Siglata il 01 agosto 2013 tra AITI, FEDESPESI, FEDIT, FISI, ANITA, CONFTRASPORTO, FAI, TRASPORTOUNITO FIAP e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione. L’intesa, che decorre dall’01/01/2013 e scadrà il 31/12/2015,sarà sottoposta alla valutazione delle assemblee dei lavoratori per lo scioglimento della riserva entro il 30/09/2013.
Aumenti
Le parti convengono un aumento mensile a regime, parametrato sul 3° livello Super, pari a 108 euro, così distribuito:
– 1/6/2013: 35,00 euro
– 1/10/2014: 35,00 euro
– 1/10/2015: 38,00 euro.
Gli aumenti saranno pertanto pari a euro:
Livello | Dall’1/6/2013 | Dall’1/10/2014 | Dall’1/10/2015 | Totale | Parametri |
Quadri | 44,81 | 44,81 | 48,65 | 138,27 | 169 |
1° | 42,16 | 42,16 | 45,77 | 130,09 | 159 |
2° | 38,71 | 38,71 | 42,03 | 119,45 | 146 |
3° Super | 35,00 | 35,00 | 38,00 | 108,00 | 132 |
3° Super Junior | 34,20 | 34,20 | 37,14 | 105,55 | 129 |
3°J | 33,94 | 33,94 | 36,85 | 104,73 | 128 |
4°S | 32,35 | 32,35 | 35,12 | 99,82 | 122 |
4°J | 31,55 | 31,55 | 34,26 | 97,36 | 119 |
5° | 30,76 | 30,76 | 33,39 | 94,91 | 116 |
6°S | 28,90 | 28,90 | 31,38 | 89,18 | 109 |
6°J | 26,51 | 26,51 | 28,79 | 81,82 | 100 |
A modifica degli importi precedentemente pubblicati si riportamo i nuovi minimi
Livelli | Minimo dall’1/6/2013 | Minimo dall’1/10/2014 | Minimo dall’1/10/2015 |
Quadro | 2.014,92 | 2.059,73 | 2.108,38 |
1 | 1.891,78 | 1.933,94 | 1.979,71 |
2 | 1.738,02 | 1.776,73 | 1.818,76 |
3 Super | 1.569,37 | 1.604,37 | 1.642,37 |
3J | 1.527,99 | 1.561,93 | 1.598,78 |
4S | 1.452,94 | 1.485,29 | 1.520,41 |
4J | 1.413,76 | 1.445,31 | 1.479,57 |
5 | 1.385,91 | 1.416,67 | 1.450,06 |
6S | 1.294,27 | 1.323,17 | 1.354,55 |
6J | 1.191,05 | 1.217,56 | 1.246,35 |
La prima rata di aumento assorbe interamente la rata di acconto di pari importo prevista dall’accordo del 5/6/2013 che pertanto non deve essere erogata. Le parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi contrattuali, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.779 euro mensili riferita al 3° livello Super.
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1 gennaio – 31/5/2013, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario lordo di 88 euro. La somma sarà erogata in due rate di pari importo, di 44 euro ciascuna, l’una con le competenze del mese di novembre 2013 e l’altra con le competenze del mese di febbraio 2014.
Si elencano le modifiche principlai apportate:
Apprendistato Professionalizzante
Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari a quello previsto per i qualificati a seconda dei livelli di inquadramento. Detto periodo sarà ridotto della metà, quando si tratta di un lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Potranno assumere con contraatto di apprendistato le aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino aver mantenuto in servizio almeno l’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti
Mercaro del lavoro
Le parti convengono che l’insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e il 47% a livello di ogni unità produttiva.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.
La percentuale del 27% è elevata al 35% per tutti i contratti attivati durante la vigenza contrattuale e per la durata dei contratti stessi.
Contratto di lavoro a tempo determinato
L’intervallo di tempo per la riassunzione a termine del lavoratore è fissato in 20 giorni in caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine. Qualora la riassunzione avvenga prima dei suddetti termini il secondo contratto si considera a tempo indeterminato
Lavoro somministrato
I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 15% per il personale viaggiante e del 35% per quello non viaggiante dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato
Trasferte
Gli importi giornalieri delle indennità di trasferta saranno incrementati di:
– € 0,60 dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno 2014
– € 0,60 dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno 2015
Flessibilità per il personale viaggiante del 4 livello
Per favorire nuova e stabile occupazione, cercando di cogliere tutte le specificità proprie del trasporto delle merci, attraverso un percorso di contrattazione aziendale si definiscono condizioni di maggior flessibilità per il personale viaggiante inquadrato al 4° livello. Tale previsione è vincolata alla verifica dei requisiti attraverso la stipula di specifici accordi aziendali tra le parti stipulanti il presente CCNL.
Per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4°, in deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 1, che prevede una durata dell’orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. sottoscrittrici il presente CCNL, potranno essere definite, alternativamente, le seguenti intese:
Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.
Permessi giornalieri retribuiti per il personale viaggiante
Per gli anni 2014 e 2015 , le 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso in luogo della fruizione saranno obbligatorimente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente dei predetti permessi.
Tale importo sarà erogato, in via anticipata, nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale, salvo eventuali conguagli. Tale disposizione ha validità fino alla scadenza del presente contratto. Entro e non oltre il 31/10/2015 le parti si incontreranno per verificare le condizioni di prosieguo del presente provvedimento.
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