AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 dicembre 2021, n. 817
Articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Trasferimento del credito d’imposta non utilizzato dalla società ai soci di società semplice agricola
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La SOCIETA’ TIZIO E CAIO società semplice (di seguito, “la società” o “l’istante”) rappresenta quanto segue.
L’istante, società semplice agricola, svolge coltivazione di riso, ciascun socio ha una propria posizione previdenziale personale e la società sta pianificando investimenti utili al miglioramento della produzione.
Con la presente istanza chiede:
1. se nel caso di società semplice agricola sia consentito trasferire il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i beni strumentali non utilizzato dalla società, sia esso generato da beni strumentali ordinari, 4.0, materiali o immateriali, in capo ai soci, indicandolo in dichiarazione, per poterlo compensare con imposte personali, contributi previdenziali personali e con tutti i contributi collegati alla medesima posizione previdenziale (coadiuvanti);
2. qualora l’ipotesi di cui al punto 1 venga confermata, quali siano la modalità e i tempi di compensazione;
3. se la previsione di cui all’articolo 1, comma 1059, della su menzionata legge n. 178 del 2020, in base alla quale per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro il credito è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale, sia da considerarsi un’opzione e non un obbligo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che:
1. la società possa trasferire in capo ai soci il credito maturato e non utilizzato, indicandolo nel quadro RU, in quanto non si tratta di cessione del credito. Il credito sarà assegnato in proporzione alla partecipazione agli utili dei singoli soci, i quali potranno portare in compensazione le proprie imposte e i propri contributi previdenziali, oltre ai contributi facenti capo alla medesima posizione previdenziale;
2. il socio possa portare in compensazione mediante pagamento con modello F24 i contributi e le imposte pagate nell’anno di imposta in cui riceve il credito (se, a titolo esemplificativo, in dichiarazione 2021 su redditi 2020 viene trasferito il credito, il socio può compensare le imposte e i contributi che dovrà pagare nell’anno 2021);
3. la previsione di cui al citato comma 1059 debba considerarsi solo un’opzione, alternativa alla compensazione in tre anni in quote uguali.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si evidenzia che non è oggetto del presente interpello la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per accedere al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presupponendo l’istanza in esame la spettanza del suddetto credito, aspetto sul quale resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con la legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La predetta disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha sostituito le previgenti disposizioni riguardanti il “super ammortamento” (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 91 a 94) e l'”iper ammortamento” (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.
Il regime agevolativo introdotto dalla legge di bilancio 2020 prevede, in particolare, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha prorogato con alcune modifiche il regime introdotto dalla legge n. 160 del 2019.
In particolare, il comma 1051 dell’articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 prevede che «A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.».
Ai fini d’interesse, il comma 1059 del citato articolo 1 prevede che «Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un ‘unica quota annuale ».
Ciò premesso, si rappresenta quanto segue in merito alle questioni oggetto d’interpello.
Per quanto riguarda la trasferibilità dei crediti d’imposta delle società di persone ai soci, si richiamano i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003, che attribuisce valenza generale ai principi espressi nelle risoluzioni n. 120/E del 18 aprile 2002 e n. 286/E del 22 agosto 2002, riguardanti i crediti d’imposta per gli incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare, con la menzionata risoluzione n. 163/E del 2003 è stato chiarito che «…L’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un ‘ipotesi di cessione del credito d’imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione… ».
La possibilità, in caso di incapienza dell’utilizzo nell’anno di riferimento, di riporto della quota non utilizzata del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi all’anno seguente è stata confermata, tra l’altro, da parte dell’Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2021, in sede di risposte fornite in occasione di un incontro con la stampa specializzata (cfr. circolare 5/E in merito al credito d’imposta di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014).
Conformemente alla prassi citata, si ritiene pertanto che la società istante possa trasferire ai soci il credito maturato e non utilizzato, indicandolo nel quadro RU, assegnandolo ai soci nella stessa proporzione prevista dall’art. 5 del TUIR e cioè, di regola, in ragione della quota di partecipazione agli utili spettante a ciascun socio. I soci riceventi potranno utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali.
In merito al quesito sub 3), il comma 1059 del citato articolo1 prevede che «per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale».
Alla luce del tenore letterale della disposizione in esame, si ritiene che l’utilizzo in un’unica quota annuale per i soggetti ivi indicati sia la modalità ordinaria d’utilizzo in deroga alla regola prevista al comma 1059 del menzionato articolo 1; tuttavia, in linea con quanto sopra precisato, l’ammontare non fruito potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
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