AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 gennaio 2021, n. 50
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasferibilità dei crediti da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, in occasione della scissione d’azienda assicurativa
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA, impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con codice fiscale x (nel seguito anche “Istante “), rappresentata ai fini dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 dalla società BETA, con sede legale in XX (Spagna), e sede secondaria in YY (Italia), codice fiscale e partita IVA y (nel seguito anche “BETA”), chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dall’art. 9, commi 1-bis e 4, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 con riferimento al trasferimento del credito d’imposta rinveniente dalla liquidazione annuale dell’imposta sui premi delle assicurazioni presentata dalla compagnia scissa non ancora utilizzato da quest’ultima.
L’istante espone di far parte dell’omonimo Gruppo (di seguito anche “Gruppo”), fondato nel xxx, che fornisce un’ampia gamma di servizi assicurativi e riassicurativi, sia ad imprese commerciali, sia a clienti privati.
Nello specifico, il “Gruppo” opera in Italia, tra le altre, con le seguenti società:
– l’Istante, impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
– BETA, che opera nel territorio dello Stato tramite la sede secondaria ;
– GAMMA (nel seguito anche “GAMMA ” o la “Scissa “), impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con codice fiscale xz.
In tale contesto, il “Gruppo” ha intrapreso un’operazione di ristrutturazione aziendale con l’obiettivo di continuare a sviluppare la propria capacità di gestione nell’ambito dei grandi rischi e, allo stesso tempo, di provvedere affinché il rischio assicurativo o riassicurativo venga assunto da altre società infragruppo che, in ragione delle loro specializzazioni, dimensioni o capacità, siano in grado di assumerlo con maggiore efficienza e redditività.
In particolare, il “Gruppo” ha inteso riorganizzarsi attraverso un’operazione di scissione totale di GAMMA in favore delle seguenti società beneficiarie: a) BETA, b) ALFA, c) KAPPA e d) ZETA.
Per ciò che rileva ai fini dell’ordinamento italiano e dell’operatività del “Gruppo” in Italia, l’istante espone quanto segue.
In data xx/xx/2018, è stato siglato il Progetto di Scissione Totale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 74, in combinato disposto all’articolo 30 della legge spagnola del 3 aprile 2009 n.3.
In conformità al progetto comune firmato, la scissione totale contemplata ha comportato l’estinzione della scissa, con la divisione della totalità del suo patrimonio in quattro parti, ciascuna delle quali sarà trasferita in blocco, per successione universale, alle quattro società beneficiarie di cui sopra.
In data xx/xx/2019, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (nel seguito anche “IVASS”) ha dato notizia che l’Autorità di Vigilanza della Spagna ha approvato il trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da GAMMA a ALFA, entrambe con sede in Spagna, con effetto dal 1° gennaio 2019. Tale trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti.
L’istante rileva che per effetto della scissione di GAMMA e del conseguente trasferimento dell’attività condotta nei confronti di contraenti italiani, nessuna attività assicurativa è stata più svolta in Italia dalla scissa, che ha formalmente deregistrato la propria attività dall’Albo IVASS dei soggetti autorizzati ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in data 1 gennaio 2019. In merito alla questione in oggetto, occorre rappresentare che in base al citato comma 1-bis dell’art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, gli assicuratori sono tenuti a versare, entro il 16 novembre di ogni anno, l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per il periodo di imposta successivo, calcolata con il metodo storico in base a quella liquidata per il periodo di imposta precedente a quello del versamento; tale acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio dai versamenti mensili dell’imposta sui premi delle assicurazioni di cui al comma 1 dell’articolo in commento. Conformemente alle previsioni del comma 1-bis sopra richiamato, in data 16 novembre 2018 GAMMA ha versato l’importo di Euro xxx a titolo di acconto dell’imposta sui premi delle assicurazioni dovuta per il 2019.
In data xx/xx/2020 BETA, in qualità di rappresentante fiscale di GAMMA, ha presentato la Denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati relativa all’anno 2019 della Scissa, dalla quale emerge un credito di imposta pari a Euro xxx a titolo di credito per imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (di seguito “Imposta sui Premi”) da riportare al periodo di imposta successivo.
In base a quanto previsto dell’art. 9, comma 4, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, GAMMA avrebbe titolo ad utilizzare le citate eccedenze di imposta risultanti dalla liquidazione definitiva, a scomputo del primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte del competente Ufficio dell’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, in esito alla citata operazione di scissione, GAMMA non ha incassato premi assicurativi e, quindi, non ha dovuto più versare l’Imposta sui Premi di cui alla citata legge n. 1216 del 1961 per l’anno di imposta 2020 e successivi.
L’attività assicurativa prima svolta da GAMMA è infatti interamente svolta dall’Istante e conseguentemente GAMMA non potrà più scomputare l’eccedenza di imposta risultante dalla liquidazione annuale per l’anno di imposta 2019, secondo le modalità ordinariamente previste dalla norma stessa e sopra richiamate.
L’Istante, pertanto, chiede di conoscere il parere relativamente alla possibilità di includere tale credito per Imposta sui premi nell’attivo del ramo di azienda oggetto di trasferimento all’Istante ed alla conseguente possibilità per l’Istante di includere tale credito di imposta nella propria Denuncia annuale da presentare per l’anno di imposta 2020 al fine di poter poi scomputare tale importo ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall’imposta sui premi delle assicurazioni da essa dovuta.
L’istante, precisa che “Orbene, nel caso di specie, in considerazione della disponibilità del credito annuale rinveniente dalla Denuncia presentata per l’anno 2018 pari a Euro xxx e non ancora recuperato alla data del 18 novembre 2019, nonché della possibilità di scomputare quest’ultimo dal versamento da effettuarsi a titolo di acconto per l’anno successivo, la Scissa ha inteso adempiere al predetto versamento dell’acconto mediante lo scomputo del credito rinveniente dalla Denuncia annuale per l’anno 2018. Per effetto dell’intervenuta operazione di scissione totale, la Scissa non ha tuttavia raccolto premi nel corso dell’anno 2020 e conseguentemente l’importo dell’acconto dovuto per l’anno 2020, pari a Euro xxx, può essere puntualmente ricompreso nel credito a titolo di Imposta sui Premi pari a Euro xxx oggetto del presente interpello.
Con riferimento agli obblighi dichiarativi in particolare, nella Denuncia annuale dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati per l’anno di imposta 2020, da presentare telematicamente entro il 31 maggio 2021, l’Istante ritiene di poter includere il predetto credito di imposta, acquisito per effetto dell’operazione di scissione in commento, in corrispondenza del rigo “AC3 – Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente”, sulla scorta del parere favorevole di Codesta Spettabile Amministrazione finanziaria.
In assenza di pronunciamenti specifici da parte degli organi di prassi, non è chiaro se il predetto trasferimento possa essere applicato anche al credito d’imposta rinveniente dalla liquidazione annuale dell’imposta sui premi delle assicurazioni, essendo questo ultimo nel caso di GAMMA maturato per l’appuntamento dai versamenti dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni effettuati per l’anno 2019 e per l’anno 2020.”
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante è dell’avviso che il credito per imposta sulle assicurazioni sia, per sua natura, da includere tra le attività oggetto di trasferimento in occasione della scissione d’azienda e, dunque, sia recuperabile dall’Istante stessa secondo quanto ordinariamente previsto dall’art. 9, comma 1-bis e comma 4, della legge n. 1216 del 1961.
L’Istante ritiene che il credito di imposta sulle assicurazioni maturato in capo a GAMMA rinveniente dalla liquidazione annuale dell’imposta sui premi delle assicurazioni ai sensi dell’art. 9, comma 4, della citata legge n. 1216 del 1961 relativa all’anno di imposta 2019, e non ancora utilizzato da quest’ultima pari a complessivi euro xxx possa essere trasferito all’esito della scissione d’azienda e potrà, dunque, essere scomputato dalla stessa Istante secondo le modalità ordinariamente previste da tale norma.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’operazione che qui interessa è la trasferibilità dei crediti per imposta sulle assicurazioni in occasione della scissione d’azienda assicurativa.
Al riguardo, si osserva che:
– in base all’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo;
– dall’articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge, è possibile trarre il principio per cui l’onere tributario derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo;
– il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al soggetto beneficiario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all’ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013;
– il beneficiario, cui viene trasferito il portafoglio assicurativo, può scomputare detto credito dai versamenti dell’imposta sui premi.
Tenuto conto che, per effetto dell’operazione di riorganizzazione societaria, l’attività assicurativa prima svolta da GAMMA è interamente svolta dall’Istante e conseguentemente GAMMA non potrà più scomputare l’eccedenza di imposta risultante dalla liquidazione annuale per l’anno di imposta 2019, ne deriva che detto credito può, in linea di principio, essere trasferito all’esito della scissione d’azienda, senza le formalità di cui ai citati articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, dalla scissa alla beneficiaria e dalla stessa incluso nella propria denuncia annuale per l’anno di imposta 2020 per essere conseguentemente utilizzato dalla stessa società beneficiaria.
Va ricordato, in questo senso, pur a fronte delle sospensioni legate all’emergenza epidemiologica in atto (si veda, in tema di imposta sulle assicurazioni, la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, quesiti 2.10 e 2.11), che a mente dell’articolo 9, comma 4, della legge n. 1216 del 1961, «Sulla base della denuncia l’ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’ammontare del residuo debito o dell’eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell’ufficio del registro».
Al fine del perfezionamento del suddetto trasferimento della posizione creditoria, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società beneficiaria.
Si ribadisce che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto (non essendo possibile una compiuta disamina di tutta la documentazione presentata in lingua straniera o delle circostanze indicate) e prescinde dalla correttezza delle contabili e fiscali riportate, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative.
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