MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 1/DF del 6 marzo 2023
Art. 1, commi 205, 221-bis e 229-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Trasmissione delle deliberazioni degli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro – Chiarimenti
Pervengono numerosi quesiti in ordine alla trasmissione delle deliberazioni adottate dagli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro, di cui ai commi 205, 221-bis e 229-bis dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), come modificati dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, (decreto Milleproroghe).
In particolare:
– il comma 205 prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata, disciplinata dai commi da 186 a 204 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
– il comma 221-bis dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, che, alle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado nonché alla Corte di Cassazione, si applicano le disposizioni dei commi da 206 a 221. In particolare, il comma 206 prevede la definizione delle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e l’applicazione di sanzioni ridotte, mentre il comma 213 introduce la rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Si evidenzia che la norma, richiamando tutte le disposizioni di cui ai commi da 206 a 221, deve ritenersi, ovviamente, applicabile anche alle fattispecie previste dal comma 219, sebbene quest’ultimo disciplini istituti che non afferiscono propriamente al contenzioso giurisdizionale. Il citato comma 221-bis, infatti, nel riferirsi genericamente alle “controversie”, ha inteso includere anche quelle di carattere non strettamente giurisdizionale;
– il comma 229-bis prescrive che gli enti territoriali i quali, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di opposizione allo stralcio di cui al comma 229, possono farlo sino al 31 marzo 2023. In alternativa, entro tale ultima data, gli stessi enti possono adottare, nelle forme previste dal citato comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo, quindi, di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Occorre evidenziare che il Legislatore, con riferimento agli enti locali, con tali disposizioni ha introdotto una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze (MEF – DF) delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria, previsto dall’art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, dall’art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dall’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ed invero, le disposizioni di cui ai citati commi 205, 221-bis e 229-bis prevedono che le deliberazioni approvate dagli enti locali in materia di definizione agevolata e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore.
Si sottolinea che gli enti locali sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al MEF-DF, entro il 30 aprile 2023, a fini unicamente statistici. A tale conclusione si deve pervenire anche con riferimento alle deliberazioni adottate ai sensi del comma 229.
In ordine alle modalità di trasmissione al MEF-DF, si precisa che detta trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite l’inserimento del testo delle delibere in questione nel Portale del federalismo fiscale, di cui al citato art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, nelle apposite sezioni dedicate ai singoli istituti innanzi descritti.
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