AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 aprile 2019, n. 99
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – trattamento, ai fini IVA, dell’attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi – articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La Società ALFA svolge l’attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi, anche sul territorio nazionale, cd. “Professional Track Days”. In particolare, ALFA fornisce ai propri clienti (scuderie automobilistiche professionistiche) un calendario di eventi, organizzati su circuiti automobilistici nazionali, che permette loro di pianificare le attività annuali di allenamento dei piloti e lo sviluppo tecnico delle autovetture, in funzione delle loro esigenze di partecipazione ai campionati di automobilismo.
ALFA si occupa di pianificare, organizzare e gestire in proprio gli eventi sportivi (i.e. sessione di prove automobilistiche) sul territorio nazionale, mediante l’acquisizione del diritto all’uso temporaneo dei circuiti e di fornire i servizi accessori necessari al corretto svolgimento delle suddette attività.
In particolare, ALFA dichiara di concludere con le società che hanno ingestione gli autodromi un contratto di “affitto temporaneo” del circuito, comprensivo dei servizi accessori
L’attività, come sopra descritta, è effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti business (oggi solo italiani).
Tutto ciò premesso, ALFA chiede di conoscere se sia corretto, con riguardo alla prestazione di servizi effettuata nei confronti di BETA, emettere fattura non soggetta a IVA, in ottemperanza alla normativa IVA dello Stato extra-UE in cui è stabilita e al contemporaneo rispetto dell’articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
ALFA ritiene che l’attività di programmazione, organizzazione e gestione di prove automobilistiche è un’attività preponderante e principale rispetto alla locazione temporanea del circuito che, pur essendo un elemento essenziale, non è sufficiente alla realizzazione dell’evento sportivo.
Ne consegue, dunque, che la prestazione resa da ALFA nei confronti dei soggetti passivi di imposta, stabiliti in Italia, è riconducibile – ai fini della territorialità IVA – tra le operazioni di cui all’articolo 7-ter e non tra quelle di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972. A supporto di tale affermazione, ALFA richiama le conclusioni contenute nel principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 24 settembre 2018, in materia di servizi relativi a beni immobili, evidenziando che nel caso in esame l’attività di organizzazione della manifestazione sportiva sia l’operazione principale, sia dal punto di vista della volontà delle parti sia dal punto di vista economico, rispetto alla concessione in uso temporaneo dell’autodromo, considerata operazione accessoria.
In particolare, con riguardo all’attività di programmazione degli eventi sportivi, ALFA organizza e struttura un calendario internazionale di prove/sessioni di test, pubblicato sul proprio sito internet, compatibile sia con i calendari ufficiali delle gare stabiliti dalle varie federazioni che con la necessità delle scuderie automobilistiche italiane anche in ragione delle esigenze e dei vincoli di trasferimento dei team partecipanti da una località all’altra.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della gestione delle giornate in cui si svolgono gli eventi/sessioni di test, ALFA osserva che “ognuno di questi viene curato nei minimi dettagli, dagli aspetti più semplici quali la logistica, gli orari di accesso al paddock e ai box, fino al “track walk” per piloti e tecnici, al servizio completo di cronometraggio con diffusione delle informazioni su circuito TV interno e streaming via internet e alle comunicazioni in tempo reale coi responsabili dei team…”.
Durante lo svolgimento delle sessioni di test, inoltre, ALFA ha precisato di occuparsi delle seguenti attività:
– accoglienza dei team e consegna delle chiavi dei box pre-assegnati (in base alla quantità, dimensione delle auto, compatibilità o incompatibilità tra team diversi e/o concorrenti), unitamente alla relativa documentazione di supporto;
– predisposizione del circuito in modo che il tracciato di allenamento sia identico a quello della gara ufficiale (i.e. posizionamento dei cordoli, definizione delle varianti etc.);
– raccolta delle firme dei piloti sui documenti di scarico di responsabilità e consegna degli stessi alla competente autorità in autodromo; – stampa e distribuzione dei report forniti dal sistema di cronometraggio al termine di ogni sessione a ciascuna scuderia automobilistica;
– raccolta delle chiavi dei garage al termine dell’evento e riconsegna delle stesse all’autodromo presso il quale si è realizzato l’evento.
Inoltre, ALFA ha allegato i c.d. “form di iscrizione” che hanno validità sia ai fini della conferma della iscrizione all’evento che ai fini della prova della relativa relazione commerciale-contrattuale tra le parti dai quali si evince che per la partecipazione all’evento è dovuto un corrispettivo di Euro (…) per vettura per ciascun giorno.
Infine, ALFA fa presente che una diversa interpretazione comporterebbe per ALFA stessa l’obbligo di acquisire in Italia una rappresentanza fiscale oppure di operare mediante una “legal entity”.
Parere dell’agenzia delle entrate
ALFA dichiara di effettuare le sue prestazioni di servizi a titolo oneroso esclusivamente nei confronti di BETA.
Le predette prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato…”, non rilevando nel caso in esame l’applicabilità o meno del successivo articolo 7- quater.
Qualora ALFA non abbia una stabile organizzazione in Italia da cui effettua le predette prestazioni, circostanza questa non oggetto di esame col presente interpello e su cui rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, è applicabile l’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui: “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti”.
Pertanto, in applicazione della menzionata disposizione nel caso in esame, gli adempimenti relativi alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni saranno a carico delle scuderie automobilistiche professionistiche italiane (committenti soggetti passivi stabiliti in Italia).
Ne deriva che ALFA, con riguardo alle prestazioni in esame, non ha l’obbligo di nominare, ai fini IVA, un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione n. 69/E del 13 giugno 2017).
Resta inteso che i chiarimenti contenuti nella risposta di interpello in esame si riferiscono esclusivamente al trattamento ai fini IVA delle operazioni intercorse tra ALFA e i clienti (le scuderie automobilistiche professionistiche italiane).
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