni di fusione escissione di società”.
L’inclusione delle summenzionate concessioni di put options da parte della società nell’ambito della compravendita delle partecipazioni delle società target sopraelencate ha, dunque, rappresentato il fondamento dell’esclusione offerta dallo stesso principio OIC 32 (par. 4, b).
Per quanto attiene al profilo contabile, condividendo le fattispecie descritte analoghe caratteristiche in termini di qualificazione e classificazione bilancistica, la Società, in sede di FTA, ha proceduto ad unificarle sotto un comune approccio metodologico, con la sola distinzione, nel seguito dettagliata, concernente il diverso profilo temporale di sottoscrizione delle put options. Nello specifico, per quanto concerne la put option relativa alla società Target 3 (DELTA) sottoscritta nel 2019 ossia nel primo esercizio sociale di applicazione, ai fini comparativi, degli standard intemazionali la Società ha proceduto, alla ricostruzione in prospettiva IAS/IFRS della fattispecie, in ossequio a quanto previsto dall’IFRS 1, identificando il fair value dello strumento derivato (negativo nel caso di specie) per la sua iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale in contropartita di un incremento del costo della partecipazione già acquisita (c.d. prima tranche), in ossequio alle best practice internazionali. Medesimo approccio è stato seguito, poi, anche per le società Target 1 (BETA) e Target 2 ( GAMMA), con la sola differenza (sotto il profilo della mera tecnica contabile) che, essendo le operazioni intervenute in annualità precedenti sia l’anno di FTA (annualità di imposta 2020) sia l’esercizio comparativo (annualità di imposta 2019), per queste ultime è stato possibile avvalersi dell’opzione prevista dall’Appendice D del medesimo principio contabile IFRS 1 (Exemptions from other IFRSs), che al punto D 15 consente di mantenere immutato e al costo, in sede di FTA, il valore di iscrizione della partecipazione già acquisita (c.d. “prima tranche”‘) iscritta in vigenza di adozione dei principi contabili nazionali. In ragione di tale opzione, la contropartita contabile della rilevazione del fair value negativo dello strumento derivato è costituita dalla riserva di FTA (con segno negativo). Ai fini della massima chiarezza espositiva, la Società evidenzia che la movimentazione in DARE della suddetta riserva di FTA rappresenta l’iscrizione di una mera posta contabile residuale per completamento della scrittura in partita doppia, consentendo l’opzione prevista dall’Appendice D di non modificare il costo di iscrizione della partecipazione. In altri termini, ove non ci si fosse avvalsi di tale deroga, l’iscrizione contabile sarebbe stata speculare a quella effettuata per la put option relativa a Target 3, con incremento del costo della partecipazione pari al fair value del derivato iscritto in contropartita.
L’istante precisa, a titolo di completezza, che a differenza di quanto previsto in sede di first recognition, le eventuali successive oscillazioni relative alle variazioni di fair value dello strumento derivato alla chiusura di ciascun esercizio sono contabilizzate, in accordo con i principi contabili internazionali, con transito a conto economico (Profit & Loss). Al momento dell’esercizio dell’opzione da parte dei Venditori, da ultimo, il derivato sarà eliminato dalla contabilità con contropartita nell’esborso di cassa aggiuntivo sostenuto dalla società per acquistare le partecipazioni dai Venditori (sottostante della put option) al prezzo fissato, ove questi decidano di esercitare l’opzione.
La Società rileva da ultimo che le put options in parola non rappresentano strumento derivato incorporato da ricomprendersi in altro strumento finanziario per il quale si renda necessaria l’analisi circa la qualifica di strumento assimilabile alle azioni di cui all’art. 44 TUIR, trattandosi, invece, di autonomi strumenti finanziari il cui sottostante è rappresentato dalle azioni detenute dai Venditori che, alle condizioni stipulate con la Società, potranno esercitare il diritto alla vendita secondo quanto concordato.
Premesso quanto sopra, sotto il profilo contabile, la Società chiede se l’iscrizione, in sede di FTA, delle put options, quale strumento derivato con sottostante costituito dalle partecipazioni sulle quali i Venditori posseggono il diritto incondizionato alla cessione (e la Società, di converso, l’obbligazione incondizionata all’acquisto) al prezzo contrattualmente fissato trova riconoscimento fiscale, ai fini IRES, al momento della prima iscrizione con conseguente rilievo fiscale delle susseguenti valutazioni.
L’istante richiede, in conclusione del quesito, un chiarimento circa il trattamento fiscale da riservare alla fattispecie di utile/perdita da adeguamento del fair value di fine esercizio delle put options per la componente specificamente attinente alle perdite/utili su cambi (fattispecie di rilievo per le put options relativa alla società Target 1). Nelle annualità oggetto di interpello (esercizio di FTA e seguenti), infatti il plus/minusvalore emergente in sede di valutazione della put options il cui sottostante è rappresentato dalle partecipazioni come sopra descritte rispecchia, oltre a un elemento di valutazione per l’adeguamento al fair value alla data di chiusura dell’esercizio, anche un ulteriore elemento, di natura altrettanto valutativa (i.e. non realizzata) relativo all’adeguamento al tasso di cambio al 31 dicembre, dal momento che la posta relativa alla società Target 1 è espressa in dollari statunitensi. Richiede, dunque, di chiarire, in base alla soluzione ermeneutica sposata, gli effetti che la medesima determina sulla rilevanza fiscale di tale componente di valutazione relativa all’adeguamento al tasso di cambio di fine esercizio.
Quesito n. 2: valutazione al fair value di titoli iscritti nell’attivo circolante in sede di FTA.
La Società, in ossequio a quanto disposto dall’IFRS 9, ha proceduto in sede di FTA alla valorizzazione al fair value del proprio magazzino titoli iscritto, in egida OIC, nell’attivo circolante.
L’effetto complessivo di tale valorizzazione al fair value è costituito da un saldo netto di rivalutazione pari a circa Euro/000 … alla data di FTA. La Società intende conoscere il trattamento fiscale della fattispecie ai fini IRES, stante l’irrilevanza delle plus/minusvalenze finanziarie ai fini IRAP in ragione dello status soggettivo della Società quale holding industriale. Nello specifico, la Società domanda se, in relazione all’ incremento di fair value dei titoli in sede di FTA si rendano ancora applicabili i chiarimenti di cui al cap. 5.1 “Valutazione dei titoli detenuti con finalità di trading” della Circolare n. 33/E/2009, con conseguenza l’irrilevanza fiscale della plusvalenza iscritta in ossequio ai principi IAS/IFRS o se, al contrario, i chiarimenti resi in quella sede debbano ritenersi superati alla luce di quanto previsto dalla novella dell’art. 3, c. 2 DM 10 gennaio 2018, Decreto di endorsement fiscale dell’IFRS 9, tramite il ricorso al c.d. regime di “realizzo virtuale”.
L’art. 3, c. 2 del DM 10 gennaio 2018 di endorsement degli effetti fiscali dell’adozione dell’IFRS 9 testualmente recita “Alla diversa classificazione di uno strumento finanziario effettuata in sede di prima adozione dell’IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto 8 giugno 2011”. Tale ultimo Decreto, per quanta qui di rilievo, al comma 1 dell’art. 4 sancisce che “nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio a un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d’esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale”.
Per completezza, si illustra sinteticamente l’effetto contabile dell’FTA con riferimento alla fattispecie in oggetto.
Alla data di determinazione della riserva di FTA prevista dai principi contabili internazionali (i.e. all’ 1.1.2019 inizio del periodo comparativo che gli IAS/IFRS impongono di considerare come momento di determinazione della riserva da transition ), la Società ha rilevato la necessità di effettuare le seguenti modifiche, al fine di ricostruire la situazione contabile come se da sempre avesse adottato i principi contabili internazionali:
– riconoscimento di un maggior valore del proprio magazzino titoli per circa Euro/000 …;
– necessità di riclassificare precedenti svalutazioni transitate a conto economico (in egida OIC) nella c.d. riserva OCI (Other Comprehensive Income), determinando una riclassifica di circa Euro/000 … di maggiori utili a nuovo con, in contropartita, una riserva OCI negativa di pari importo. II significato economico della rettifica illustrata è rappresentato dalla necessità di evidenziare gli effetti che si sarebbero determinati se da sempre il soggetto avesse adottato l’IFRS 9. In ossequio allo standard contabile internazionale, la Società, infatti, non avrebbe diminuito il proprio utile d’esercizio con il transito a Profit & Loss di un componente reddituale negativo, ma avrebbe utilizzato, in contropartita della diminuzione del fair value dei titoli di magazzino in oggetto la riserva di OCI.
Alla data di FTA (01.01.2020), momento di prima adozione contabile (e fiscale) degli IAS/IFRS, la Società ha effettuato le seguenti ulteriori scritture di rettifica:
– riconoscimento di un maggior valore del proprio magazzino titoli, complessivo, per circa Euro/000 …, determinato dalla comparazione tra quanto contabilizzato in egida OIC e il valore che si sarebbe determinato nel caso di adozione dei principi contabili internazionali al 31.12.2019;
– tale incremento complessivo avrebbe trovato contropartita contabile, in egida IAS, per Euro/000 … con transito a Profit & Loss (… nel 2018 e … nel 2019) e per Euro/000 … in una movimentazione della riserva di OCI in AVERE (a parziale riassorbimento degli Euro/000 … di riserva negativa summenzionati).
[omissis] nel caso si ritenga, con riferimento al quesito n. 2 rubricato “valutazione al fair value di titoli iscritti nell’attivo circolante in sede di FTA”, di confermare la posizione interpretativa offerta dalla Circolare 33/E/2009, ritenendo che la novella legislativa del DM 10 gennaio 2018 non rappresenti ius superveniens per la disciplina della fattispecie in parola, la Società intende conoscere le modalità di determinazione della c.d. “singola fattispecie” riallineabile ex art. 15, c. 5 del summenzionato DL 185/2008. Più specificamente, la Società chiede se la singola fattispecie con riferimento ai titoli azionari e obbligazionari possa intendersi, in via esclusiva, quale insieme di strumenti finanziari caratterizzati da omogeneità sotto il profilo qualitativo (e.g. certificati, obbligazioni, azioni etc.).
In sede di documentazione integrativa prot. n. … del … l’istante ha precisato che:
– con riferimento alla società denominata Target 1, il put option agreement, in ossequio all’esercizio di contabilizzazione retrospettiva richiesto dall’IFRS 1, ha determinato la seguente scrittura di rettifica in sede di FTA (valori in Euro/k), espressione del fair value del derivato stesso:
Ris. FTA @ Derivato | |Euro …|
Nell’annualità 2019, si sarebbero, retrospettivamente, effettuate le seguenti scritture:
Costi finanziari @ Derivato | |Euro …|
Il derivato relativo alla Target 1, alla data di FTA (01.01.2020), presentava, di conseguenza un valore di iscrizione negativo pari a Euro/k….. L’importo che sarebbe transitato a conto economico (pari a Euro/k … ) è il valore netto, derivante dalla combinazione della valutazione al fair value al 31.12 dello strumento derivato, in unione con l’effetto derivante dalla differenza su cambi, dal momento che la posta è denominata in valuta statunitense. Più precisamente l’incremento di fair value sarebbe stato pari a Euro/k … mentre l’effetto di perdita valutativa su cambi pari a Euro/k …, da cui il netto di Euro/k … summenzionato con segno DARE;
– in ossequio ai dettami del framework IAS-IFRS (IAS 21, par. 3, a)) gli strumenti derivati denominati in valuta estera non sono disciplinati dallo standard contabile IAS 21, rubricato “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere”, bensì dal principio IFRS 9 “Strumenti finanziari”. ln ragione di tale deroga, esplicitamente prevista dallo standard contabile internazionale, l’incidenza della variazione attribuibile alla fluttuazione della componente relativa al differenziale sulla valuta non trova autonoma rappresentazione bilancistica, ma integra, algebricamente, la valutazione al fair value dello strumento derivato effettuata in chiusura di ciascun esercizio;
– con riferimento alla società denominata Target 2, il put option agreement, in ossequio all’esercizio di contabilizzazione retrospettiva richiesto dall’IFRS 1, ha determinato la seguente scrittura di rettifica in sede di FTA (valori in Euro/k):
Ris. FTA @ Derivato | |Euro …|
Nell’annualità 2019, non sono occorse modifiche. Il derivato relativo alla Target 2, alla data di FTA (01.01.2020), presentava un valore di iscrizione negativo pari a Euro/k … ;
– con riferimento alla società denominata Target 3, il put option agreement, in ossequio all’esercizio di contabilizzazione retrospettica richiesto dall’IFRS 1 sopra ricordata, ha determinato la seguente scrittura di rettifica in sede di FTA (valori in Euro/k): Partecipazione @ Derivato | |Euro …|
Tale strumento derivato è stato sottoscritto nell’annualità 2019, di conseguenza, anche nell’esercizio retrospettico e meramente informativo imposto dall’IFRS 1, non si sarebbero manifestati adeguamenti di fair value trovando lo stesso prima contabilizzazione proprio nell’esercizio comparativo (2019) e mai in annualità precedenti. Il derivato relativo alla Target 3, alla data di FTA (01.01.2020), presentava, di conseguenza un valore di iscrizione negativo pari a Euro/k …; – gli strumenti finanziari derivati denominati put options e relativi all’acquisto di tranches partecipative, come descritti nell’Interpello, non risultano in alcun modo in conflitto con quanto previsto nella “policy di gestione dei rischi cambi e tassi del Gruppo ALFA “. L’operazione, pertanto, rientra a pieno titolo nell’oggetto sociale della Società, in quanto finalizzata a facilitare l’integrazione del controllo totalitario in partecipazioni societarie che riguardano imprese operanti nel medesimo settore (si vedano Target 1 e Target 3) o costituente attività di investimento tipica dell’operatività di una holding (si veda Target 2);
– nel caso che occupa il presente Interpello non risulta conferente, a parere della Società, il riferimento all’art. 5 del DM 8 giugno 2011, dal momento che non si è in presenza di uno strumento derivato incorporato ma di uno strumento finanziario derivato regolato da autonoma disciplina contrattuale. L’applicabilità teorica del disposto dell’art. 3, c. 3 del DM 48/2009 prospettata dalla Società nella prima tesi interpretativa si basa su presupposti distinti da quelli connessi all’applicabilità dell’art. 5 del DM 8 giugno 2011;
– lo strike price incluso nei contratti di put options è parametrato a una valutazione che considera in via esclusiva I’EBITDA, eventualmente adjusted con riferimento a parametri specificamente individuati nei contratti e, in termini generali, con riguardo alla Posizione Finanziaria Netta. ln conseguenza, la politica di distribuzione dei dividendi è parametro di non diretta rilevanza ai fini della quantificazione del prezzo di esercizio delle opzioni, il quale, al contrario, è parametrato direttamente a un multiplo del margine di carattere reddituale rappresentato dall’EBITDA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Quesito n. 1.
Con riferimento al primo quesito la società ritiene che le put options relative alle società. Target 1, Target 2 e Target 3 rappresentino, in relazione al corretto trattamento fiscale cui dovrebbero andare soggette, la medesima fattispecie, a prescindere dal diverso trattamento contabile previsto. Infatti, le differenze relative alla tecnica contabile utilizzata per l’iscrizione della contropartita del fair value negativo dello strumento (rispettivamente riserva negativa di FTA e partecipazione) rappresentano non già un elemento di differenza sostanziale che sottende differenti presupposti giuridico-economici, ma il semplice esito di una opzione per una diversa technicality contabile di rappresentazione del medesimo fenomeno giuridico ed economico. La Società ritiene che non si renda applicabile, per difetto di presupposto oggettivo, il disposto di cui all’art. 6. c. 2 del DM 10 gennaio 2018 di endorsement delle conseguenze fiscali dell’IFRS 9 il quale prevede che “alla diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati già iscritti in bilancio nell’esercizio antecedente a quello di prima adozione dell’IFRS 9 si applica il regime transitorio di cui al comma 8 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008”. Infatti, le put options in parola non hanno mai trovato previa iscrizione in annualità antecedenti all’FTA (né, tanto più, avuto la possibilità di manifestare alcun effetto reddituale), per cui non si ritiene di poter applicare la disciplina in parola che imporrebbe l’utilizzo del regime transitorio con la conseguente neutralità fiscale ma comporterebbe, al contempo, la possibilità di accedere ai regimi di riallineamento di cui al medesimo DL185/2008.
L’esistenza di una disciplina positiva della FTA degli strumenti derivati nel citato DM 10 gennaio 2018 risulta, al contempo, ostativa dell’applicazione della disciplina generale applicabile alle FTA di cui all’art. 15, c. 1 del DL 185/2008, in ragione della maggior novità temporale e della maggior specificità della disciplina di endorsement dell’IFRS 9 rispetto al precedente del 2008.
In altri termini, la Società ritiene che il Legislatore abbia positivamente delimitato la casistica in cui la FTA degli strumenti derivati possa essere trattata con il regime del c.d. “doppio binario” non consentendo, fuori dalle condizioni esplicitamente disciplinate dall’art. 6, c. 2 del DM 10 gennaio 2018, alcuna interpretazione estensiva della disciplina di cui al DL 185/2008, pena una indebita sostituzione dell’interprete alla positiva volontà del Legislatore.
Con una prima tesi interpretativa, alla luce delle specifiche modalità di contabilizzazione sopra ricordate che prevedono l’iscrizione del fair value negativo delle put options in contropartita di un incremento del costo della partecipazione della prima tranche partecipativa, si potrebbe ritenere che la normativa di riferimento per il caso in esame debba essere rinvenuta nell’ art. 3, comma 3 del DM 48/2009 (nel seguito anche “Primo Decreto IAS”). Tale norma, per quanto qui di rilievo, recita: “fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: “a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio”. Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E/2011, tale norma troverebbe applicazione con riferimento a “tutte le operazioni riguardanti azioni e titoli similari (omissis) che contemplino il trasferimento, totale o parziale, dei diritti connessi a titoli partecipativi di cui alle lettere c) e d) dell’art. 85 del TUIR”. Secondo le previsioni di tale norma, come posto in luce dal testo di prassi citato, indipendentemente da quanto avviene sotto il profilo contabile IAS, sul piano tributario rileva la fictio iuris dell’applicazione dei “canoni giuridico-formali”.
In estrema sintesi, tale posizione interpretativa, ritiene che tanto le put options quanto le contropartite contabili (maggiore partecipazione o minore riserva di FTA) siano disciplinate in via esclusiva, in ragione del dettato del Primo Decreto IAS, dagli aspetti giuridico-formali che, nel caso di specie debbono essere interpretati nel senso di assegnare rilevanza fiscale ai derivati in questione (quali strumenti partecipativi) solo al momento del trasferimento della titolarità giuridica delle partecipazioni costituenti il sottostante delle put options. Tali strumenti derivati, di conseguenza, in ragione della loro natura di mera obbligazione all’acquisto di titoli cui la controparte ha diritto alla vendita, sono lungo tutta la durata della loro vita contabile privi di ogni rilevanza fiscale, perché mai sorretti da un effettivo trasferimento della titolarità giuridica del sottostante. Le partecipazioni, coerentemente, assumeranno valenza fiscale secondo le tempistiche dell’effettivo trasferimento della titolarità giuridica, i.e. in occasione della cessione della prima e seconda tranche, per la quota che ha trovato effettiva contropartita in un esborso monetario (comprensivo del maggior costo, relativo allo strike price, al momento del suo esercizio).
In alternativa, secondo un altro canone ermeneutico che si potrebbe ritenere che la normativa di riferimento sia, invece, da ricercarsi nell’art. 112 del TUIR il quale specificamente disciplina il trattamento fiscale degli strumenti derivati. Ove, infatti, si analizzi la natura dell’evento economico da cui si genera la scrittura contabile analizzata non si potrà non rilevare che trattasi di first recognition, in ambito IAS/IFRS, di uno strumento derivato privo di finalità di copertura e disciplinato da apposita clausola contrattuale, per il quale il comma 2 del summenzionato art. 112 testualmente recita: “alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla chiusura dell’esercizio”. Tale norma, con riferimento alla fattispecie in parola, non risulta derogata da alcuna altra previsione nel contesto del sistema tributario domestico, esplicitando, di conseguenza, i propri pieni effetti di attribuzione di piena rilevanza fiscale delle componenti valutative sorte sullo strumento derivato. Ove anche ci si interrogasse sulle modalità di coesistenza di tale norma con il summenzionato art. 3, c.3 del Primo Decreto IAS, dovrebbe concludersi, per quanto attiene alle put options, per la “subordinazione” di quest’ultimo rispetto alla norma del TUIR, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la disciplina di cui all’art. 112 del TUIR risulta caratterizzata da maggior specificità, mirando a disciplinare gli strumenti derivati, mentre l’art. 3, c. 3 del Primo Decreto IAS si applicherebbe alla fattispecie (con riferimento al versante delle passività) solo in virtù di una interpretazione del medesimo art. 3 indebitamente estensiva. In secondo luogo, in precedenti pronunce, tanto dell’Amministrazione finanziaria, quanto di autorevole dottrina, si è ritenuto che i diritti connessi a elementi partecipativi (come si potrebbe supporre essere per le put options) dovessero andare soggetti al medesimo regime fiscale delle partecipazioni (PEX, ad esempio) solo ove si fosse in presenza, con il trasferimento di tali diritti, di una “cessione di una quota parte del valore patrimoniale delle azioni o quote” mentre “la stessa conclusione non può affermarsi, invece, nel caso che i diritti d’opzione siano negoziati da un terzo al quale tali diritti siano pervenuti separatamente dalle partecipazioni” (cfr. Circolare 36/E/2004). Nel caso de quo appare pacifico che le put options attengano a strumenti partecipativi non in possesso della Società che concede, con autonoma clausola contrattuale, lo strumento derivato su un sottostante di cui potrà entrare in possesso, in base alle decisioni unilaterali della controparte, solo in futuro.
Da quanto evidenziato, dunque, consegue che, sull’assetside, l’art. 3, c. 3 operi privando di rilevanza fiscale l’incremento di valore della partecipazione iscritto in contropartita del fair value negativo delle put options, dal momento che la norma contenuta nel Primo Decreto IAS mira a neutralizzare ogni fenomeno di recognition/ derecognition sugli strumenti partecipativi che non trovi il proprio fondamento nei canoni giuridico-formali dell’operazione analizzata. Difettando, nel caso di specie, il passaggio di titolarità giuridica dei titoli partecipativi, la recognition di tale incremento di costo sulla partecipazione non assumerà alcuna rilevanza fiscale. Sul liability side, al contrario, l’art. 3, c. 3 si limiterà a imporre di considerare le put options nella loro veste giuridico-formale, come autonomo strumento derivato, da assoggettare alla disciplina fiscale propria di tali poste che, come evidenziato, è da rinvenirsi esplicitamente nell’art. 112 TUIR.
In altri termini, l’art. 3, c. 3 del Primo Decreto IAS, nella sua esclusiva valorizzazione della dimensione giuridico-formale, svolge il ruolo di “separare” ciò che nella natura contabile ha la medesima veste classificatoria (i.e. partecipazione) per evidenziare la componente di questa che attiene realmente a un trasferimento di partecipazioni (prima tranche) rispetto alla componente che, in termini di natura giuridica, rappresenta il costo della concessione di una put option.
Una lettura dell’art. 3, c. 3 dotata di coerenza sistematica non potrà che condurre, pertanto, a identificare proprio in questa norma quella “disposizione di legge” che integra il requisito di cui all’art. 109, c. 4 del TUIR per consentire la deduzione di un elemento reddituale (fair value negativo degli strumenti derivati) senza la (altrimenti necessaria) previa imputazione a conto economico.
Secondo tale posizione interpretativa, ogni ulteriore e successiva oscillazione valutativa dello strumento derivato, risulterebbe dotata di rilevanza fiscale, in ossequio al principio di derivazione rafforzata, per l’ammontare che transita a Profit & Loss, senza necessità di apportare alcuna variazione extracontabile.
Tale seconda interpretazione risulta, a parere della Società, da preferire sul piano sistematico e pertanto la Società ritiene che il fair value negativo di prima iscrizione delle put options debba trovare riconoscimento fiscale, determinando una variazione in diminuzione, ai fini IRES, di natura extracontabile con conseguente rilevanza fiscale di ogni ulteriore oscillazione del fair value che si dovesse determinare in ragione della valutazione dello strumento derivato nelle successive annualità sino alla sua estinzione (e.g. tassazione del provento, nel caso di oscillazione positiva del fair value dello strumento).
Entrambe le soluzioni interpretative evidenziate dalla Società determinerebbero l’emergere di una situazione in cui l’opzione per il riallineamento, come nel seguito descritta, risulterebbe inutiliter data con riferimento alla fattispecie in oggetto, perché: nel caso della posizione interpretativa ritenuta corretta dalla Società, non sussisterebbe disallineamento riallineabile; nell’ ipotesi interpretativa alternativa, in ogni caso, il disallineamento risulterebbe in una “divergenza strutturale” per come definita dalla Circolare 33/E/2009 con l’impossibilita di procedere al riallineamento.
In ragione della natura di holding industriale di ALFA, la valutazione degli strumenti derivati è priva di rilievo per il comparto impositivo IRAP in entrambe le soluzioni interpretative testé riportate.
Circa il trattamento fiscale da riservare alla fattispecie utile/perdita da adeguamento del fair value di fine esercizio delle put options per la componente specificamente attinente alle perdite/utili su cambi, la Società, in coerenza con la tesi ritenuta preferibile che identifica le put options quali strumenti derivati con autonomo trattamento fiscale, ritiene che sia preferibile l’interpretazione secondo la quale tali strumenti possano essere ricompresi nella nozione di “crediti e debiti in valuta” recata dall’art. 110, c. 3 del TUIR con conseguente irrilevanza fiscale delle valutazioni secondo il cambio di chiusura dell’esercizio. In altri termini, la componente di plus/minusvalore specificamente afferente l’adeguamento al tasso di cambio di fine esercizio dovrà essere trattata distintamente dalla componente valutativa specificamente attinente l’adeguamento annuale del fair value e ricadrà nella generale disciplina di irrilevanza, sino alla data di realizzo, di cui al menzionato art. 110, c. 3 del TUIR.
Quesito n. 2.
Premesso che, come evidenziato dalla più volte menzionata Circolare 33/E/2009, le valutazioni dei titoli azionari e obbligazionari detenuti con finalità di trading, per i soggetti IAS, a regime “rilevano, ai fini fiscali, secondo le vigenti disposizioni degli articoli 83 e seguenti del TUIR, in conformità al (omissis) principio di derivazione rafforzata”, occorre comprendere gli specifici risvolti fiscali dei medesimi titoli in sede di transizione ai principi contabili internazionali.
Consta, sulla specifica tematica, che con la stessa Circolare 33/E/2009 (par. 5.1 Valutazione dei titoli detenuti confinalità di trading) l’Amministrazione Finanziaria si sia espressa sulle conseguenze fiscali derivanti dall’FTA di tale fattispecie. Nello specifico, la soluzione adottata dall’Amministrazione Finanziaria era consistita nel “cristallizzare” il disallineamento emerso in sede di FTA, includendolo nel regime transitorio privo di rilevanza reddituale di cui al DL 185/2008, riconoscendo al contempo le valutazioni successivamente effettuate sugli stessi titoli (con eventuale riassorbimento prioritario del disallineamento ove la successiva valutazione avesse assunto segno contrario rispetto ai disallineamenti cristallizzati).
Tale soluzione interpretativa, a parere della Società, risulta superata dalla novella recata dal DM 10 gennaio 2018 di endorsement delle conseguenze tributarie dell’IFRS 9. L’art. 3, c. 2 del DM in parola, infatti, sancisce che “alla diversa classificazione di uno strumento finanziario effettuata in sede di prima adozione dell’IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto 8 giugno 2011”. Il comma 1 dell’art. 4 del decreto da ultimo menzionato dispone, nella gestione dei possibili effetti di tassazione anomala derivanti dall’FTA, una soluzione alternativa al regime di neutralità fiscale descritto nella Circolare 33/E/2009, prevedendo invece una fictio di cessione e contestuale riacquisto degli strumenti finanziari riclassificati, noto come “realizzo virtuale”. Tale realizzo intende riassorbire il disallineamento offrendo rilevanza fiscale alle fattispecie in oggetto e permettendo così ai contribuenti di proseguire con la derivazione rafforzata senza dover gestire l’oneroso o talora impossibile doppio binario, senza neppure la necessità di ricorrere al regime opzionale di riallineamento.
In sintesi, l’art. 3, c. 2 del DM 10 gennaio 2018 di endorsement delle conseguenze fiscali dell’IFRS 9 rappresenta, a giudizio della Società, la norma con cui il Legislatore ha definitivamente e positivamente superato l’impasse interpretativa esistente circa l’estensione dell’ambito applicativo del realizzo virtuale di cui all’art. 4, c. 1 del Decreto 8 giugno 2011. Il DM in parola, infatti, unico tra i decreti di endorsement degli IFRS di novella introduzione ha esplicitamente disciplinato non solo il trattamento delle conseguenze dell’adozione del principio contabile a regime, bensì anche le specificità della sua prima adozione. A nulla rileva, dunque, che l’art. 4, c. 1 ricordato si riferisca a riclassifiche interne allo IAS 39, perché il riferimento del novello DM 10 gennaio 2018 non attiene alla specificità letterale del precedente decreto, ma indica in via esclusiva la scelta che il Legislatore fiscale ha operato di una modalità di riassorbimento del disallineamento, in particolare quella, appunto, del realizzo virtuale.
Con riguardo alla specificità della riclassifica operata, alla data di generazione della riserva di FTA contabile (01.01.2019), tra (maggiori) riserve di utili a nuovo e (minor) riserva OCI, la Società ritiene che la riserva di OCI residua alla data di FTA (01.01.2020), pari a Euro/000 … (frutto del riassorbimento, per Euro/000 … nel 2019 della riserva negativa iniziale di Euro/000 …) risulti dotata di rilevanza fiscale, in quanto l’ammontare negativo di Euro/000 … ha trovato previa deduzione, in vigenza degli OIC, al momento del transito a conto economico. Da tale assunto consegue che ove si realizzi un ulteriore riassorbimento il medesimo sarà oggetto di tassazione (come peraltro si verifica, nella tesi sostenuta dalla Società, per gli Euro/000 … di riassorbimento già avvenuto nel 2019). Ove, al contrario, i medesimi dovessero essere rigirati a conto economico senza modifiche quantitative, per tale importo la Società dovrebbe effettuare una variazione in aumento extracontabile (nel modello REDDITI SC).
In ragione di quanto sopra, dunque, i titoli di trading dovrebbero essere, a parere della Società, inclusi nell’alveo del realizzo virtuale e di conseguenza il maggior plusvalore emerso in sede di FTA dovrebbe essere assoggettato a tassazione IRES nell’esercizio di transizione ai principi contabili internazionali.
[omissis]
Con specifico riferimento al magazzino titoli, la Società ritiene che il riferimento allo “stesso soggetto” di cui all’art. 94 del TUIR e allo “stesso emittente” di cui al chiarimento reso nella Circolare 33/E/2009, debbano essere intesi come riferimenti alla stessa tipologia di soggetti emittenti i titoli (e.g. soggetti emittenti azioni, soggetti emittenti obbligazioni etc.).
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si evidenzia che il presente parere, che attiene esclusivamente ai profili interpretativi specificamente oggetto di interpello, è fornito ai soli fini IRES nel presupposto della corretta qualificazione della Società quale holding industriale così come riferito dall’interpellante senza formulare, al riguardo, alcun quesito, e non implica alcuna valutazione in merito alla corretta applicazione dei principi contabili OIC e IAS/IFRS richiamati nell’istanza e nelle memorie integrative.
È altresì esclusa dall’ambito del presente interpello la corretta qualificazione degli strumenti derivati put options descritti nell’istanza in relazione a:
– l’eventuale esistenza di una relazione di copertura;
– l’eventuale riconducibilità degli stessi a strumenti assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44 del TUIR;
– l’inerenza dei medesimi strumenti derivati ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Su tali aspetti resta impregiudicato ogni potere di controllo e di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, in relazione ai dubbi interpretativi sollevati con la presente istanza si precisa quanto segue.
Quesito n. 1.
Per quanto concerne il primo quesito relativo al trattamento fiscale ai fini IRES in sede di First Time Adoption (FTA) della first recognition di put options aventi come sottostante le partecipazioni di diverse società target, si evidenzia che la presente risposta è fornita nel presupposto della corretta rappresentazione di detti strumenti, qualificati dalla Società come “derivati privi dei requisiti per essere definiti strumenti di copertura” (i.e. derivati speculativi), rientranti nell’oggetto sociale e non assimilabili alle azioni ai sensi dell’articolo 44 del TUIR.
Ciò premesso, occorre innanzitutto precisare che non risulta conferente alla fattispecie in esame il riferimento all’articolo 3, comma 3 del D.M. 1 aprile 2009 che ha ad oggetto il trasferimento di titoli partecipativi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 85 del TUIR, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio. Nella relazione di accompagnamento al Regolamento IAS, le disposizioni in esame sono descritte come deroga alle regole previste nei precedenti commi dello stesso articolo 3 – secondo le quali ciascun soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale determina il reddito imponibile in base al proprio assetto contabile – e cioè come “solo per alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati”.
Al riguardo si ritiene che l’eccezione qui in esame non sia riferibile a tutte le operazioni riguardanti azioni e titoli similari, ma solo a quelle che contemplino il trasferimento, totale o parziale, dei diritti connessi a titoli partecipativi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 85 del TUIR (con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio). È solo con riferimento a queste, infatti, che la citata relazione di accompagnamento stabilisce che “non rilevano i (…) criteri di “derecognition ” ma la nozione giuridica di realizzo ordinariamente applicabile ai soggetti non IAS’ (cfr. circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, § 4.4).
Nel caso di specie, come rilevato dalla medesima istante, le put options attengono, invece, “a strumenti partecipativi non in possesso della Società che concede, con autonoma clausola contrattuale, lo strumento derivato su un sottostante di cui potrà entrare in possesso, in base alle decisioni unilaterali della controparte, solo infuturo”.
Ciò posto, si ritiene che non sia parimenti applicabile alla fattispecie in esame l’articolo 6, comma 2, del D.M. 10 gennaio 2018 (c.d. “Decreto IFRS 9”) considerato che tale decreto non ha ad oggetto la transizione dalla rappresentazione OIC compliant a quella IAS compliant, bensì, come precisato dalla relazione illustrativa, “è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento per l’applicazione del norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR, nonchéper l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP” (enfasi aggiunta).
Ne consegue che nel caso di specie non risulta comunque esclusa in linea di principio l’applicabilità della disciplina del regime transitorio di cui all’articolo 15, comma 8, del D.L. 185 del 2008, pertanto occorre verificare in concreto se sussistano i requisiti per qualificare le operazioni come “pregresse”.
Sul punto, si rammenta che, come chiarito dalla circolare n. 33/E del 2009, affinché si configurino le operazioni pregresse devono coesistere i seguenti elementi:
– le operazioni risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
– continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d’imposta successivi;
– i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le “nuove disposizioni”, determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).
Nel presupposto della correttezza della rappresentazione contabile fornita dall’istante – circostanza sulla quale, come già evidenziato, resta impregiudicato il potere di controllo dell’amministrazione – si reputa che non ricorrono i presupposti per qualificare l’operazione come pregressa in quanto, ancorché la mancata iscrizione delle put options nel bilancio redatto in base agli OIC possa integrare criteri di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale divergenti da quelli di prima applicazione
– in conseguenza della medesima mancata iscrizione dei derivati non scaturiscano in via continuativa effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d’imposta successivi
– il diverso profilo temporale di concorrenza dei componenti reddituali conseguenti alla mancata iscrizione in bilancio in egida OIC non comporta effetti di tassazione anomala nel senso chiarito dalla richiamata circolare n. 33/E del 2009.
Conseguentemente, limitatamente alle operazioni in esame, ancorché poste in essere nei periodi d’imposta precedenti, opera il principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR non sussistendo i requisiti necessari per l’applicazione del regime transitorio.
In altri termini, date per presupposte le condizioni illustrate dall’istante, con riferimento alle quali è esclusa ogni valutazione di merito nell’ambito del presente interpello, in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali per i derivati speculativi put options previamente non iscritti in bilancio opererà il principio di derivazione rafforzata, in base al quale assumono piena rilevanza fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci IAS compliant, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR.
Tuttavia, avendo la Società rilevato il fair value delle put options in sede di first recognition in contropartita all’incremento del costo della quota di partecipazione già acquisita (prima tranche), nel caso della società Target 3, e in contropartita alla riserva negativa di FTA priva di valenza reddituale, nel caso della società Target 1 e 2, non risultano integrati i requisiti di cui all’articolo 109, comma 4, del TUIR e, quindi, non sarà possibile, in sede di first recognition la deduzione del fair value negativo degli strumenti derivati non imputati a conto economico.
In tal senso, l’articolo 112, comma 3-bis, del TUIR prevede che “In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…), i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali”, confermando la necessaria imputazione al conto economico per il riconoscimento fiscale dei componenti negativi di cui al comma 2 (per espresso rinvio del comma 3), ossia quelli che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio.
In coerenza con l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alla fattispecie de qua, per quanto concerne la componente di plus/minusvalore specificamente afferente l’adeguamento al tasso di cambio di fine esercizio, stante l’assenza di un’autonoma rappresentazione in bilancio della medesima che ha invece integrato algebricamente la valutazione al fair value dello strumento derivato effettuata in chiusura di ciascun esercizio, non si ritiene applicabile il comma 3 dell’articolo 110 del TUIR secondo il quale “La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta (…) non assume rilevanza. (…)” bensì il comma 1-ter del medesimo articolo 110 in virtù del quale “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…) i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali”.
Quesito n. 2.
Con riferimento al secondo quesito, afferente al trattamento fiscale della valutazione al fair value del monte titoli precedentemente valutato al costo, non si ritiene applicabile l’articolo 3, comma 2, del Decreto IFRS 9, che richiama il comma 4 del DM 8 giugno 2011, in quanto detto articolo 3 tratta delle classificazioni in sede di prima adozione dell’IFRS 9 di attività finanziarie detenute da soggetti IAS adopter. Sul punto, la relazione illustrativa del Decreto IFRS 9, a commento del comma 2 dell’articolo 3, specifica che “in sede di prima adozione dell’IFRS 9, si assiste alla riclassificazione rispetto alle regole dello IAS 39 (o, per meglio dire, alla nuova classificazione) della quasi totalità delle attività finanziarie. In sintesi, i quattro portafogli dello IAS 39 (…) sono sostituiti con le nuove classificazioni contabili dellIFRS9 (…) In conseguenza di tali rappresentazioni contabili, il comma 2 dispone l’applicazione delle norme di cui al citato articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 anche alla diversa classificazione di uno strumento finanziario, effettuata in sede di prima adozione dell’IFRS 9 che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso”.
La fattispecie oggetto di interpello, invece, si riferisce ai titoli di cui all’art. 85, comma 1, lettere c), d), ed e), del TUIR, detenuti da soggetti OIC adopter.
Rispetto a questi ultimi, come evidenziato nella circolare n. 33/E del 2009, il regime transitorio trova applicazione sui plus/minusvalori fiscalmente latenti esistenti al momento della FTA ed individuabili nell’importo dei disallineamenti tra valore civile e valore fiscale dei singoli elementi patrimoniali risultanti alla medesima data. In sostanza, tali divergenze non assumono rilievo fiscale in quanto assoggettate al regime transitorio e saranno riassorbite in caso di:
– valutazioni effettuate negli esercizi successivi aventi segno opposto a quelle rilevate alla data di FTA;
– eventi realizzativi;
– riallineamento di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.
Tale particolare regime impone, più specificamente, che la valutazione dei titoli al termine del periodo d’imposta di prima adozione abbia pieno rilievo fiscale e riassorba le divergenze pregresse di segno opposto, rilevate al termine del periodo d’imposta precedente.
In definitiva, si ritiene che sia applicabile al caso di specie il peculiare regime transitorio descritto nella circolare n. 33/E del 2009, §5.1 ” Valutazione dei titoli detenuti con finalità di trading “.
[omissis]
Limitatamente all’ulteriore questione interpretativa sollevata dall’istante, relativa all’identificazione della singola fattispecie riallineabile ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.L. n. 185 del 2008, si rammenta che nella circolare n. 33/E del 2009 è stato specificato che “Nel caso di beni fungibili (si pensi, ad esempio ai titoli) il concetto di singola fattispecie è invece riferito a ciascuna delle “categorie omogenee ” in cui, ai sensi delle disposizioni degli articoli 92 e 94 del TUIR, sono classificati i predetti beni (si pensi, ad esempio, ai titoli aventi il medesimo emittente). In sostanza, l’identificazione della singola fattispecie nel caso in esame discende direttamente dall’articolo 94 del TUIR, il quale al comma 3 prevede che “Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche »»
Sul punto si ritiene che, diversamente da quanto prospettato dal contribuente, il riferimento allo “stesso soggetto” debba essere inteso con riferimento a ciascun specifico emittente. Ne consegue che si otterranno diverse “categorie omogenee” costituenti “singole fattispecie” per ogni gruppo di titoli avente le medesime caratteristiche (ad esempio, azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, ecc) e, congiuntamente, il medesimo emittente (ad esempio, soggetto X emittente azioni ordinarie, soggetto X emittente azioni privilegiate, soggetto Y emittente azioni di risparmio, ecc).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza e concreta attuazione del contenuto, nonché con riserva di riscontro nelle sedi competenti.
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