INPS – Messaggio n. 263 del 16 gennaio 2023
Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2022 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche
L’articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), stabilisce che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
A tale riguardo si precisa che, per l’anno 2022, l’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto Aiuti quater), modificando l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti bis), ha incrementato a 3.000,00 euro il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti (NOTA 1).
Ciò premesso, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi, si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato), con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Al riguardo si richiama l’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’INPS, come la generalità dei sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Per quanto sopra esposto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2023 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:
– acquisizione di una singola comunicazione;
– gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
– invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
– ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
– visualizzazione del manuale di istruzioni.
—
Note:
(1) L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, aveva già innalzato a 600,00 euro il predetto limite per il periodo d’imposta 2022.
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