AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 20 del 18 settembre 2023
Convenzione tra l’AGEA e l’ADM – Trasmissione dei fac-simile delle certificazioni da utilizzarsi per la distillazione di crisi per la campagna vitivinicola 2022 – 2023
In attuazione del Reg. (UE) 2023/1225, con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 400039 del 28 luglio 2023 e s.m.i. (NOTA 1) (di seguito DM) è stata attivata la misura della distillazione di crisi dei vini rossi o rosati, per la campagna vitivinicola 2022 – 2023.
Ai sensi dell’art. 1 del DM, i beneficiari della misura sono i produttori di vino in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole, il cui vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data.
Inoltre, l’alcool derivante dalla distillazione deve essere utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare, per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici.
Le operazioni di distillazione devono avvenire entro il 15 ottobre 2023.
L’importo dell’aiuto è stabilito dalla Regione interessata in applicazione dell’art.4 del DM ed è corrisposto al produttore del vino dall’Organismo pagatore AGEA, alle condizioni e nel rispetto della procedura definita nel medesimo DM.
In particolare, per quanto di competenza dell’Agenzia, tale procedura prevede:
– all’articolo 6, comma 4, quarto trattino, il rilascio della dichiarazione dell’UD competente presso l’impianto di distillazione, indicante i volumi di vino presi in carico sul relativo registro delle materie prime;
– all’articolo 7, comma 4, l’effettuazione presso il medesimo impianto di distillazione del controllo:
– dell’avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi relativamente all’introduzione ed all’estrazione del vino denaturato da distillare;
– che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamento delegato e di esecuzione UE 2018/273 e 2018/274 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti;
– che la trasformazione del vino in alcool da destinare agli scopi previsti risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all’atto delle operazioni di saggio (con la determinazione, quindi, del quantitativo di alcol prodotto e della relativa gradazione).
Con separato controllo, l’UD competente sull’impianto di produzione può, altresì, verificare la destinazione d’uso dall’alcol ai sensi dell’art.1, comma 4, del DM.
L’esito di tali controlli è comunicato dall’Agenzia all’Organismo pagatore AGEA (AGEA OP) tramite apposite certificazioni rese, su richiesta del soggetto interessato all’aiuto di che trattasi, nell’ambito della convenzione del 31 ottobre 2007 nonché del relativo atto aggiuntivo del 28 luglio 2009 e successive integrazioni e modifiche.
Al riguardo, con la presente circolare si trasmettono i fac-simile delle certificazioni da utilizzare, in esito ai sopra richiamati controlli:
1. Certificazione F: Attestato della destinazione d’uso dell’alcol ottenuto dalla distillazione di crisi del vino ai sensi dell’art.1, comma 4, del decreto MASAF n. 400039 del 28/07/2023 e s.m.i.;
2. Certificazione G: Attestato dei volumi di vino presi in carico nei registri del distillatore, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto MASAF n. 400039 del 28/07/2023 e s.m.i.;
3. Certificazione H: Attestato dell’alcol ottenuto dalla distillazione di crisi del vino, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto MASAF n. 400039 del 28/07/2023 e s.m.i..
Le nuove certificazioni annullano e sostituiscono quelle diramate con la circolare 20/2020, relativamente alla distillazione di crisi per la campagna 2019-2020.
Le certificazioni sono da compilare a cura dell’Ufficio delle dogane competente sulla distilleria in cui l’alcol è prodotto, avendo cura di inserire le parti indicate tra parentesi quadre ed in corsivo laddove pertinenti, compilandole secondo il reale stato dei fatti.
Fatta salva la presenza degli elementi essenziali degli attestati, gli Uffici possono aggiungere alle certificazioni eventuali ulteriori constatazioni ritenute necessarie per meglio precisare l’accertamento dell’alcol etilico ottenuto nell’ambito della distillazione di crisi.
Restano, infine, validi i fac – simile di certificati pubblicati con la circolare 18/2023 prot. 490727/RU del 14/08/2023, per la gestione degli altri controlli attualmente svolti dall’Agenzia nell’ambito della convenzione con l’AGEA.
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Note:
(1) Cfr. Decreto MASAF prot.419014 dell’11 agosto 2023
Allegato 1
(Certificazione F)
Allegato 2
(CERTIFICAZIONE G)
Allegato 3
(Certificazione H)