Il D.Lgs. n. 23/2011 con l’articolo 10 ed il decreto legge n. 104 del 2013 con l’articolo 26 hanno costituito il nocciolo della riforma relativa alla tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso ed in particolare gli atti soggetti a imposta di registro. La predetta riforma di riflesso impatta anche sulle operazioni che rientrano in campo Iva. Si rammenta che la normativa sul divieto delle doppie imposizioni prevede che qualora l’operazione sia soggetta ad IVA, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno applicate nella misura fissa il cui importo per l’imposta di registro, a partire dal 1° gennaio 2014 è stata elevata da 168 a 200 euro, mentre, per alcune operazioni soggette a Iva, ma esenti dall’applicazione di detta imposta, andrà applicata l’imposta proporzionale di registro.
Gli atti di trasferimento che sono esenti da Iva, qualora abbiano ad oggetto immobili abitativi sono soggetti a imposta proporzionale di registro. Anche questi atti beneficiano della riforma che ha in generale ridotto il carico impositivo derivante:
a) dall’introduzione delle nuove aliquote del 2 per cento (applicabile se l’acquirente domanda l’agevolazione “prima casa”) e del 9% (applicabile in ogni altra ipotesi);
b) dall’abbattimento a 50 euro per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale;
c) dall’abolizione dell’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie (dovute nella complessiva misura di 320 euro fino allo scorso 31 dicembre).
Per i trasferimenti che sono soggetti all’applicazione dell’IVA risulta, invece, un lieve incremento del carico impositivo. Infatti in ottemperanza del principio di alternatività delle imposte, per le operazioni imponibili a Iva, occorre invece applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Gli importi fissi di tale imposte, come accennato in precedenza, sono stati elevati da 168 a 200 euro per l’imposta di registro ed a 50 euro per ognuna delle imposte ipotecarie ed imposta catastale.
Per quanto concerne la misura delle imposte di registro ed ipo-catastali va puntualizzato quanto segue:
a) le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella nuova misura fissa di euro 50 per ciascuna, quando si tratta di atti soggetti alle nuove aliquote del 2 e del 9 per cento;
b)negli altri casi, come quello degli atti imponibili a Iva, le imposte fisse (di registro, ipotecaria e catastale) sono dovute, dal 1° gennaio 2014, nella nuova misura di euro 200 cadauna.
Situazione completamente diversa si ha per le società che hanno per oggetto il commercio di beni immobili. infatti per le società immobiliari la riforma ha determinato un forte aumento della tassazione nei casi di acquisto di abitazioni, nei casi di esenzione IVA. Per tali operazioni il regime fiscale applicato fino al 31 dicembre 2013 prevedeva l’appliczione dell’imposta di registro con aliquota pari all’1 per cento. Tale regime agevolativo dal 1° gennaio 2014 scompare, per cui questi atti sono soggetti a tassazione ordinaria con l’imposta di registro al 9 per cento e imposta ipo-catastale nella misura fissa complessiva di 100 euro.
Nessuna variazione per le cessioni di fabbricati strumentali per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale qualora siano rientri in campo Iva. Infatti, sia che si tratti di operazioni imponibili (ad esempio: fabbricato venduto immediatamente dopo la sua costruzione) che di operazioni esenti (ad esempio, fabbricato venduto da impresa non costruttrice che non eserciti l’opzione per l’imponibilità), le imposte ipotecaria e catastale rimangono applicate rispettivamente nella misura del 3 e dell’1 per cento. Il solo cambamento concerne la misura fissa delle imposte ipo-catastali il cui importo minimo non può essere inferiore a euro 200 e l’importo dell’imposta fissa di registro, che passa da 168 a 200 euro. In questo caso non può essere applicata, per le imposte ipotecaria e catastale, la nuova misura fissa di euro 50 perché essa, come già osservato, non si può utilizzare per qualsiasi trasferimento immobiliare, ma solo per quelli che siano tassati con la nuova imposta di registro del 2 o del 9 per cento.
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