Con la conversione del D.L. n. 193/2016 convertito dalla legge 225/2016 viene introdotto l’art. 7-quinquies riguradante Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti. Pertanto alla luce di tale norma autentica le agevolazioni fiscali per i trasfertisti sono fruibili a condizioni che sussustano le tre condizioni:
- il contratto o la lettera di assunzione non deve essere indicata la sede di lavoro;
- l’attività lavorativa deve richiedere la continua mobilità del dipendente;
- l’indennità di trasfertista o la maggiorazione di retribuzione deve essere corrisposta in modo continuativo, a prescindere dalla trasferta.
Per cui alla luce di tale interpretazione autentica fornita dalla legge 225/2016 di conversione del decreto fiscale, viene sconfessato l’orientamento, affermato in precedenza, dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione con la sentenza n.396 del 13 gennaio 2012, aveva sostenuto che era sufficiente dimostrare la continua mobilità del lavoratore anche nei casi in cui veniva indicata la sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione o non c’era continuatività delle erogazioni. Per la Corte Suprema affinchè si configurasse un lavoratore “trasfertista” era sufficiente che egli svolgesse la prestazione normalmente in luoghi variabili indipendentemente dall’indicazione nel contratto individuale della sede di lavoro; infatti, secondo la Corte l’esercizio del potere direttivo integra la sussistenza di una condizione contrattuale (sentenze n. 4837/2013, n. 22796/2013, n. 27303/2014, n. 5289/2014, n. 17982/2015, n. 3066/2016).
Le novità di tale norma sono sostanzialmente due.
La prima inerente la modalità di riconoscimento della maggiorazione, in quanto la norma di interpretazione autentica riduce il campo di applicazione passando da una modalità libera (fissa o variabile), ad una modalità più rigida (solo fissa senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta).
La seconda novità, invece, sta nel fatto che la norma impone che i tre requisiti siano coesistenti. In mancanza di uno di questi si dovrebbe riconoscere il trattamento previsto per la trasferta dal comma 5, articolo 51 del Dpr 917/1986. Secondo gli esperti, però, il datore di lavoro deve applicare anche le condizioni stabilite dal comma 5 affinché si possa godere del regime agevolato fiscale e contributivo, altrimenti si dovranno versare oneri previdenziali e assicurativi aggiuntivi.
Vi è diversità di trattamento per quanto concerne il regime fiscale e contributivo che si applica alle fattispecie in esame e disciplinato dall’art. 51, commi 5 e 6 del Tuir. Infatti in caso di trasferta fuori del territorio comunale si prevede la completa esenzione fiscale e previdenziale delle relative indennità entro i limiti di 46,48 euro giornaliere, per trasferta in Italia, e di 77,47 euro giornaliere per trasferte all’estero (Art. 51 comma 5 TUIR). Nessuna esenzione è prevista invece, nel caso in cui il lavoratore svolga la sua attività fuori dalla sede di lavoro abituale ma all’interno del comune di riferimento. Diverso trattamento è riconosciuto, invece, alle indennità corrisposte per il trasfertismo in quanto formano base imponibile ai fini fiscali e previdenziali nella misura del 50% del loro ammontare (Art. 51 comma 6 TUIR).