Doppio limite per il denaro all’estero – La soglia di 10mila euro resta solo nel trasporto al seguito Le banche segnaleranno le operazioni da 15mila euro anche se frazionate
Con l’approvazione della nuova legge di recepimento della normativa europea (legge n. 97 del 06 agosto 2013) i trasferimenti da e verso l’estero, per conto o a favore di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria dagli intermediari finanziari saranno estratti dall’archivio unico informatico (Aui) tenuto ai fini della disciplina antiriciclaggio.
Lo prevede la legge europea per il 2013 (legge 97 del 6 agosto 2013 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 194 del 20 agosto 2013, che entrerà in vigore dal prossimo 4 settembre)
Le segnalazioni avranno conseguenze saranno svariate. Oltre all’utilizzo di una codifica più dettagliata e il fatto che le comunicazioni riguarderanno anche i non residenti, si dovrà tener conto del fatto che nell’archivio unico informatico viene registrata ogni operazione, disposta dal cliente anche frazionata, di importo pari o superiore a 15mila euro.
Con il termine di cliente e da intendersi il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con l’intermediario; in caso di rapporti od operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari.
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15mila euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. La soglia viene verificata tenendo conto di tutti le sedi dell’intermediario.
Mentre in passato le comunicazioni riguardavano le operazioni di importo, singolarmente, superiore a 10mila euro (Abi, circolare 29 del 1990) per cui anche se venivano fatti numerosi trasferimenti di importo non superiore a 10mila euro anche nell’ambito della stessa giornata il meccanismo del monitoraggio bancario non scattava (fermo restando eventuali altre conseguenze nel caso in cui si trattasse di “operazioni sospette” ai fini dell’antiriciclaggio), con la nuova versione della norma i trasferimenti che cumulativamente superino al soglia di 15mila euro nell’arco di una settimana saranno aggregati e comunicati all’Anagrafe.
Resta l’esonero per gli acquisti e vendite di titoli detenuti in dossier in regime del risparmio amministrato o risparmio gestito e l’incasso di proventi assoggettati dall’intermediario a ritenta alla fonte.
Il calcolo del limite di rilevanza è del tutto diversa da quella prevista dalla disciplina sui passaggi in dogana con denaro contante (cosiddetto “trasporto al seguito”). In questo caso, la norma prevede a carico di chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro l’obbligo di dichiarare questa somma all’agenzia delle Dogane. A questi fini per denaro contante si intendono le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, gli strumenti negoziabili o emessi al portatore e gli strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) firmati, ma privi del nome del beneficiario.
La disposizione si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente; non si applica invece ai trasferimenti di vaglia o assegni tratte su banche o Poste italiane che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La legge comunitaria contiene una novità per questo trasferimento mediante “trasporto al seguito”. Infatti viene disposto che le informazioni raccolte dalle Dogane – in particolare sia le denunce presentate dai contribuenti sia gli atti di contestazione per eventuali omesse denunce – siano trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza. In teoria la trasmissione dovrebbe riguardare solo il trasporto al seguito di mezzi di pagamento, ma spesso in dogana vengono intercettati documenti di altro genere, come estratti conto, copie di contratti, corrispondenza, che possono costituire indizi utili per l’accertamento.
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