AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 giugno 2019, n. 198
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trasmissione telematica dei corrispettivi
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante […] opera nel settore della grande distribuzione la cui attività caratteristica è rappresentata dalla vendita al dettaglio. Nell’ambito di tale attività, in aggiunta alle ordinarie modalità di vendita, l’istante ha adottato quella del commercio elettronico con riferimento a specifiche categorie merceologiche.
Tale tipologia di commercio è assimilato alle vendite per corrispondenza e pertanto i corrispettivi relativi non sono soggetti ad alcun obbligo di certificazione fiscale – salvo quello di emissione della fattura se richiesta dal cliente – con annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a partire dal 1° gennaio 2020 (anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro), i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri (cd. corrispettivi telematici).
L’istante chiede di sapere se siano soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica anche i corrispettivi conseguiti dalle vendite on line.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante rappresenta che il comma 5 del citato articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (che prevede l’emissione della ricevuta ovvero dello scontrino fiscale).
Ne consegue che l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ricorra per le sole operazioni di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è previsto l’obbligo di certificazione fiscale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della l. n. 413 del 1991.
Considerato che l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi non ha modificato le disposizioni che prevedono per il commercio elettronico l’esonero dalla certificazione fiscale, l’istante ritiene che i relativi corrispettivi non debbano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, e dunque, non rientrino nelle previsioni dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:
a) è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
b) sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);
c) sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione 274/E del 5 novembre 2009), secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene on line – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.
Ora, dopo la presentazione dell’interpello, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019 – sono stati individuati specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, disponendo all’articolo 1, comma 1, lettera a), che “In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015″.
Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.
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