La Corte di Cassazione sez. lavoro con la Sentenza n. 20913 depositata il 12 settembre 2013 intervenendo in tema di variazione della sede lavorativa ha stabilito l’illegittimità del trasferimento del lavoratore, in assenza di reali ragioni organizzative (insussistenza di esubero di personale), anche nel caso in cui nell’unità produttiva di destinazione vi sia un’effettiva mancanza di manodopera.
Nella fattispecie, una lavoratrice del settore del credito è riuscita ad ottenere l’inoperatività, ai sensi dell’articolo 2012 c.c., del trasferimento ad un’unità produttiva, in seguito poi oggetto di una cessione di ramo d’azienda. La dipendente aveva impugnato il provvedimento di trasferimento inanzi al Tribunale in veste di Giudice di Lavoro. Il Tribunale accoglieva la richiesta del dipendente dichiarandone la illegittimità e condannato la convenuta alla riammissione della ricorrente G.M. presso la filiale di provenienza.
La società datrice di lavoro proponeva, avverso la decisione del giudice di prime cure, ricorso alla Corte di Appello. Il giudice di appello confermando la decisione di primo grado respingeva il ricorso della società ricorrente e respingeva anche la “eccezione di carenza di interesse ad agire della lavoratrice motivata con l’essere la detta lavoratrice, a decorrere dall’I 1.10.2004, “passata in carico” all’Agenzia di Ficarra, ramo di azienda oggetto di successiva cessione – a decorrere dal 1.1.2005 – alla Banca Nuova s.p.a.. Ha osservato il giudice d’appello che l’interesse alla pronuncia — attuale e concreto — discendeva dal fatto che la dichiarazione di illegittimità del trasferimento avrebbe comportato il venir meno del passaggio della lavoratrice alla Banca Nuova s.p.a., per effetto della cessione, quale ramo di azienda, dell’Agenzia di Ficarra dove la M. era stata trasferita. Ha quindi respinto il motivo di gravame con il quale la società datrice aveva contestato la sussistenza del suo obbligo a palesare le ragioni del trasferimento sul rilievo che il trasferimento era stato subito contestato dalla lavoratrice anche in merito alle ragioni che lo avevano determinato,che lo stesso doveva comunque ritenersi illegittimo atteso che, pur in assenza di esplicita revoca, la ricorrente aveva continuato a prestare servizio presso la sede di Barcellona P.G., che comunque erano condivisibile le motivazioni del primo giudice sia in ordine alla generica e non specificata sussistenza delle ragioni organizzative che avrebbero giustificato il trasferimento sia in merito alle risultanze della prova orale che aveva smentito la assunto datoriale in ordine all’eccesso di organico nella sede di Barcellona P.G..”
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società datrice di lavoro sulla base di due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della società ricorrente, confermando legittimo l’operato dei giudici di merito.
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