AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 194 del 24 luglio 2025
Trasparenza fiscale di un fondo istituito all’estero e applicabilità dei benefici convenzionali nei confronti dei sottoscrittori del fondo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa (di seguito, anche ”Società” o ”Istante”) è una società con sede legale nel Regno Unito operante, su autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza locale ossia la Financial Conduct Authority (di seguito, ”FCA”), in qualità di gestore del fondo Gamma (di seguito, ”Fondo” o ”ACS”), istituito nel medesimo Paese di residenza dell’Istante.
Il Fondo è stato costituito in conformità alla Direttiva Europea EC/2009/65/EC (c.d. ”Direttiva UCITS”), così come modificata dagli Accordi di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea ”(EU Exit) Regulations” del 2019, ed è autorizzato dalla FCA a far data dal __________.
La società depositaria del Fondo è la Delta (di seguito, ”Depositaria”), la quale supporta il Fondo in alcune funzioni di carattere amministrativo, tra cui il monitoraggio della liquidità, la custodia delle attività finanziarie e la determinazione del valore del Fondo stesso in conformità alle norme applicabili e alle disposizioni previste dalla FCA. L’ACS è stato istituito come un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto inglese, attraverso un contratto, con il quale, in base a quanto previsto dall’ordinamento giuridico del Regno Unito, i soggetti che ne detengono le quote (di seguito, ”Investitori” o ”Sottoscrittori”) acquisiscono in comproprietà gli asset in cui il Fondo investe (c.d. ”CoOwnership Deed”).
Da ciò consegue che, per l’ordinamento giuridico inglese, gli ACS non possono essere qualificati come soggetti giuridicamente indipendenti e, pertanto, non sono dotati di personalità giuridica.
Il Fondo è strutturato come un umbrellafund ed è, quindi, suddiviso in più comparti (o subfunds), ciascuno dei quali è considerato alla stregua di un portafoglio segregato di asset, che opera seguendo le proprie policy di investimento.
La Società è, inter alia, responsabile della gestione del portafoglio di investimento dell’ACS, in linea con i relativi obiettivi e politiche di investimento.
In generale, il Fondo e tutti i comparti che lo compongono possono investire, tra gli altri, in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, quote di altri fondi comuni di investimento e beni immobiliari.
Con particolare riferimento agli investimenti in titoli italiani (di seguito, ”strumenti finanziari italiani”), il Fondo compie i seguenti investimenti:
– obbligazioni italiane: i) titoli di Stato e obbligazioni emesse da banche, o ii) obbligazioni negoziate in mercati regolamentati o emesse da soggetti quotati in mercati regolamentati;
– partecipazioni non qualificate in società italiane, quotate e non quotate;
– quote di fondi comuni di investimento istituiti in Italia.
L’Istante riferisce che l’ACS investe per conto dei Sottoscrittori, beneficiari effettivi dei vari asset, con lo scopo di diversificare il rischio e distribuire a questi ultimi il risultato della gestione di tali attività.
Il Fondo prevede l’emissione di quote (”units”), rappresentative dell’interesse che i Sottoscrittori, quali comproprietari degli asset, hanno nelle attività in cui lo stesso investe.
In termini generali, le quote del Fondo possono essere sottoscritte esclusivamente da:
– soggetti che effettuano un investimento minimo di £ 1.000.000, vale a dire i c.d. ”Large ACS Investor”;
– soggetti che si qualificano come investitori professionali ai sensi della direttiva MiFID, ossia i c.d. ”Professional ACS Investor”;
– soggetti già detentori di quote dell’ACS;
– un soggetto delegato dai soggetti sopracitati.
Attualmente gli Investitori sono fondi pensionistici istituiti nel Regno Unito (Fondi Pensione UK), che si qualificano come investitori istituzionali residenti fiscalmente nel Regno Unito.
L’Istante precisa, inoltre, come le quote siano detenute dagli Investitori tramite la Depositaria, che agisce in qualità di ”nominee” dei Fondi Pensione UK, che restano i titolari e i beneficiari effettivi delle quote.
In base al Prospetto informativo del Fondo, attualmente è prevista l’emissione di due tipologie di units, vale a dire le c.d. ”income units” e le c.d. ”accumulation units”.
Le prime conferiscono ai Sottoscrittori il diritto alla percezione almeno annuale degli utili maturati dal Fondo, in misura proporzionale alle quote detenute.
Gli Investitori possono, inoltre, optare per reinvestire i proventi che sarebbero stati oggetto di distribuzione per l’acquisto di ulteriori quote del medesimo subfund, mantenendo quelle già detenute il medesimo valore.
Per quel che concerne le accumulation units, i proventi generati dagli investimenti effettuati dal Fondo non sono automaticamente distribuiti ai Sottoscrittori, ma sono capitalizzati all’interno del singolo comparto, incidendo sul valore delle quote.
Peraltro, come previsto dal CoOwnership Deed e dal Prospetto del Fondo, l’Istante potrà, con l’autorizzazione della banca Depositaria, emettere di volta in volta ulteriori classi di quote.
Con riferimento al regime fiscale del Fondo e dei relativi comparti, la Società precisa che non sono assoggettati a imposte sui redditi nel Regno Unito.
Inoltre, dal momento che attualmente i Sottoscrittori sono fondi pensionistici fiscalmente residenti nel Regno Unito, in base alla normativa fiscale vigente in tale Paese, questi possono beneficiare di un regime di esenzione rispetto ai proventi degli investimenti effettuati dall’ACS, qualora questi ultimi non siano qualificati come proventi finanziari da ”trading”.
Con particolare riferimento alle plusvalenze realizzate dal Fondo in relazione agli asset in cui ha investito, l’Istante precisa che incrementano il valore delle quote e sono soggette a tassazione in capo agli Investitori solo al momento della cessione o riscatto delle quote detenute.
Ciò posto, la Società espone i seguenti dubbi interpretativi:
– se il Fondo e i relativi comparti possano essere considerati fiscalmente trasparenti (Quesito 1);
– se possono trovare applicazione le disposizioni stabilite dalla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329 (di seguito, ”Convenzione” o ”Trattato”), nella misura in cui l’ACS, e i relativi comparti, possono essere considerati fiscalmente trasparenti (Quesito 2);
– di confermare, in presenza dei requisiti normativamente previsti, la possibilità per l’ACS e i relativi subfunds di beneficiare delle esenzioni disciplinate dall’ordinamento domestico con riferimento ai redditi di fonte italiana derivanti dai predetti strumenti finanziari italiani, indipendentemente dalla circostanza che il Fondo e i relativi comparti siano considerati fiscalmente trasparenti nel Regno Unito (Quesito 3).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In relazione al Quesito 1, in via preliminare, l’Istante rileva che l’ACS non soddisfa le condizioni per essere considerato come una ”persona residente” ai fini della Convenzione.
Difatti, come già esposto, il Fondo non integra la nozione di ”persona” in quanto è strutturato come un umbrellafund, in cui i Sottoscrittori acquisiscono in comproprietà gli asset, appartenenti ai vari comparti, in cui il Fondo stesso investe.
Inoltre, a parere dell’Istante, l’ACS non potrebbe neppure essere qualificato come ”residente” in uno Stato contraente in base alla Convenzione, non essendo assoggettato a imposta nel Regno Unito.
Ciò premesso, la Società richiama il concetto di trasparenza fiscale così come delineato nell’ordinamento giuridico italiano con riferimento al regime fiscale tipico delle società di persone.
Più nel dettaglio, la Società osserva come un soggetto possa essere considerato fiscalmente trasparente qualora il reddito che produce sia attribuito a un altro soggetto a prescindere dall’effettiva distribuzione e sia tassato in capo al soggetto a cui viene attribuito.
L’Istante ritiene che il Fondo rispetti tali requisiti tanto nell’ipotesi in cui gli Investitori sottoscrivano income units quanto nel caso in cui questi detengano accumulation units in relazione ai redditi di capitale derivanti dai titoli obbligazionari italiani (ad esempio interessi), dalle partecipazioni non qualificate detenute in società italiane (ad esempio dividendi) nonché dalle quote di OICR istituiti in Italia (ad esempio distribuzioni periodiche), in quanto tali redditi sono attribuiti non già al Fondo, bensì ai Sottoscrittori e sono tassati in capo a questi ultimi indipendentemente dall’effettiva percezione.
Di contro, a parere della Società, il concetto di trasparenza fiscale non potrebbe trovare applicazione con riferimento alle plusvalenze di fonte italiana, poiché la tassazione di tali componenti di reddito in capo agli Investitori è differita al momento dell’eventuale cessione o riscatto delle quote detenute.
Al riguardo, l’Istante richiama il concetto di ”trasparenza fiscale parziale” riconosciuto al paragrafo 2 dell’articolo 1 del Modello di Convenzione OCSE e al paragrafo 10 del Commentario OCSE all’articolo 1 del Modello OCSE, secondo il quale, nell’ipotesi di entità considerate parzialmente trasparenti dalla normativa fiscale di uno Stato contraente, una parte di reddito deve essere considerato soggetto a imposizione in capo ai soggetti che hanno un interesse nell’entità di cui trattasi, mentre l’altra parte deve intendersi soggetta a tassazione con riferimento all’entità stessa.
Inoltre, per quel che concerne gli Investitori che sottoscrivono le income units, la Società fa riferimento altresì al concetto di trasparenza economica, come chiarita dalle Risoluzioni nn. 17/E del 27 gennaio 2006 e 167/E del 21 aprile 2008 oltre che dalla Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016. In base a tali documenti di prassi, i veicoli di investimento collettivo dovrebbero essere considerati fiscalmente trasparenti qualora lo statuto del fondo preveda l’obbligo di distribuire almeno annualmente i proventi ai Sottoscrittori e tali proventi siano soggetti a imposizione in capo a questi ultimi.
A parere dell’Istante, nel caso di specie, siffatti requisiti sarebbero soddisfatti con riferimento alle income units, in cui i proventi di gestione maturati sono distribuiti agli Investitori, mediante pagamento diretto ovvero attraverso l’assegnazione di nuove quote, con cadenza almeno annuale e sono altresì tassati dallo Stato di residenza dei Sottoscrittori in capo a questi ultimi.
La Società rileva, inoltre, come quanto esposto trovi riscontro, sia con riferimento alle income units sia in relazione alle accumulation units, nella Risposta di questa Agenzia n. 156/E del 28 maggio 2020.
In relazione al Quesito 2, l’Istante osserva che, ai sensi del paragrafo
3 del Commentario all’articolo 1 del Modello OCSE, qualora una società di persone sia considerata fiscalmente trasparente, ai fini dell’imposizione «non si tiene conto dell’esistenza della società di persone» e, di conseguenza, «ciascun socio è individualmente assoggettato ad imposta sulla rispettiva quota di reddito di tale società».
Secondo il successivo paragrafo 5 del citato Commentario all’articolo 1, inoltre, i soci delle società trasparenti dovrebbero poter essere legittimati ad invocare la Convenzione stipulata dagli Stati in cui sono residenti ai fini fiscali, in relazione alla quota di reddito loro imputata, «a condizione che il reddito della società di persone sia loro attribuito ai fini impositivi nel loro Stato di residenza».
La Società menziona, altresì, la Circolare di questa Agenzia n. 306/E del 23 dicembre 1996, la quale ha affermato che, «qualora le società di persone non siano assimilate alle società, secondo la normativa tributaria interna degli Stati contraenti, ai fini della Convenzione saranno considerati come residenti i singoli soci».
Ciò posto, l’Istante osserva che, sebbene il Fondo non possa essere qualificato come società di persone, quanto esposto troverebbe applicazione anche nel caso di specie, in quanto, in base al paragrafo 2 del summenzionato Commentario all’articolo 1 del Modello OCSE, i principi elaborati in sede OCSE con riferimento alle società di persone potrebbero essere estesi anche ad altri istituti (c.d. ”arrangement”) ed entità che non rivestono la forma societaria, i quali, alla luce della normativa fiscale vigente in uno Stato contraente, potrebbero allo stesso modo essere considerati fiscalmente trasparenti.
Alla luce di quanto affermato, l’Istante ritiene che, in relazione ai redditi di capitale di fonte italiana, le condizioni previste dal Commentario all’articolo 1 del Modello OCSE e dai citati documenti di prassi siano rispettate dagli Investitori residenti nel Regno Unito, tanto nell’ipotesi in cui sottoscrivano le income units quanto nel caso in cui detengano le accumulation units.
Difatti, precisa la Società, tali Investitori, a cui è attribuito pro quota il reddito originato dagli asset appartenenti ai diversi comparti del Fondo, sono soggetti a un’obbligazione fiscale illimitata nel Regno Unito e, di conseguenza, potrebbero chiedere l’applicazione del Trattato.
In relazione al Quesito 3, l’Istante rileva come, con riferimento ai proventi derivanti dagli investimenti negli strumenti finanziari italiani, talune esenzioni fiscali domestiche possano trovare applicazione indipendentemente dalla circostanza per cui l’ACS e i relativi comparti siano considerati parzialmente trasparenti ai fini fiscali.
Per quel che concerne, anzitutto, gli interessi derivanti dai titoli obbligazionari italiani, la Società osserva come, a relativo dire, sia applicabile l’esenzione prevista dall’articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (di seguito, ”d.lgs. n. 239/1996”). Più nel dettaglio, siffatta disposizione normativa comprende, nell’ambito di applicazione soggettivo dell’esenzione in esame, inter alia gli investitori istituzionali esteri, pur se privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Al riguardo, l’Istante ritiene che il Fondo rispetti tali condizioni, essendo costituito in un Paese ossia il Regno Unito che consente un simile scambio e potendo essere qualificato come un investitore istituzionale estero alla luce dei chiarimenti forniti sul punto dalla prassi di questa Agenzia (si vedano le Circolari nn. 23/E del 1° marzo 2002 e 20/E del 27 marzo 2003).
Di conseguenza, l’ACS sarebbe legittimato a chiedere l’esenzione di cui all’articolo 6 d.lgs. n. 239/1996 in relazione agli interessi derivanti dai titoli obbligazionari italiani.
Sulla scorta delle medesime motivazioni, la Società assume applicabile nei confronti del Fondo anche l’esenzione prevista dall’articolo 26quinquies, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito, ”D.P.R. n. 600/1973”) in favore degli investitori istituzionali di cui al citato articolo 6 d.lgs. n. 239/1996, con riferimento alla ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento italiani regolamentati, purché maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni.
Da ultimo, posto che l’ACS non può essere considerato fiscalmente trasparente con riferimento alle plusvalenze realizzate su strumenti finanziari italiani, l’Istante ritiene che possano trovare applicazione le seguenti disposizioni domestiche: l’articolo 23, lettera f), Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il quale dispone che non sono soggette a tassazione per mancanza del requisito territoriale le plusvalenze realizzate su (a) obbligazioni negoziate in mercati regolamentati e (b) partecipazioni non qualificate relative a titoli negoziati in mercati regolamentati;
l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (di seguito, ”d.lgs. n. 461/1997”), che, al ricorrere delle condizioni previste dal citato articolo 6 d.lgs. n. 239/1996, prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte in relazione alle plusvalenze realizzate su (a) obbligazioni italiane non negoziate in mercati regolamentati e (b) partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si osserva che il presente parere prescinde da qualsivoglia interpretazione della normativa fiscale britannica. In particolare, si assume come veritiero e corretto quanto riferito in istanza sulla qualificazione giuridica e fiscale dell’ACS e dei relativi comparti, nonché sui rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Fondo, l’Istante, la Depositaria e gli Investitori.
La risposta, inoltre, si basa sui fatti e sulle circostanze come rappresentati in istanza, con particolare riferimento all’attuale partecipazione al Fondo di soli Investitori residenti nel Regno Unito anche ai fini convenzionali.
In relazione al Quesito 1 e al Quesito 2, si osserva che l’assenza di una soggettività tributaria passiva dell’ACS nel Regno Unito non consente di considerare quest’ultimo come una persona residente in uno Stato contraente ai fini del Trattato.
Come già rilevato in più occasioni dalla scrivente (si vedano, a titolo esemplificativo, le Risposte a interpello n. 258 del 2021, n. 17, n. 19 e n. 24 del 2022) in ipotesi di entità trasparenti di diritto estero, si ritengono applicabili i chiarimenti resi nel Report ”The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” (di seguito, ”Partnership Report”) del 1999, mutuati poi dal Commentario al Modello OCSE ed estesi anche a entità diverse dalle partnership.
Più nel dettaglio, tale Report precisa che una partnership, la quale, nello Stato di residenza, è qualificata come fiscalmente trasparente, non può essere considerata come persona residente ai fini convenzionali, in quanto la nozione di ”residente in uno Stato contraente” presuppone necessariamente che l’entità di cui trattasi sia ”liable to tax” in base alla normativa fiscale di tale Stato.
Nel caso di specie, da quanto si evince in istanza, essendo il Fondo (con i relativi comparti) fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione britannica, non ha diritto a chiedere l’applicazione della Convenzione tra l’Italia e il Regno Unito.
Tuttavia, è comunque possibile che, in presenza di talune condizioni, i benefici previsti da tale Convenzione siano applicati nei confronti dei Sottoscrittori.
Siffatta possibilità è, difatti, ammessa dal citato Partnership Report, secondo cui i soci di una partnership trasparente sono legittimati a invocare la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato in cui gli stessi sono residenti ai fini fiscali e lo Stato della fonte, con riferimento alla quota del reddito della partnership che viene loro imputata, purché tale reddito sia loro attribuito a fini impositivi nel loro Stato di residenza.
I medesimi principi sono stati applicati dall’Amministrazione finanziaria nei documenti di prassi citati anche dall’Istante, in cui è delineato il trattamento dei dividendi erogati da società residenti in Italia a fondi esteri che si qualificano come trasparenti.
Più precisamente, nelle Risoluzioni n. 17/E del 2006 e n. 167/E del 2008, sono state indicate le condizioni in presenza delle quali la trasparenza economica può ritenersi equiparata alla nozione di trasparenza fiscale vigente nel nostro ordinamento. I documenti di prassi trattano specificamente dell’applicazione della ritenuta convenzionale, prevista da ciascun Trattato in vigore con il Paese di residenza dell’investitore, su dividendi di fonte italiana che transitano attraverso un fondo interposto.
A tal fine, nelle menzionate Risoluzioni, richiamate anche nella Circolare n. 6/ E del 2016, è stato chiarito che i partecipanti a un fondo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale previsto dal Trattato concluso con il Paese in cui gli stessi risiedono, purché gli utili di gestione siano loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza.
Tale condizione si ritiene verificata sia nel caso in cui quest’ultimo Stato qualifichi il fondo come fiscalmente trasparente e assoggetti a imposizione gli utili in capo agli investitori, indipendentemente dall’effettiva percezione (c.d. ”trasparenza fiscale”), sia nel caso in cui il fondo abbia natura di mero veicolo, attraverso cui i flussi di reddito transitano in favore dei sottoscrittori, cui sono distribuiti con cadenza almeno annuale in base a vincoli statutari e in capo ai quali sono sottoposti a imposizione nello Stato di residenza (c.d. ”trasparenza economica”).
Pertanto, la nozione di trasparenza fiscale come intesa tanto nell’ordinamento giuridico italiano quanto in sede OCSE con riferimento alle società di persone e, in via estensiva, anche a entità non costituite in forma societaria implica che il reddito prodotto da un soggetto sia attribuito e tassato in capo a un altro soggetto a prescindere dalla effettiva distribuzione dello stesso.
Con riferimento al caso di specie, in base alle informazioni riportate in istanza in relazione sia alle accumulation units sia alle income units, secondo la normativa fiscale britannica l’ACS e i vari subfunds sono considerati fiscalmente trasparenti, come si evince altresì dal Prospetto informativo dell’ACS stesso.
Di conseguenza, i redditi originati dagli investimenti effettuati dai singoli subfunds per conto dei Sottoscrittori sono fiscalmente attribuiti a questi ultimi, proporzionalmente alle quote detenute e a prescindere dall’effettiva distribuzione dei proventi da parte dell’ACS.
Pertanto, la nozione di trasparenza fiscale può dirsi rispettata in relazione al Fondo e ai relativi comparti, ai fini del riconoscimento dei benefici convenzionali in capo agli Investitori, tanto con riferimento alle income units quanto avendo riguardo alle accumulation units.
Le considerazioni che precedono rendono superflua ogni analisi, da parte della scrivente, in merito all’integrazione della nozione di trasparenza economica, come esplicitata nelle citate Risoluzioni nn. 17/E del 27 gennaio 2006 e 167/E del 21 aprile 2008 oltre che nella Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, rispetto alla quale, quindi, non si formula alcuna valutazione.
Per quel che concerne le plusvalenze derivanti dagli strumenti finanziari italiani, l’Istante precisa come, in base alla normativa fiscale britannica, esse divengono imponibili in capo agli Investitori solamente al momento dell’eventuale vendita o riscatto delle quote, di conseguenza non si considerano realizzate o maturate direttamente in capo agli Investitori stessi.
Pertanto, in relazione a tali plusvalenze, come rilevato anche dalla Società, né la nozione di trasparenza fiscale né quella di trasparenza economica possono dirsi rispettate, con la conseguenza che i benefici convenzionali non potranno essere riconosciuti.
Ciò posto, alla luce di quanto affermato, al ricorrere di un regime di trasparenza fiscale come sopra delineato, si rileva come possa essere riconosciuto nei confronti degli Investitori il trattamento previsto dalla Convenzione tra l’Italia e il Regno Unito con riferimento ai redditi derivanti dagli investimenti negli strumenti finanziari italiani, diversi dalle plusvalenze, sia nel caso in cui i Sottoscrittori detengano income units sia nell’ipotesi in cui questi sottoscrivano accumulation units.
Al riguardo, occorre precisare come, affinché tale Convenzione possa essere applicata concretamente, è necessario che gli Investitori rispettino tutti i presupposti di operatività delle Convenzioni stesse, ossia che possano essere considerati treaty entitled e, qualora ciò sia richiesto dalle norme convenzionali rilevanti, beneficial owner.
Per quel che concerne il requisito del treaty entitlement, da interpretarsi in maniera coerente con il concetto di residenza ai fini convenzionali, è necessario che l’investitore sia qualificabile come ”persona residente”, vale a dire che sia assoggettato a tassazione, anche solo potenziale.
Nel caso di specie, in base alle informazioni riportate dalla Società, tale requisito si considera soddisfatto, essendo i Sottoscrittori soggetti a un’obbligazione fiscale illimitata nel Regno Unito sui proventi di gestione del Fondo, in proporzione alle quote detenute, indipendentemente dall’effettiva distribuzione, tanto con riferimento alle income units quanto avendo riguardo alle accumulation units.
Per quanto concerne l’ulteriore requisito della beneficial ownership, si tratta di una condizione che non può essere verificata in questa sede, involgendo riscontri fattuali che esulano dall’istituto dell’interpello.
Resta inteso che, ai fini della diretta applicazione del trattamento convenzionale, i Sottoscrittori sono tenuti a esibire un’attestazione della competente autorità fiscale britannica in cui si certifichi la ricorrenza delle condizioni richieste dal Trattato. Come affermato in precedenza, tale trattamento fiscale è escluso in relazione alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione degli strumenti finanziari italiani.
Inoltre, si precisa che, per una costante interpretazione dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Risoluzioni nn. 183/E del 24 settembre 2003, 68/E del 24 maggio 2000 e n. 95/EVII1460866 del 10 giugno 1999), l’applicazione della ritenuta ridotta prevista dalla Convenzione costituisce una facoltà e non un obbligo per il sostituto d’imposta italiano.
In relazione al Quesito 3, si rappresenta che ai sensi dall’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, sono soggetti all’imposta sulle società «le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato».
Ai fini dell’applicazione della normativa fiscale interna, quindi, gli enti non residenti si considerano ”opachi” risultando irrilevante la qualificazione che questi assumono nella loro giurisdizione e di cui, diversamente, occorre tener conto a livello convenzionale.
I soggetti non residenti in Italia sono assoggettati alle imposte sui redditi limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato sulla base del principio di territorialità.
In particolare, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, del TUIR, «il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva».
Il successivo comma 2 prevede che «si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’art. 23».
Per quanto di interesse in relazione alla fattispecie in esame, ai fini dell’applicazione dell’imposta ai non residenti, l’articolo 23, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico considera prodotti in Italia «i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali».
Ai sensi della successiva lettera f), si considerano altresì prodotti in Italia «i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera cbis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera cter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere cquater) e cquinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati».
L’Istante rappresenta che l’ACS attualmente detiene solo azioni italiane quotate in mercati regolamentati, ma, tenuto conto degli investimenti ammessi dal prospetto, potrebbe detenere i seguenti strumenti finanziari italiani:
– obbligazioni (titoli di Stato e obbligazioni emesse da banche, obbligazioni negoziate in mercati regolamentati o emesse da soggetti quotati in mercati regolamentati);
– quote di fondi comuni di investimento mobiliari istituiti in Italia;
– partecipazioni non qualificate in società italiane, quotate e non quotate.
Riguardo a tali titoli, l’Istante chiede di confermare se sia possibile, per l’ACS e i relativi subfunds, beneficiare delle esenzioni previste dall’ordinamento domestico con riferimento ai redditi di fonte italiana derivanti dai predetti strumenti finanziari italiani previsti da:
– l’articolo 6 d.lgs. n. 239/1996;
– l’articolo 26quinquies, comma 5, D.P.R. n. 600/1973;
– l’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR e l’articolo 5, comma 5, d.lgs. n. 461/1997.
Per quanto riguarda gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui all’articolo 1 d.lgs. n. 239/1996, il comma 1 dell’articolo 6 prevede che «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».
Per quanto riguarda i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento italiani (con esclusione di quelli immobiliari), l’articolo 26quinquies, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 prevede, in generale, l’applicazione di una ritenuta alla fonte nella misura del 26 per cento.
L’articolo 26quinquies, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 prevede che «Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia».
Come chiarito dalla Circolare n. 23/E del 1° marzo 2002, per ”investitore istituzionale estero”, si intende l’ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.
Tra gli investitori che rientrano in tale definizione vi sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento degli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.
Inoltre, stante il richiamo della citata lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 d.lgs. n. 239/1996, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente l’«Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana» (c.d. white list).
Per quanto concerne i redditi diversi, oltre alle plusvalenze escluse da imposizione in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, l’articolo 5, comma 5, d.lgs. n. 461/1997 stabilisce che «Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da cbis) a cquinquies) del comma 1 dell’articolo 81 [ora 67], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni».
Come dichiarato dall’Istante, il Fondo e i rispettivi subfunds sono costituiti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni (ossia il Regno Unito) e sono soggetti alla regolamentazione e alla vigilanza da parte della FCA.
Pertanto, nel presupposto della veridicità, correttezza e completezza delle dichiarazioni fornite dall’Istante, nonché degli altri presupposti previsti dalle relative disposizioni, si ritiene possano trovare applicazione i regimi di esenzione di cui all’articolo 6 d.lgs. n. 239/1996 e all’articolo 26quinquies, comma 5, D.P.R. n. 600/1973.
Infine, ai sensi dell’articolo 23, lettera f), del TUIR, non sono soggette a tassazione per mancanza del requisito territoriale le plusvalenze realizzate su obbligazioni e partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati e, ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 d.lgs. n. 461/1997, le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da cbis) a cquinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR.
Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
Articoli correlati da consultare
Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157
Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta...
Leggi l’articolo →DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche'...
Leggi l’articolo →CCNL Cooperative di consumo e della distribuzione cooperativa
Cooperative di consumo Contratto collettivo nazionale di lavoro 22-12-2011 per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa Decorrenza:...
Leggi l’articolo →Legislazione – LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)
Legislazione - LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) Bilancio di previsione dello Stato...
Leggi l’articolo →DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 conv. con modif. in legge 17 luglio 2020, n. 77 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 conv. con modif. in legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti...
Leggi l’articolo →