AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 febbraio 2022, n. 84
Trasmissione dichiarazioni fiscali – richiesta abilitazione al servizio telematico da parte di soggetto non residente diverso da persona fisica – Articolo 3, commi 2, 2-bis e 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante è un trust di diritto […], istituito in data […] 2020 ai sensi della legge 20(I)/2012, registrato presso la locale Agenzia delle Entrate […].
L’istante afferma:
«- Che il trust è irrevocabile, non discrezionale ed ha funzione esclusivamente successoria, i suoi beneficiari sono identificati nell’atto istitutivo stesso e potranno beneficiare del fondo in trust solo in caso di morte o di infermità totale del disponente.
– Che i beneficiari non sono a conoscenza della loro qualità di beneficiari, dunque, per espressa disposizione nell’atto stesso, compete al trust stesso fare fronte al pagamento di tutte le imposte dovute fino allo scioglimento dello stesso ed alla conseguente distribuzione dei beni conferiti.
– Che alcuni dei beni immobili conferiti nel fondo in trust sono collocati in Italia
[…]».
Tanto premesso, al fine di adempiere, come soggetto fiscalmente non residente
in Italia, agli obblighi tributari connessi al possesso di beni immobili situati nel territorio dello Stato, l’istante afferma di aver invano presentato richiesta per l’attribuzione delle credenziali Fisconline al Consolato Generale D’Italia […]. L’istante dichiara, altresì, di aver inoltrato, senza successo, domanda presso l’Ufficio Territoriale […], che non ha rilasciato le credenziali richieste per un impedimento tecnico dovuto, presumibilmente, all’assenza di un domicilio fiscale in Italia del trust.
Conseguentemente «è venuta meno la possibilità, da parte dello scrivente di presentare la dichiarazione dei redditi telematicamente o, nei limiti previsti, fisicamente in quanto non residente in Italia,».
Ciò detto, l’istante chiede che gli sia garantita, come soggetto non residente, la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le stesse modalità previste per i residenti, quindi anche direttamente per via telematica.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che, «L’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare tutti gli interventi di natura tecnica necessari alfine di garantire l’emissione delle credenziali utili per l’accesso al sistema Fisconline in favore del trust, nonché la successiva abilitazione a favore del trustee, il quale è comunque in possesso delle credenziali SPID e quindi può agevolmente adempiere agli obblighi tributari.
Nel periodo utile alla risoluzione delle incombenze di natura tecnica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, non potranno essere applicate sanzioni a carico del trust».
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si fa presente che non si entra nel merito della natura, finalità e caratteristiche sostanziali del Trust istante, non essendo detti elementi oggetto del quesito posto dal contribuente, con riferimento alle quali resta, dunque, impregiudicato il potere di controllo degli organi competenti.
Quanto, invece, alla possibilità di fruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito web, come è noto, occorre previamente richiedere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline o Entratel, strumenti che consentono di trasmettere le dichiarazioni, effettuare versamenti, registrazioni e calcoli direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Nei confronti dell’istante, soggetto non residente diverso da una persona fisica, non è possibile il rilascio dell’abilitazione al servizio telematico Fisconline da parte del Consolato di Nicosia, poiché trattasi di una procedura riservata unicamente alle persone fisiche non residenti.
Un soggetto diverso dalla persona fisica, invece, per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline deve farne richiesta adottando una delle modalità di seguito specificate:
1. presentazione diretta: l’interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve inviare la domanda – con allegato il modulo per la comunicazione del gestore incaricato, reperibile sul sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/modelli – e trasmetterla a mezzo posta elettronica certificata (utilizzando, all’occorrenza, anche la PEC intestata ad un soggetto diverso), dopo averla compilata e sottoscritta con firma digitale basata su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea, così come previsto dal regolamento EIDAS (Regolamento Comunità Europea del 23/07/2014 n. 910), in particolare agli artt. 22 – comma 1, e art. 25, commi 2 e 3). La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it,, avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”, oppure
2. presentazione tramite Procuratore: l’interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve conferire una procura speciale ad un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al Procuratore. È necessario che la procura sia conferita seguendo le modalità previste dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero occorre che la delega sia sottoscritta con firma autenticata. Al riguardo, si segnala che, a tutela e sicurezza dei dati personali del soggetto richiedente, l’attestazione di autenticità della firma del delegante deve essere prodotta dal procuratore stesso mediante apposizione della propria firma digitale (a tal fine, il procuratore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo 63).
L’intera documentazione (domanda e procura) deve essere inviata dal Procuratore dalla propria casella di posta elettronica certificata nelle medesime modalità summenzionate.
Ciò detto, laddove nelle more delle indicazioni fornite con questa risposta, l’istante abbia trovato difficoltà ad acquisire le credenziali per presentare tempestivamente la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi – non potendo il trustee utilizzare all’uopo la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) – l’ufficio competente, in applicazione del comma 3, dell’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd Statuto del contribuente) – secondo cui «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta» – valuterà la disapplicazione delle sanzioni laddove detta dichiarazione risulti comunque presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni e non vi sia alcun debito d’imposta.
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