La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 20837 del 11 novembre 2013 intervenendo in materia di trasferimento di azienda ha statuito che in caso di cessione d’azienda assoggettata al regime di cui all’art. 2112 c.c. il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d’azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall’art. 2112, secondo comma, c.c.. Invece quest’ultimo, quale datore di lavoro cessionario, è l’unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento d’azienda.
La vicenda ha riguardato un dipendente che si era dimissioni dopo che il trasferimento di azienda si era già verificato aveva citato in giudizio il cedente per ottenere il Trattamento di fine rapporto. Il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente. Il cedente impugnava la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello i cui giudici in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione, proposta dal cedente di un’azienda, al decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR maturato da un proprio ex dipendente, trasferito ex art. 2112 c.c. ad un terzo cessionario.
Il lavoratore avverso la sentenza della Corte distrettuale proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il primo motivo ed accolgono gli altri motivi. I giudici di legittimità rifacendosi al principio secondo cui l diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 cod. civ. matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale, mentre soltanto l’esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto, e anche la relativa prescrizione può decorre datale data.
Per i giudici supremi, si legge nelle motivazioni, al fine di dirimere la controversia va applicato il principio secondo cui “in caso di trasferimento d’azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento stesso, al pagamento delle quote di t.f.r. maturate fino alla data del trasferimento d’azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall’art. 2112, secondo comma, cod. civ., invece unico obbligato al trattamento di fine rapporto, quanto alla quota di t.f.r. maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d’azienda, è il datore di lavoro cessionario”.