AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 ottobre 2020, n. 447
Art. 11, c.1, lett. a), legge n. 212 del 2000.Trasferibilità dei crediti per imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961, nell’ambito di una operazione di conferimento di rami di azienda tra soggetti che svolgono attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA Branch (nel seguito, anche, l'”istante”) è la stabile organizzazione italiana di ALFA (nel seguito, anche, la “Conferitaria” o “Compagnia belga”), compagnia assicurativa neocostituita avente come oggetto l’attività assicurativa e riassicurativa.
L’istante fa parte del gruppo BETA, il quale fornisce un’ampia gamma di servizi assicurativi, sia ad imprese commerciali che a clienti privati, in più di 150 Paesi, spaziando dall’assicurazione danni da responsabilità civile alla copertura di rischi finanziari.
Al gruppo appartiene anche la società inglese GAMMA (di seguito, anche “Conferente”), il cui oggetto principale è l’esercizio di tutte le tipologie di servizi assicurativi e riassicurativi diversi da quelli rientranti nel ramo vita.
La conferente svolgeva la sua attività anche attraverso le proprie branch stabilite in 11 Stati membri dello Spazio Economico Europeo, tra cui l’Italia. In particolare, GAMMA Branch si qualifica come stabile organizzazione italiana di GAMMA e svolge attività assicurativa per tutti i 18 rami assicurativi diversi dall’assicurazione sulla vita.
A seguito della fuoriuscita del Regno Unito dalla Unione Europea (“Brexi”), il Gruppo ha deciso di riorganizzare la propria struttura societaria ed operativa, al fine di mantenere immutata la sua attuale operatività all’interno dell’Unione.
Nell’ambito del progetto di riorganizzazione internazionale è stato siglato un accordo avente ad oggetto il conferimento dell’intera azienda italiana di GAMMA in favore della neocostituita belga ALFA.
Al fine di ricevere tutte le attività e passività delle succursali europee di GAMMA, la compagnia belga ha istituito le nuove succursali europee. Per i fini che qui rilevano, ha istituito la stabile organizzazione italiana, ossia l’istante ALFA Branch.
A seguito dell’approvazione dell’Autorità di Vigilanza del Regno Unito al trasferimento del portafoglio assicurativo, con decorrenza 1° gennaio 2019, la conferente ha deregistrato la propria attività dall’Albo IVASS dei soggetti autorizzati ad operare in Italia in regime di stabilimento con effetti dal 2019.
Nel novembre 2018, GAMMA Branch ha versato l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dovuto per il 2019, e nel novembre 2019 l’acconto per il 2020.
Nel successivo mese di febbraio 2020, la stessa ha presentato presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate la denuncia sostitutiva dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel 2018, dalla quale emergono i seguenti crediti d’imposta:
– euro xxx a titolo di credito per imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (nel seguito “imposta sui premi”);
– euro xxx a titolo di credito per contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (nel seguito “contributo antiracket”).
Inoltre, GAMMA Branch presenterà la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni relativa al 2019, per il mero riporto dei crediti risultanti dalla liquidazione relativa all’anno 2018, nonché dell’acconto a titolo di imposta sui premi versato per l’anno 2019.
Tuttavia, per effetto del citato conferimento d’azienda , GAMMA Branch non potrà più scomputare né l’importo versato a titolo di acconto per il 2020, né l’eccedenza di imposta risultante dalla liquidazione annuale per l’anno di imposta 2019.
Ciò premesso, l’istante chiede se vi è la possibilità di includere nell’attivo del ramo di azienda che gli verrà trasferito (in qualità di stabile organizzazione in Italia) da ALFA, anche i crediti maturati da GAMMA Branch, a fronte del versamento degli acconti versati per il 2019 e per il 2020, nonché i crediti (a titolo di imposta sui premi e di contributo antiracket) rinvenienti dalla denuncia annuale relativa al 2019 (complessivamente i “Crediti per imposta sulle assicurazioni”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante è dell’avviso che i crediti per imposta sulle assicurazioni siano, per loro natura, da includere tra le attività oggetto di trasferimento in occasione del conferimento d’azienda in Italia e, dunque, siano recuperabili secondo quanto ordinariamente previsto dall’articolo 9, comma 1-bis e comma 4, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Ciò in quanto, in assenza di una specifica previsione nella legge n. 1216 del 1961, si applica l’articolo 2559, primo comma, del codice civile, in base al quale “La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”.
Salvo diversa pattuizione contrattuale, dunque, il subentro dell’acquirente dell’azienda nella titolarità dei crediti ad essa pertinenti è un diretto effetto del trasferimento dell’azienda stessa.
Inoltre, tali crediti sono strettamente connessi ai portafogli assicurativi oggetto di trasferimento.
Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi, l’istante intende:
– presentare una denuncia integrativa per l’anno 2019, che comprenda i crediti d’imposta maturati in capo a GAMMA Branch e risultanti dalla denuncia annuale presentata per il 2019;
– includere l’acconto dell’imposta sui premi versato per il 2020 da GAMMA Branch, nella propria denuncia dei premi da presentare con riferimento all’annualità 2020.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Si osserva che l’operazione che qui interessa è il conferimento del ramo d’azienda in Italia (la stabile organizzazione GAMMA Branch) della conferente GAMMA, con sede legale in Londra, alla neocostituita società conferitaria ALFA, con sede legale in Belgio.
Al fine di ricevere tutte le attività e le passività della succursale italiana, ALFA ha costituito ALFA Branch (l’istante) a cui ha trasferito il ramo d’azienda in Italia.
Come reso noto dall’IVASS il trasferimento del portafoglio assicurativo ha effetto dall’1 gennaio 2019.
Sotto il profilo giuridico, il conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) non trova un autonomo inquadramento nel codice civile, ma occorre fare riferimento alla lettura congiunta delle norme che regolano il conferimento di beni e quelle relative alla cessione d’azienda.
Nel caso di trasferimento di un’azienda, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, con giurisprudenza costante, che sono automaticamente trasferiti al cessionario tutti gli elementi costituenti il complesso aziendale, ivi compresi i crediti inerenti alla gestione dell’azienda stessa (cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 13765 del 12/06/2007, n. 8644 del 9 aprile 2009).
Tale principio è applicabile anche al conferimento di un complesso aziendale.
Ciò premesso, la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante la disciplina fiscale in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, all’articolo 4, prevede che il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo.
Il successivo articolo 9 dispone che: «1. Gli assicuratori debbono versare all’ufficio del registro entro il mese solare successivo l’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l’imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4″.
1-bis. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1. »
In sostanza, l’onere tributario derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi ai sensi del sopra richiamato comma 1-bis è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo.
Nel caso di specie, il credito relativo al versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni effettuato da GAMMA Branch, nel mese di novembre 2018 rappresenta l’anticipo dell’imposta applicata sui premi incassati nel 2019 con riferimento ai contratti di assicurazione trasferiti a ALFA Branch mediante il conferimento del ramo di azienda. Ne consegue il trasferimento anche del suddetto credito, nel presupposto che GAMMA Branch non abbia più contratti da gestire (in tal senso risulta la cancellazione della conferente dall’Albo IVASS dei soggetti autorizzati a operare in regime di stabilimento con effetto dal mese di gennaio 2019).
Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione finanziaria dell’avvenuto trasferimento del credito, è sufficiente una comunicazione ai rispettivi uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti in relazione a ciascuna impresa (conferente e conferitaria), nella quale indicare gli atti relativi all’operazione straordinaria effettuata nel periodo d’imposta, dai quali risulti la cessione del credito, mentre ai fini dichiarativi, l’acconto va indicato nella sola denuncia per il 2019 dell’istante al rigo AC5 – Acconto versato, non dovendo GAMMA Branch presentare alcuna denuncia per il medesimo anno.
Con riferimento al credito derivante dal versamento dell’acconto per il 2020, eseguito da GAMMA Branch in data successiva a quella del conferimento del ramo d’azienda, va premesso che la medesima non avrebbe dovuto versare alcun acconto, avendo già trasferito nel 2019 i suoi contratti assicurativi, e che l’acconto avrebbe dovuto essere versato dall’istante.
Tuttavia, valorizzando la circostanza che il modello di pagamento F24, trasmesso da GAMMA Branch nel novembre 2019, nel rigo riservato al “coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” riporta il codice fiscale di ALFA Branch e il codice identificativo 74, “soggetto risultante dall’operazione straordinaria “, è possibile ritenere che il versamento dell’acconto sia stato eseguito da quest’ultima, seppur erroneamente, per conto di GAMMA Branch, e che pertanto, l’istante possa scomputarlo dai versamenti per il 2020 ed indicarlo quale acconto nella denuncia da presentare per il medesimo anno.
Va da se che l’acconto di cui si discute non deve essere indicato da GAMMA Branch, non avendo la medesima alcun obbligo di denuncia per il 2020 in assenza di contratti assicurativi.
Con riferimento, infine, alla sorte del maggior credito d’imposta per il 2018, risultante dalla denuncia sostitutiva/integrativa dell’imposta sulle assicurazioni trasmessa a febbraio 2020 da GAMMA Branch, senza entrare nel merito della correttezza dell’ammontare del credito e degli adempimenti relativi al suo utilizzo per le cui valutazioni si rinvia all’ufficio competente alla liquidazione della denuncia, si è dell’avviso che anch’esso possa essere utilizzato, in linea di principio, dall’istante, riferendosi ai contratti trasferiti con il ramo d’azienda.
Analoghe considerazioni si formulano con riferimento al credito per contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (“contributo antiracket”).
Si ribadisce che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e prescinde dalla correttezza delle contabili e fiscali riportate, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative.