AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 settembre 2020, n. 374
Trasformazione di un soggetto partecipante al Gruppo IVA in Sicaf eterogestita -Effetti sulla continuazione del Gruppo Iva
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante, ALFA s.r.l. con socio unico (di seguito “ALFA “) – avente come oggetto sociale l’attività di assunzione e gestione delle partecipazioni – è la rappresentante del Gruppo IVA “ALFA” (P. IVA xxxxxxx), cui aderiscono tutti i soggetti societari direttamente ed indirettamente controllati dalla medesima istante.
La società ALFA ha esercitato l’opzione, ai sensi dell’art. 70-quater del DPR n.633 del 1972, per la costituzione del Gruppo IVA (con effetti a partire dal 1° gennaio2019) – mediante presentazione dell’apposita dichiarazione trasmessa in via telematica in data – includendo nel perimetro soggettivo del gruppo IVA le società indirettamente controllate dalla stessa: la BETA s.r.l. e la GAMMA s.r.l.
La stessa rappresentante del Gruppo IVA, “ALFA”, ha in seguito presentato la dichiarazione, trasmessa in via telematica in data 27 maggio 2019, per l’inclusione nel gruppo IVA della sua diretta controllata: la DELTA s.r.l.
La DELTA s.r.l. (C.F. XXXXX e P. IVA XXXX, controllata al 94,7% dalla ALFA, si qualifica come una holding operativa che ha per oggetto sociale, oltre all’attività di assunzione e cessione di partecipazioni, anche l’esercizio diretto ed indiretto (tramite le proprie controllate) dell’attività edilizia.
Nel corso degli anni, la società DELTA s.r.l. (di seguito “DELTA”) ha, di fatto,esercitato, attraverso le due società partecipate (GAMMA s.r.l., BETA s.r.l.), le seguenti attività:
– progettare, eseguire e gestire interventi di edilizia residenziale in genere e, in particolare, di edilizia sociale;
– progettare, eseguire e gestire opere edilizie, impiantistiche ed infrastrutturali di qualsiasi tipo compresi gli impianti sportivi;
– progettare ed eseguire il restauro di immobili di pregio architettonico, il recupero di immobili dismessi di qualsiasi tipo compresi quelli a destinazione industriale, le cave, e gli impianti di estrazione in genere;
– progettare ed eseguire interventi di ristrutturazione urbanistica.
Le due società interamente partecipate dalla holding DELTA, ovvero la BETA s.r.l. unipersonale (C.F. e P.IVA XXXX) e la GAMMA s.r.l. con socio unico (C.F. e P.IVA XXXX), svolgono la loro attività principalmente nel settore dell’edilizia.
Ciò posto, la società ALFA intende procedere alla trasformazione della propria controllata DELTA in una società d’investimento a capitale fisso multi-comparto, di cui all’art. 35-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che assumerà, come evidenziato nella memoria aggiuntiva trasmessa in sede di presentazione della documentazione integrativa, la ragione sociale di DELTA SICAF S.p.a. (di seguito DELTA SICAF). Il capitale sociale della costituenda DELTA SICAF, come previsto dall’art. 8, comma 1, della bozza di statuto inoltrata, sarà rappresentato da due categorie di azioni: le azioni ordinarie, ossia le “Azioni X” e le azioni speciali denominate “Azioni Y”.
In particolare, ai sensi del richiamato art. 8, comma 6, della predetta bozza di statuto, le azioni appartenenti alla categoria “X” saranno contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
a) possono essere sottoscritte soltanto dal/i socio/i che ha/hanno dato corso alla costituzione della SICAF approvando le modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo statuto della Società a quanto previsto dagli artt. 35-bis e seguenti del TUF al fine di poter assumere la qualifica di Società di Investimento a Capitale Fisso (lo”Sponsor”);
b) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
c) attribuiscono il diritto agli utili, secondo quanto specificato nell’art. 31 del presente statuto.
Il successivo comma 7 del medesimo art. 8, stabilisce, altresì, che le Azioni “Y”conferiscono i seguenti diritti:
a) possono essere sottoscritte dallo Sponsor e da terzi investitori rientranti nella categoria degli Investitori Ammissibili;
b) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, nonché il diritto di voto con riferimento all’adozione di delibere su particolari materie, ai sensi di quanto previsto ai paragrafi 19.3 e 19.4;
c) attribuiscono il diritto agli utili secondo quanto specificato nell’articolo 31 del presente statuto.
Le azioni, appartenenti alle due distinte categorie (Azioni X e Azioni Y), emesse a seguito della trasformazione di DELTA in DELTA SICAF, rimarranno nella piena titolarità della società ALFA, la quale deterrà, quindi, il controllo della trasformanda SICAF.
La società istante evidenzia, altresì, che la DELTA SICAF avrà una struttura multi-comparto ed, in particolare, che ciascun comparto sarà destinato in via esclusiva ad una specifica operazione immobiliare o a uno specifico insieme di operazioni tra loro collegate e rientranti in un programma di investimento unitario.
Nello specifico, come emerge dalla bozza di statuto allegato, saranno istituiti i seguenti sei comparti:
– Comparto “A” (“Comparto 1”), destinato a realizzare iniziative immobiliari nel settore degli alloggi sociali (come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 e ss. mm. ii) nonché a soddisfare comunque il fabbisogno abitativo di alcune categorie di soggetti quali studenti ed anziani;
– Comparto “B” (“Comparto 2”), destinato ad acquisire la disponibilità di beni immobili (compresi terreni) con prevalente destinazione di utilizzo terziario,direzionale, commerciale e servizi;
– Comparto “C” (“Comparto 3”), destinato ad acquisire la disponibilità di terreni edificabili, con prevalente destinazione di utilizzo per infrastrutture (anche sportive),commerciale, logistico e servizi, e/o la disponibilità di asset immobiliari e partecipazioni in società immobiliari per la produzione e commercializzazione diretta o indiretta di energia da fonte rinnovabile;
– Comparto “D” (“Comparto 4”), destinato ad acquisire la disponibilità di beni immobili (compresi terreni), con prevalente destinazione di utilizzo turistico-alberghiero, terziario e servizi;
– Comparto “E” (“Comparto 5”), destinato ad acquisire la disponibilità di terreni edificabili con prevalente destinazione di utilizzo residenziale, direzionale, commerciale, logistico, turistico-ricettivo e servizi;
– Comparto “F” (“Comparto 6”), destinato ad acquisire la disponibilità di terreni agricoli e relative pertinenze.
Il patrimonio di ciascun comparto potrà anche essere investito in partecipazioni,anche di controllo, in società immobiliari non quotate, che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione, valorizzazione,acquisto, alienazione e gestione d’immobili. Gli investimenti che ciascun comparto potrà effettuare saranno individuati e selezionati dal soggetto gestore.
La costituenda SICAF designerà, ai sensi dell’art. 38 del predetto D.lgs. n. 58 del1998, per la gestione del proprio patrimonio un soggetto societario esterno e, nello specifico, la società di gestione del risparmio EPSILON SGR S.p.A.
Tanto premesso, la società ALFA, in qualità di rappresentante del Gruppo IVA “ALFA”, presentando istanza di interpello ordinario, chiede chiarimenti di ordine interpretativo in merito:
1) alla possibilità da parte di una SICAF eterogestita di aderire ad un Gruppo IVA;
2) agli effetti sul precostituito Gruppo IVA derivanti dalla trasformazione in SICAF eterogestita di una società partecipante al medesimo gruppo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In merito al quesito di cui al n. 1) la società istante rileva che, al fine di consentire l’ingresso nel Gruppo IVA di una SICAF eterogestita, occorre in primo luogo verificare la sussistenza o meno della soggettività passiva IVA, requisito normativamente prescritto agli effetti della costituzione del Gruppo, in capo alla SICAF (immobiliare).
Si rende, quindi, necessario valutare se lo status di soggetto passivo IVA possa essere attribuito alla SICAF indipendentemente dalla circostanza che la gestione del patrimonio di quest’ultima sia stata affidata a un soggetto societario SGR esterno.
Le SICAF (immobiliari), costituite in forma di società per azioni, rientrano tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a cui si applicano, in forza dell’espresso rinvio operato dall’art. 9 del D.lgs. n. 44 del 2014 agli artt. 6 eseguenti del decreto-legge n. 351 del 2001, le disposizioni fiscali relative ai fondi comuni di investimento immobiliare.
In particolare, l’art. 8 del richiamato decreto-legge n. 351 del 2001 disciplina il regime tributario del fondo immobiliare ai fini IVA, stabilendo che la società digestione è il soggetto passivo, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio relative alle operazioni di fondi immobiliari da essa istituiti.
Pertanto, l’istante ritiene, ancorché non formuli nel merito alcun quesito specifico, che nel caso di SICAF (immobiliare) eterogestita la soggettività passiva ai fini IVA per le operazioni relative al fondo è attribuita alla società di gestione esterna.
Tuttavia, a parere dell’istante, la SICAF eterogestita può essere considerata un autonomo soggetto passivo IVA in quanto, in conformità all’orientamento giurisprudenziale comunitario espresso in materia di SICAV (causa C-8/03), il predetto OICR, attraverso la gestione del fondo, svolge un’attività che comporta lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti con carattere di stabilità.
Ai fini del riconoscimento della qualità di soggetto passivo IVA in capo alla SICAF non rileverebbe, quindi, la circostanza che la gestione del fondo sia svolta direttamente dalla SICAF, ovvero indirettamente da una società di gestione esterna alla medesima SICAF.
Pertanto, la società istante ritiene che la costituenda DELTA SICAF si possa qualificare come soggetto passivo ai fini dell’applicazione dell’art. 70-bis, del DPR n.633 del 1972.
A conforto della propria tesi interpretativa la società istante richiama la risposta all’istanza di interpello n. 74 pubblicata in data 24 febbraio 2020, con la quale è stata riconosciuta la soggettività passiva ai fini IVA di una SICAF multi-comparto eterogestita.
Per quanto concerne il quesito di cui al n. 2), la società istante evidenzia che l’art.70-decies del DPR n. 633 del 1972, nell’elencare espressamente le cause di cessazione del gruppo IVA, non contempla la trasformazione societaria.
La società istante è dell’avviso che la trasformazione della DELTA in SICAF non inciderà sul mantenimento del vincolo finanziario che continuerà a sussistere per effetto del permanere dei rapporti di controllo ex art. 2359 del codice civile, che attualmente intercorrono tra la società trasformanda e gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.
Secondo l’istante il vincolo finanziario che attualmente sussiste tra DELTA e ALFA, da una parte, e tra DELTA e le proprie partecipate, dall’altra, non sarà in alcun modo modificato dall’operazione di trasformazione della DELTA in SICAF eterogestita.
La società istante ritiene, quindi, che la trasformazione societaria, non avendo alcun effetto sul vincolo finanziario non inciderà neanche sui vincoli economico ed organizzativo che, in base alla presunzione recata dall’art. 70-ter del DPR n. 633 del 1972, si considerano sussistenti.
Parere dell’agenzia delle entrate
In riferimento al quesito di cui al punto 1) concernente l’adesione ad un Gruppo IVA da parte di SICAF (immobiliare) eterogestita si richiama preliminarmente la disposizione recata dall’art. 70-bis del DPR n. 633 del 1972 che stabilisce che possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del richiamato DPR n. 633.
La soggettività passiva IVA costituisce, quindi, condizione necessaria (ancorché non sufficiente) ai fini dell’ingresso nel Gruppo IVA, atteso che il predetto art. 70-bis richiede ulteriori requisiti ai fini della adesione al gruppo. In merito al riconoscimento dello status di soggetto passivo IVA in capo alle SICAF si fa presente che i predetti OICR – introdotti nel nostro ordinamento dal richiamato decreto legge 4 marzo 2014,n. 44, emanato in attuazione della direttiva 2011/61/UE – adottano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. n. 58 del 1998, la forma giuridica di società per azioni avente come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del risparmio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi.
Pertanto, le SICAF, come evidenziato anche nella risposta n. 74 del 2020 richiamata dall’istante, sono dotate di autonoma soggettività IVA, in quanto la forma giuridica assunta dalle stesse implica ex lege un’autonoma e piena soggettività giuridica.
Si ritiene, peraltro, che tale autonoma soggettività passiva d’imposta debba essere riconosciuta anche qualora, come nel caso in esame, la SICAF sia eterogestita, vale adire amministrata da una soggetto terzo di natura societaria (SGR).
Per quanto concerne il quesito di cui al n. 2) si rileva, in via preliminare, che l’art. 70-decies, del DPR n. 633 del 1972 elenca al comma 2 gli eventi che determinano l’obbligo di uscita di un soggetto passivo dal Gruppo IVA.
In particolare, il predetto art. 70-decies, comma 2, stabilisce, che “ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi: a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto; b) è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale; e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.”.
Nel caso di specie, il mero atto di trasformazione della DELTA, società partecipante al Gruppo IVA, in DELTA SICAF eterogestita – in base a quanto rappresentato nella memoria integrativa aggiuntiva – non produrrà alcun effetto sui rapporti di controllo ex art. 2359 del c.c. intercorrenti tra la società trasformanda e gli altri soggetti aderenti al Gruppo IVA e, pertanto, detta operazione non comporterà il venir meno del vincolo finanziario, ai sensi dell’art. 70-decies, comma 2, lett. a) del DPR n. 633 del 1972. Pertanto, la trasformazione in esame, alle condizioni sopra rappresentate (persistenza del vincolo finanziario), non integra, di per sé sola considerata quale operazione di riorganizzazione, una causa di decadenza ai sensi dell’articolo 70-decies, comma 2, lettera a) del DPR n. 633 del 1972.
Ciò posto, si ribadisce che il presente parere, di tipo interpretativo, sollecitato con istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) dello Statuto dei diritti del contribuente, viene reso sulla base degli elementi forniti dall’istante ed acriticamente assunti e non pregiudica il potere dell’amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza dei presupposti per la partecipazione al Gruppo IVA.
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