AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 giugno 2019, n. 201
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trasmissione telematica dei corrispettivi
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante […] opera nel settore della grande distribuzione la cui attività caratteristica è rappresentata dalla vendita al dettaglio.
A decorrere dal 1° luglio 2019 l’istante, avendo un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro, rientra nell’ambito applicativo del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Con riferimento a tale obbligo, l’istante chiede di poter adottare anticipatamente rispetto alla data del 1° luglio 2019 le nuove modalità per adempiere alla certificazione dei corrispettivi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante è nata dalla fusione di […].
Questa fusione ha comportato la necessità di integrare e collegare […] diversi sistemi informatici.
Attualmente la rete di vendita dell’istante è costituita da […] punti vendita diversamente dislocati sul territorio italiano, per un totale complessivo di […] punti cassa.
L’entrata in funzione graduale consentirebbe di effettuare un reale collaudo del corretto funzionamento dei sistemi informatici. L’entrata in funzione di tutti i punti vendita simultaneamente il 1° luglio richiederebbe, invece, l’attivazione di un presidio contemporaneo sull’intera rete dislocata nelle diversi regioni e provincie italiane, nonché l’esecuzione di procedure di aggiornamento dei sistemi solo parzialmente attuabile attraverso un presidio centralizzato.
L’istante propone, pertanto, di procedere nel seguente modo:
” 1) Messa in servizio del registratore telematico a partire dalla data ipotizzata di applicazione anticipata.
2) Installazione degli aggiornamenti software utili alla gestione della trasmissione telematica dei corrispettivi.
3) Emissione del documento commerciale di vendita o di prestazione e – laddove ne ricorra la necessità – del documento commerciale emesso per reso o annullamento in luogo dello scontrino fiscale […].
4) Attivazione delle procedure gestionali correlate al processo di controllo.
5) Trasmissione telematica dei corrispettivi (Tipi Dati Corrispettivi) senza “flag simulazione”.”
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
In base alla disposizione richiamata tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 – fatta eccezione per le operazioni esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019 – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, “[…] mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati […]” (cfr. comma 3).
In attuazione di tale previsione, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato i provvedimenti n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n. 99297 del 18 aprile 2019, con i quali sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo all’uopo apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò detto, con la risposta n. 139 del 14 maggio 2019, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate [https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/maggio+2019+interpelli/interpello+139+2019/Risposta+n.+139_2019.pdf], è già stato chiarito che laddove il contribuente voglia “[…] su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, nonché del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione.
“Resta inteso che, per lo stesso soggetto passivo d’imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua – ossia in parte ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 ed in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita) – né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto IVA, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127″.
Pertanto, ferma restando la possibilità di una sostituzione graduale dei registratori di cassa con quelli telematici, appartenendo i diversi punti vendita ad un unico soggetto passivo IVA, gli stessi andranno attivati, anche prima del 1° luglio 2019, ma contestualmente per tutti i punti vendita.
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