AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 febbraio 2019, n. 66
Interpello ex articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – trasferimento, a seguito di conferimento di ramo d’azienda, del credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico di cui all’articolo 1, comma 327, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (di seguito “la società” o “l’istante”) svolge l’attività di esercizio cinematografico e dichiara di aver effettuato investimenti, negli anni tra il 2010 e il 2017, per interventi di digitalizzazione degli impianti delle sale cinematografiche.
In relazione ai suddetti interventi, la società riferisce di aver inviato richiesta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), per il riconoscimento del credito d’imposta per la digitalizzazione degli impianti cinematografici, ai sensi dell’articolo 1, comma 327, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito “tax credit digitale”).
Successivamente, alla disciplina prevista nella disposizione citata, ha fatto seguito l’articolo 17, comma 1, della legge del 14 novembre 2017, n. 220, contenente disposizioni analoghe.
Il MIBACT, in data […] 2018 ha comunicato all’istante, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2010, la spettanza del credito d’imposta per la digitalizzazione della multisala X, in misura corrispondente all’importo richiesto.
La società riferisce di aver proceduto, in data […] 2018, al conferimento del ramo d’azienda svolgente l’attività di esercizio cinematografico, i cui asset si riferiscono ad attività e passività relative all’attività di “Gestione sale cinematografiche” e comprensivo anche del credito d’imposta sopra descritto, nella società neocostituita BETA, posseduta dalla stessa al 100 per cento.
L’istante sottolinea di essere rimasta proprietaria del compendio immobiliare relativo alla multisala, concesso in locazione alla società BETA, precisando che “gli impianti di digitalizzazione realizzati, che hanno generato il credito d’imposta oggetto del presente interpello, sono stati trasferiti e continueranno ad essere utilizzati per l’attività di gestione multisala”.
La società riferisce che le quote della conferitaria BETA sono state cedute, in data […] 2018, a GAMMA, società operante nel medesimo settore, con la quale l’istante ha chiarito non esistere alcun rapporto di natura partecipativa, né contrattuale.
Quanto sopra premesso, ALFA chiede se il credito d’imposta ex articolo 1, comma 327, lettera c), della legge n. 244 del 2007, come successivamente modificato dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, generato dagli interventi di digitalizzazione degli impianti delle sale cinematografiche, sia trasferibile mediante l’operazione di conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione della partecipazione ad altra società operante nel medesimo settore. In caso di risposta affermativa, l’istante chiede quali siano gli adempimenti per formalizzare correttamente il passaggio del beneficio alla newco.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante evidenzia che la disciplina applicativa dei crediti d’imposta nel settore cinematografico non prevede alcun divieto al trasferimento del credito d’imposta mediante operazioni straordinarie. A suo parere, quindi, dovrebbe essere possibile il trasferimento mediante conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione della partecipazione.
La società fa presente che la conferitaria BETA continuerà a svolgere l’attività di esercizio cinematografico e verranno pertanto rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni applicative a pena di decadenza dal beneficio.
In particolare, dette disposizioni prevedono, a pena di decadenza dal beneficio, che il beneficiario debba:
– svolgere l’attività di pubblico spettacolo cinematografico per i successivi 3 anni, decorrenti dalla data di presentazione;
– programmare per tre anni dalla data della richiesta del beneficio una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea almeno pari al 35 per cento dell’intera programmazione effettuata.
L’istante sottolinea che, nel caso non si ritenesse conferibile il credito d’imposta da utilizzare in compensazione, la stessa, a fronte dell’operazione di conferimento, non potrebbe in alcun modo utilizzare detto credito, avendo perso i requisiti di operatività nel settore dell’esercizio cinematografico.
Sulla base di tali considerazioni ALFA ritiene che con le operazioni straordinarie sopra descritte possa determinarsi il trasferimento del credito d’imposta a BETA.
Ai fini degli adempimenti procedurali:
– si effettuerebbe una comunicazione al MIBACT dei dati anagrafici e del codice fiscale del cessionario, nonché dell’importo del credito trasferito;
– si compilerebbe il rigo RU9 (colonna 1) del modello Unico società di capitali al quadro RU (codice 68), per indicare l’importo del credito trasferito, nonché i dati del cedente (compilando la sezione VI-B) relativamente all’anno di trasferimento del credito.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 327, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto un credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico, pari a non oltre il 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinati alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000, nonché per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto indicato nel relativo decreto ministeriale attuativo del 21 gennaio 2010, previsto al comma 333. La suddetta disposizione è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, che all’articolo 17 ha previsto un credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
In base al disposto dell’articolo 40, comma 1, della citata legge n. 220 del 2016, i crediti d’imposta ivi disciplinati al capo III, sezione II, hanno continuato a essere disciplinati dai precedenti decreti attuativi (ai fini di interesse il summenzionato decreto ministeriale 21 gennaio 2010), fino all’emanazione dei relativi decreti attuativi, avvenuta, per il credito d’imposta di cui al citato articolo 17, comma 1, con decreto 15 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2018.
Per quanto concerne la cedibilità del credito d’imposta in esame, l’articolo 21, comma 4, della legge n. 220 del 2016 prevede che i crediti d’imposta ivi previsti sono cedibili dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, restando impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente.
In sostanza, la disciplina di riferimento prevede espressamente la cedibilità del credito d’imposta a favore di soggetti determinati, dal che si desume che lo stesso non possa essere ceduto a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
Ciò posto, il caso in esame si caratterizza per la circostanza che il trasferimento del credito d’imposta avverrà unitamente al ramo d’azienda in relazione al quale sono stati effettuati gli investimenti che lo hanno generato. Nello specifico, ALFA (che nelle more della risposta all’istanza in esame ha posto in essere l’operazione straordinaria prospettata) rappresenta di:
– aver conferito nella newco BETA il “ramo d’azienda svolgente l’attività di esercizio cinematografico”, costituito dal credito d’imposta ex legge n. 220 del 2016 e da altri asset;
– continuare a detenere il compendio immobiliare comprensivo della multisala cinematografica, che ha concesso in locazione alla newco, al fine dell’esercizio dell’attività. Tale multisala è stata oggetto di “complesse opere di adattamento murario”, che hanno contribuito a generare il credito di imposta in esame;
– aver infine ceduto il 100 per cento delle quote della newco a una terza società, operante nel settore cinematografico.
In sostanza, la società terza, mediante l’acquisto delle partecipazioni in BETA, ha acquisito, insieme ad altri asset relativi all’esercizio dell’attività cinematografica, il credito d’imposta in esame, ma non la proprietà della multisala cinematografica (rimasta in capo a ALFA), della quale ha comunque la disponibilità, in forza del predetto contratto di locazione.
Ebbene, il trasferimento del credito d’imposta unitamente al ramo d’azienda che lo ha generato appare operazione non in contrasto né con la lettera né con la ratio del citato articolo 21, ovviamente a condizione che il cessionario rispetti le condizioni previste per la fruizione del medesimo nello svolgimento dell’attività d’impresa, a pena di decadenza dal beneficio fiscale. Si fa presente, infine, che la qualificazione come “ramo d’azienda” del complesso dei beni conferiti nell’operazione descritta nell’istanza costituisce questione di fatto, che esula dall’attività interpretativa svolta in sede di interpello c.d. ordinario puro di cui alla prima parte della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 1.1) e in relazione al quale, peraltro, non risulta formulato alcun quesito nell’istanza in esame.
A livello procedurale, si evidenzia che il cedente è tenuto a:
– comunicare alla Direzione Generale Cinema i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario, nonché l’importo del credito ceduto (cfr. articolo 31 del decreto interministeriale del 15 marzo 2018);
– indicare nel quadro RU “Crediti di imposta concessi a favore delle imprese” della dichiarazione dei redditi, il credito riconosciuto dal MIBACT utilizzando il codice D6;
– esporre nella sezione VI-B, del quadro RU, i dati identificativi del soggetto cessionario nonché l’importo del credito ceduto.
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