AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 novembre 2020, n. 548
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.Trasferibilità dei crediti da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961,n. 1216, dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento alla Conferitaria
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante BETA stabile organizzazione italiana (di seguito anche BETA) chiede chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni della legge 29 ottobre 1961 n. 1216, nonché delle analoghe previsioni applicabili, in quanto compatibili, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (nel seguito anche Contributo Antiracket).
L’istante espone di far parte dell’omonimo Gruppo assicurativo (di seguito anche “Gruppo”), tra i principali gruppi assicurativi a livello mondiale. L’istante è xxx in Italia nella collocazione di prodotti relativi alla Responsabilità Civile (c.d. “xxx”) per le coperture assicurative di Responsabilità xxx.
In un’ottica di efficienza e riorganizzazione della struttura operativa di Gruppo, anche a seguito dell’uscita dalla UE del Regno Unito, il Gruppo sta realizzando un’operazione di ristrutturazione con la finalità di concentrare il business xxx in capo alla società italiana KAPPA (di seguito anche Conferitaria), soggetto di diritto italiano costituito nel corso del 2019.
Tale riorganizzazione, si declina attraverso il conferimento a favore di quest’ultima società da parte di ZETA (di seguito anche ZETA) e OMEGA (nel seguito anche OMEGA) della totalità del business italiano xxx, di cui al ramo 13 (di seguito anche Business Italiano) esercitato in Italia:
– sia in regime di libertà di stabilimento (rispettivamente attraverso BETA nonché attraverso la stabile organizzazione italiana di ALFA, nel seguito anche ALFA);
– sia in regime di libera prestazione di servizi (rispettivamente attraverso la libera prestazione di servizi in Italia di ZETA, i.e. DELTA, nonché attraverso la libera prestazione di servizi in Italia di OMEGA, i.e. GAMMA.
In particolare, l’istante rileva che il conferimento avviene attraverso la combinazione di un negozio di diritto inglese, per BETA e DELTA, i cui effetti verranno puntualmente recepiti in Italia, e di un negozio di diritto irlandese, per ALFA e GAMMA.
Nel contesto del citato conferimento l’istante espone che:
a) in data xx/xx/2020, ZETA ha depositato presso X un documento contenente i termini e le condizioni del trasferimento del ramo d’azienda rappresentato dal complessivo business italiano;
b) tale documento descrive, nel merito, l’operazione di trasferimento del business italiano che implica il trasferimento di tutti i contratti di polizza xxx, di tutte le attività, le passività, i diritti ed i contratti ancillari correlati a tale business da ZETA alla conferitaria;
c) in data xx/xx/2020, OMEGA ha depositato presso Y un documento contenente i termini e le condizioni del trasferimento del ramo d’azienda rappresentato dal complessivo business italiano;
d) il documento citato descrive, nel merito, l’operazione di trasferimento del business italiano che implica il trasferimento di tutti i contratti di polizza xxx, di tutte le attività, le passività, i diritti ed i contratti ancillari correlati a tale business da ALFA alla conferitaria;
e) a seguito del parere positivo di Y, il xx/xx/2020 è stato emesso il provvedimento di autorizzazione al trasferimento business italiano da ALFA alla conferitaria;
f) per il combinato effetto dei citati atto irlandese ed atto inglese e, quindi, del conseguente trasferimento del business italiano, da un lato la conferente cesserà la sua attività in Italia e, dall’altro, la conferitaria subentrerà a tutti gli effetti nelle posizioni contrattuali ricevute dalla conferente con riferimento al business italiano.
Fatte tali premesse, l’istante rileva che il xx/xx/2020 BETA ha presentato telematicamente la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati relativa all’anno 2019 dalla quale emergevano i seguenti crediti d’imposta per un importo totale di Euro xxx (di seguito complessivamente definiti anche i “Crediti IPT”):
– Euro xxx a titolo di credito IPT da riportare al periodo di imposta successivo;
– Euro xxx a titolo di credito per Contributo Antiracket da riportare al periodo di imposta successivo,
L’istante prosegue che, in base a quanto previsto dell’art. 9, comma 1-bis, della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (che prevede che gli assicuratori sono tenuti a versare, entro il 16 novembre di ogni anno, l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per il periodo di imposta successivo, calcolata con il metodo storico in base a quella liquidata per il periodo di imposta precedente a quello del versamento) il 18 novembre 2019 ha versato l’importo di Euro xxx a titolo di acconto IPT per il 2020 che ha titolo ad utilizzare “per esigenze di liquidità l’acconto a scomputo, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1”.
Tuttavia, in esito al citato conferimento del business italiano, la conferente non incasserà più premi per il business italiano dalla data di efficacia del trasferimento e, quindi, non avrà più la possibilità di utilizzare a scomputo tale parte di acconto dall’IPT dovuta sulla raccolta riferita al business oggetto di trasferimento. Pertanto, BETA non potrà scomputare l’eventuale importo già versato a titolo di acconto per l’anno di imposta 2020, secondo le modalità ordinariamente previste dalla norma stessa e sopra richiamate.
L’istante, pertanto, rileva che, sebbene in base a quanto previsto dell’art. 9, comma 4, della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, avrebbe titolo ad utilizzare i citati Crediti IPT (i.e. Euro xxx per IPT ed Euro xxx per Contributo Antiracket) nonché il versamento di acconto per l’anno di imposta 2020 (i.e. Euro xxx) a scomputo dei versamenti relativi al periodo di imposta 2020 e successivi, tuttavia, decorsa la data di efficacia del conferimento, cessando la sua attività in Italia non incasserà più premi e non avrà più la possibilità di utilizzare i sopraccitati crediti a scomputo dei versamenti IPT relativi ai premi incassati per tale business.
Con riferimento all’operazione descritta, l’istante chiede di conoscere il parere relativamente alla possibilità di considerare i Crediti IPT (i.e. Euro xxx per IPT ed Euro xxx per Contributo Antiracket) nonché il versamento di acconto per l’anno di imposta 2020 (i.e. Euro xxx) come inclusi nel ramo di azienda oggetto di trasferimento alla conferitaria, e domanda inoltre se sia possibile per la conferitaria includere tali crediti di imposta nella propria denuncia annuale per l’anno di imposta 2020, al fine di poterli poi scomputare, ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall’IPT da questa dovuta.
In aggiunta, sempre con riferimento al citato comma 1-bis dell’art. 9 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’istante rileva che non potrà scomputare l’eventuale importo che dovrebbe versare a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021, secondo le modalità ordinariamente previste dalla norma stessa e sopra richiamate: l’istante chiede, quindi, di conoscere il parere relativamente alla possibilità di non versare l’acconto IPT eventualmente dovuto per l’anno di imposta 2021, considerando il fatto che non svolgerà più business in Italia successivamente al conferimento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i crediti d’imposta debbano essere inclusi tra le attività oggetto di trasferimento in occasione del conferimento del Business Italiano e, dunque, siano recuperabili dalla Conferitaria stessa secondo quanto ordinariamente previsto dall’art. 9, comma 1-bis e comma 4 della legge n. 1216 del 1961. A parere dell’Interpellante, infatti, in assenza di una specifica previsione all’interno della citata Legge n. 1216 del 1961, sarebbero applicabili le generali disposizioni contenute nell’art. 2559 del Codice Civile. In particolare, il primo comma dell’art. 2559 del Codice Civile stabilisce che “La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”. Salva diversa pattuizione contrattuale, dunque, il subentro dell’acquirente dell’azienda nella titolarità dei crediti ad essa pertinenti è un diretto effetto del trasferimento dell’azienda stessa.
L’Istante richiamando la risposta n. 339 del 23 agosto 2019 ritiene che i crediti d’imposta maturati in capo a BETA a titolo di credito d’Imposta sulle Assicurazioni e Contributo Antiracket relativa all’anno di imposta 2019, e non ancora utilizzati da quest’ultima e il credito d’imposta relativo al versamento in acconto dell’Imposta sulle Assicurazioni effettuato per l’anno di imposta 2020 e non ancora utilizzato da quest’ultima possano essere trasferiti alla Conferitaria all’esito del Conferimento e possano, dunque, essere dalla stessa scomputati secondo le modalità ordinariamente previste. In particolare:
i. il credito IPT (i.e. Euro xxx) e Contributo antiracket (i.e. euro xxx) riferibile al Business Italiano rinvenibile dalla denuncia IPT presentata dalla conferente per l’anno di imposta 2019;
ii. l’acconto IPT per l’anno di imposta 2020 (i.e. Euro xxx) riferibile al business italiano versato dalla Conferente.
L’Istante è anche dell’avviso che la debenza dell’acconto sia da considerare intrinsecamente legata alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all’anno d’imposta per il quale il versamento dell’acconto viene effettuato.
In particolare l’Istante dovrebbe commisurare l’acconto per l’anno 2021 (da versare entro il 16 novembre 2020) sulla base dell’effettiva raccolta premi che potrà esercitare nel periodo di imposta in cui tale acconto diventerà scomputabile “a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1”, ovvero senza tener conto del Business italiano oggetto di trasferimento.
Attraverso un’interpretazione sistematica della norma dunque (così come prospettata nella Risposta n. 339), l’Istante è dell’avviso che laddove non vi sia operatività futura, oppure vi sia operatività limitata rispetto al momento in cui il versamento di acconto viene determinato, allora la determinazione dell’acconto deve considerare tale operatività limitata ai fini del computo dell’importo dovuto per l’anno di imposta in cui tale acconto si renderà disponibile per l’utilizzo a scomputo dei successivi versamenti di imposta.
Alla luce di tutto quanto precede, ed in assenza di specifiche disposizioni in merito, l’Istante ritiene che:
– i citati Crediti IPT ed il credito rinveniente dal versamento in acconto dell’IPT per l’anno di imposta 2020 siano pienamente trasferibili alla Conferitaria in virtù del Conferimento del ramo d’azienda rappresentato dal Business Italiano, senza eccezione alcuna, e che la Conferitaria potrà includere tali crediti, limitatamente alla quota parte relativa al Business Italiano, nella propria denuncia per l’anno di imposta 2020;
– il versamento di acconto IPT per l’anno di imposta 2021 non sia dovuto in funzione dell’assenza di operatività per l’anno di imposta 2021.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si osserva che:
– in base all’articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo;
– dall’articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge, è possibile trarre il principio per cui l’onere tributario derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo;
– per costante indirizzo giurisprudenziale, «la cessione di un’azienda (o di un ramo d’azienda) comporta per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e ( art. 2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario. 2.4. Ne deriva che rispetto all’originario credito Iva [ma lo stesso dicasi, salva espressa eccezione, per gli altri crediti, ndr.] il cedente perde, per effetto del conferimento d’azienda, ogni legittimazione, mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo – atteso l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione – la diversità dei contribuenti» (così, tra le altre, anche di recente, Cassazione Civile, ordinanza 31 luglio 2020, n. 16492);
– il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all’ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013;
– il conferitario, cui viene traferito il portafoglio assicurativo, può scomputare detto credito dai versamenti dell’imposta sui premi.
Alla luce di quanto sopra, in riferimento ai quesiti posti dall’istante, si ritiene che:
1) il credito risultante dalla denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, presentata dalla conferente in riferimento al 2019, possa essere trasferito alla società conferitaria senza le formalità di cui ai citati articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e dalla stessa incluso nella propria denuncia annuale per l’anno di imposta 2020 nonché utilizzato, laddove non già speso dalla stessa conferente.
Va ricordato, in questo senso, pur a fronte delle sospensioni legate all’emergenza epidemiologica in atto (si veda, in tema di imposta sulle assicurazioni, la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, quesiti 2.10 e 2.11), che a mente dell’articolo 9, comma 4, della legge n. 1216 del 1961, «Sulla base della denuncia l’ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’ammontare del residuo debito o dell’eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell’ufficio del registro».
La conferente, in altre parole, considerato anche che il progetto di trasferimento del business italiano sembrerebbe aver avuto effetto «at xx… on xx/xx/2020» (cfr. allegato 8 all’istanza), potrebbe aver già necessariamente utilizzato tale credito. Quanto appena osservato sulla trasferibilità ed utilizzabilità del credito vale, come ovvio, anche in riferimento al versamento dell’acconto per l’anno d’imposta 2020;
2) l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 (da versare entro il 16 novembre 2020), non sia dovuto dalla conferente, la quale – sempre che la riorganizzazione societaria avvenga effettivamente nei tempi prospettati dall’istante – non eserciterà più alcuna attività assicurativa in Italia in riferimento a quell’anno e, conseguentemente, non riscuoterà alcun premio assicurativo. Tale soluzione è conforme al principio secondo cui la debenza dell’acconto è da considerare intrinsecamente legata alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all’anno d’imposta per il quale il versamento dell’acconto viene effettuato. Ne consegue, quindi, che l’acconto dovuto ai sensi del citato art. 9 comma 1-bis, e non versato dalla Conferente per le suesposte motivazioni, dovrà essere versato (entro il 16 novembre) dalla società Conferitaria che, per effetto di tale operazione straordinaria acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni.
Al fine del perfezionamento del suddetto trasferimento della posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.
La risposta viene resa secondo la rappresentazione fornita dall’istante, fermo restando che non si hanno indicazioni complete sui pareri resi dalle Corti straniere indicate nell’interpello (tra i documenti allegati all’istanza non figura, ad esempio, il parere di X, richiesto da ZETA ove rilasciato), né è possibile una compiuta disamina di tutta la documentazione presentata in lingua straniera o delle circostanze indicate (ad esempio, l’effettivo conferimento del business italiano nel corso del 2020 e la cessazione dell’attività assicurativa da parte delle conferente).