AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 ottobre 2019, n. 394
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trasmissione telematica dei corrispettivi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante esercita attività di bar e pasticceria e, avendo conseguito nel 2018 ricavi superiori a 400.000, rientra nell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019; a tal fine si è dotato di un registratore di cassa idoneo all’invio.
Nell’ambito della sua attività l’istante accetta tickets restaurant e vende biglietti ed abbonamenti degli autobus.
L’istante ha verificato che il nuovo misuratore conteggia l’importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini IVA, nonostante i medesimi siano poi fatturati periodicamente alla ditta fornitrice; si determina dunque una duplicazione dei ricavi e dell’IVA a debito.
Con riferimento, invece, ai biglietti dell’autobus, che l’istante ha scelto di certificare con il documento commerciale, il registratore di cassa memorizza il corrispettivo complessivo in regime di esenzione IVA, sebbene al rivenditore spetti il solo aggio.
Tanto premesso, l’istante chiede quali siano le modalità per registrare e trasmettere correttamente gli incassi senza che si verifichino duplicazioni dei valori e, in particolare, con riferimento ai biglietti dell’autobus, quale sia la corretta modalità di certificazione per evitare l’attribuzione di importi non spettanti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che la vendita di biglietti ed abbonamenti degli autobus non comporti l’obbligo di emissione del documento commerciale, in quanto solo l’aggio costituisce un importo rilevante per il rivenditore e per esso viene emessa fattura nei confronti dell’esercente l’attività di trasporto quando, periodicamente, l’incaricato effettua il conteggio dei titoli venduti.
Volendo, tuttavia, documentare le cessioni dei titoli di trasporto mediante il registratore di cassa, quest’ultimo dovrebbe essere impostato in modo da non ricomprendere tra i corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle entrate gli importi ad essi relativi.
Ugualmente, in caso di pagamento tramite tickets restaurant il relativo importo non dovrebbe essere ricompreso tra i corrispettivi trasmessi all’Agenzia.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
In base alla disposizione richiamata i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 – fatta eccezione per le operazioni esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019 – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, “[…] mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati […]” (cfr. comma 3).
In attuazione di tale previsione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonché predisposte all’uopo apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, dalle specifiche tecniche emerge come, similmente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente.
Ciò detto, nel confermare che è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’esigibilità dell’IVA e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo. Tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.
Per quanto attiene alla rivendita dei biglietti ed abbonamenti degli autobus, nel presupposto che l’IVA è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto ai sensi dell’articolo 74 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 e che, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito dall’aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, si conferma che l’istante non è tenuto ad emettere il “documento commerciale” all’atto della cessione dei titoli di trasporto.
In tal senso sono stati impostati i registratori di cassa, che, dunque, non prevedono un sistema di memorizzazione specifico per tali somme. […]
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