Trasferimento d'azienda non va usato come strumento di sostituzione del datore di lavoro - Cassazione sentenza n. 22613 del 2013La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 22613 depositata il 3 ottobre 2013 intervenendo in materia di trasferimento di azienda ha statuito che nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda operata successivamente all’entrata in vigore dell’art. 32 del d.lgs. n. 276/03, tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito dall’art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali.

Infatti la direttiva  98/50 e 2001/23 prevede che il ramo d’azienda oggetto del trasferimento costituisca un’entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria. Analoga previsione è contenuta nell’articolo  2112, quinto comma, c.c. si riferisce alla “parte d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”.

Pertanto dovrà trattarsi di un’entità economica organizzata in modo stabile (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati.

Per i giudici di legittimità l’articolo  32 del d.lgs. n. 276/03 va innanzitutto interpretato alla luce di quest’ultima – che presuppone che l’oggetto del trasferimento costituisca un’entità economica con propria identità funzionalmente autonoma che resti conservata con il trasferimento (cfr. in particolare le direttive CE n. 98/50 e n. 23/2001; quest’ultima stabilisce, all’art. 1 lett. b): “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.

Gli Ermellini, si legge nelle motivazioni, evidenziano che in base all’evoluzione del quadro normativo, ed in particolare della disciplina contenuta nel citato art. 32 d.lgs. n. 276/03, deve ritenersi non consentito, come talvolta sostenuto in dottrina, “attribuire unicamente alle parti imprenditoriali di individuare a quali cessioni si applichi la fondamentale garanzia di cui all’art. 2112 c.c., risultando peraltro arduo sostenere che competa unicamente ad datore di lavoro decidere sull’applicabilità di disposizioni inderogabili a garanzia dei lavoratori. Resta dunque che quando oggetto di cessione non sia un complesso di beni e contratti funzionalmente coordinati all’esercizio almeno potenziale ad una attività di impresa, ma solo contratti di lavoro (con l’aggiunta eventuale di taluni beni non legati da un nesso organizzativo-funzionale), si è fuori dall’ipotesi di cui all’art. 2112 c.c., essendo invece applicabile l’art. 1406 c.c., che condiziona l’efficacia della cessione al consenso del contraente ceduto”.

Nelle motivazioni viene ancora puntualizzato che l’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto non coincida con la materialità dello stesso (quanto a strutture, beni strumentali ed attrezzature, etc.), ma possa consistere anche in un ramo “smaterializzato” o “leggero”, costituito in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo, anche potenzialmente (od al netto dei supporti generali sussistenti presso l’azienda cedente), allo svolgimento di un’attività economica, purché l’autonomia dell’entità ceduta possa essere obiettivamente apprezzabile, sia pur con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, potendosi così individuare, nel contratto di cessione, una porzione o frazione produttiva che precedentemente era strettamente legata ai supporti logistici e materiali presenti nell’azienda cedente, con il limite dell’inammissibilità, di contro, di una struttura produttiva creata “ad hoc” in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo. Ne consegue che può applicarsi la disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all’attività della società cessionaria, purché esso presenti, all’interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, una propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalità produttive.