AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E
Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine alla trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, prevista dall’art. 16, comma 2-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Si tratta degli interventi che accedono alla detrazione dall’imposta lorda di cui all’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come disciplinata dal citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
In particolare, viene chiesto di conoscere quali siano le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione delle predette informazioni e se tale inadempimento comporta la revoca della detrazione, analogamente a quanto già previsto ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e attualmente disciplinata dall’art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013.
Si fa presente, al riguardo, che l’art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha aggiunto nel citato art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – concernente la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili – il comma 2-bis, ai sensi del quale: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”
Per effetto della predetta disposizione, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono trasmessi all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati, l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.
Atteso che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data.
Successivamente, per tener conto delle richieste degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato mandato all’ENEA di pubblicare un avviso sul sito finalizzato a concedere ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019.
Come si evince dal tenore letterale della disposizione recata dall’art. 16, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 63 del 2013, l’adempimento ivi introdotto è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.
E’ prevista, inoltre, la trasmissione delle informazioni relative all’acquisto nel 2018 di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni) sempreché collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, atteso che le relative spese danno diritto alla detrazione – attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un ammontare complessivo delle spese medesime non superiore a 10.000 euro – disciplinata dal comma 2 del citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’agevolazione in commento sono stabiliti dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
In particolare, l’art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013. Come già precisato, inoltre, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dal predetto art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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