MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 21 gennaio 2025

Trasmissione all’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili

Art. 1

Trasmissione telematica dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all’Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

a) l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell’ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;

b) l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli riconosciuti per il servizio di «Scambio sul posto» di cui alla lettera a), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), sono effettuate a partire dai dati relativi all’anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e a partire dai dati relativi all’anno 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate a partire dai dati relativi all’anno 2025.

Art. 2

Modalità di trasmissione telematica

1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all’art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.