AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 201 del 5 agosto 2025

Trattamento ai fini IVA delle certificazioni di competenze digitali – Mancato riconoscimento esenzione IVA per difetto del requisito oggettivo – Articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (di seguito, ”Società”, ”Contribuente” o ”Istante”) rappresenta di essere riconosciuta e accreditata ufficialmente come ente promotore dello sviluppo delle competenze digitali e di svolgere attività di certificazione strategicamente ai fini della modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e delle imprese, contribuendo così all’attuazione degli obiettivi nazionali ed europei del Digital Decade Policy Programme 2030.

La Società evidenzia, in particolare, che la certificazione di ALFA ”X” di Alfabetizzazione Digitale;

è obbligatoria per l’accesso e il mantenimento delle graduatorie ATA per il triennio 2024/2027 e attesta competenze digitali specifiche, quali l’uso del computer, la gestione dei sistemi operativi, dei word processor, dei fogli elettronici e della posta elettronica; è rilasciata esclusivamente da enti accreditati presso l’ente nazionale di accreditamento, previa valutazione della competenza e indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità della certificazione ai principali framework di riferimento.

Parallelamente, la Certificazione di ALFA ”Y”;

”rappresenta il riferimento chiave per lo sviluppo professionale delle competenze digitali degli educatori, articolandosi in sei aree e 22 competenze specifiche per la didattica digitale. Esplicitamente citato nei DM 65 e 66 del 2023, (…) Y è stato integrato nella strategia nazionale attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riflettendo il suo ruolo fondamentale nella modernizzazione della certificazione delle competenze digitali del personale scolastico italiano”.

L’Istante intende conoscere:

1. se le certificazioni delle competenze digitali X e Y dallo stesso rilasciate in qualità di ente accreditato presso pubbliche amministrazioni, possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ”Decreto IVA”);

2. le eventuali cause di esclusione dal suddetto regime di esenzione IVA.

A tal fine la Società fa presente che le suddette certificazioni non sono rilasciate a seguito un percorso formativo, circostanza che a suo dire non giustifica un diverso trattamento fiscale. Le ”certificazioni di competenza accreditate da BETA” sebbene non collegate a un corso formativo, ”rivestono un’evidente funzione di pubblico interesse” al pari delle ”certificazioni informatiche che prevedono un percorso formativo le quali, essendo riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, già godono dell’esenzione IVA”. Dovrebbero pertanto rientrare nel medesimo regime di esenzione posto che ”La loro validità è attestata dal fatto che costituiscono titoli obbligatori per l’accesso o il mantenimento di specifiche posizioni nella Pubblica Amministrazione, come nel caso del bando ATA 2024/2025, dove il titolo CIAD che include tali certificazioni è richiesto per l’inserimento in graduatoria. Questo aspetto conferma che non si tratta di semplici attestati di carattere commerciale, ma di strumenti inseriti in un sistema regolamentato dallo Stato, con un impatto diretto sui processi di selezione pubblica”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società ritiene che la certificazione delle competenze digitali in argomento rientri tra le prestazioni educative di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA.

L’Istante motiva tale conclusione in base alla normativa e alla giurisprudenza di riferimento, citando a tal fine anche alcune risposte a interpello nelle quali l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esenzione IVA agli enti che rilasciano certificazioni linguistiche riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, equiparandoli a istituti di istruzione pubblica, e agli organismi privati che offrono percorsi formativi e certificativi riconosciuti da enti pubblici (cfr. Risposte a interpelli nn. 750 del 2021 e 162 del 2020).

La Società richiama la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, a suo parere, nella causa C-319/12, ribadisce il principio comunitario di ”neutralità fiscale” secondo cui l’esenzione IVA si applica alle attività certificative e/o analoghe quando queste siano parte integrante di un sistema di formazione riconosciuto e/o vincolante per l’accesso a posizioni professionali pubbliche. Tale pronuncia è ripresa in successive pronunce dell’Agenzia delle Entrate in merito alla formazione finanziata da enti pubblici e percorsi certificativi obbligatori per il settore scolastico e amministrativo, al fine di garantire condizioni eque e non discriminatorie di mercato.

Il Contribuente fa altresì presente che diversi enti certificatori, operanti in settori paralleli e con riconoscimenti analoghi da parte del Ministero dell’Istruzione e delle Regioni, sono esentati dall’applicazione dell’IVA, citando alcuni di questi enti.

L’Istante richiama anche la sentenza n. 7943 del 21 marzo 2019 in cui, a suo avviso, la Corte di Cassazione chiarisce che l’esenzione IVA è applicabile alle attività didattiche e di certificazione quando il soggetto erogatore è formalmente accreditato da un’autorità pubblica e svolge un ruolo funzionale all’istruzione e alla qualificazione professionale.

La Società, dunque, in virtù dei propri accreditamenti presso il Ministero dell’istruzione e del merito e presso la Regione Gamma, ritiene di soddisfare pienamente tale requisito, rientrando nella tipologia di enti cui l’ordinamento riconosce il beneficio dell’esenzione IVA.

Ciò anche per le certificazioni di competenza digitale accreditate da BETA: il riconoscimento da parte di enti pubblici e l’inserimento di queste certificazioni nei bandi ufficiali confermano, a suo dire, il loro valore nell’ambito della formazione e della selezione del personale, ponendole sullo stesso piano delle certificazioni già esentate dall’IVA, rilasciate da altri enti certificatori con caratteristiche analoghe.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Il presente parere è formulato in base ai fatti e alle informazioni resi dalla Società, qui assunti acriticamente, così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, restando impregiudicata ogni possibilità di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE individua «l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili».

In recepimento di tale disposizione, l’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA stabilisce che sono esenti dall’IVA «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (…)».

In coerenza con l’articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE, la circolare 18 marzo 2008, n. 22/E chiarisce che l’applicazione dell’esenzione IVA è subordinata al ricorrere di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro di carattere soggettivo. In particolare, le prestazioni cui si riferisce devono essere:

a) di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (i.e. requisito oggettivo);

b) rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (i.e. requisito soggettivo).

In merito al requisito soggettivo del c.d. riconoscimento pubblico, sulla base dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione, la risoluzione 3 agosto 2021, n. 52/E ne delimita meglio i presupposti rispetto alla citata circolare, precisando che:

l’espresso riferimento normativo agli «istituti o scuole» ha un valore meramente descrittivo, intendendo i soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione;

l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un’Amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica;

il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l’organismo intende realizzare;

il requisito del riconoscimento pubblico può essere considerato soddisfatto anche nel caso di finanziamento del progetto didattico o formativo da parte dell’ente pubblico, costituendo, in sostanza, detto finanziamento, un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere, pur dovendosi ritenere in tal caso l’esenzione limitata all’attività didattica o formativa specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico e non riflettendosi sulla complessiva attività svolta dall’ente finanziato (cfr. risoluzione n. 52/E del 3 agosto 2021).

Per gli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, la circolare n. 22/E del 2008, al paragrafo 4, precisa che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento (cfr. risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007).

Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente interpello, dalla documentazione allegata all’istanza emerge che la Società è:

accreditata presso il Ministero dell’istruzione e del merito per erogare formazione al personale del comparto scuola;

iscritta nell’Elenco regionale degli organismi formativi della Regione Gamma;

accreditata presso Accredia, ente unico di certificazione a livello nazionale.

Nel presupposto della veridicità e dell’attualità di tale documentazione, si ritiene che la Società soddisfi il requisito soggettivo richiesto dalla norma ai fini dell’applicazione dell’esenzione IVA in commento.

Tuttavia, come più volte precisato da questa Agenzia, la circostanza che un ente sia ”accreditato” non gli conferisce automaticamente la possibilità di esentare tutte le eventuali attività formative dallo stesso effettuate, finanziabili pubblicamente o meno (cfr. risposta n. 487 del 20 luglio 2021). Infatti, «il riconoscimento di cui all’art. 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972 deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare» (cfr. risoluzione n. 57/E del 2007), che poi è il c.d. requisito oggettivo.

Questo requisito non sembra sussistere con riferimento alle certificazioni ALFA X e ALFA Y.

Dalla documentazione allegata all’istanza emerge che l’Istante ha ottenuto l’accreditamento per dette certificazioni da parte di BETA Ente italiano di accreditamento, ma alle stesse per stessa ammissione della Società non risulta collegato alcun corso formativo o attività educativa/formativa.

Come già ricordato in premessa, ai fini del riconoscimento dell’esenzione in commento, i requisiti soggettivo e oggettivo devono sussistere entrambi e ciò emerge chiaramente anche dalla risposta a interpello n. 750 del 2021 citata dal Contribuente: in tale sede è stato indagato il solo requisito soggettivo perché la sussistenza di quello oggettivo è stata data per presupposta, non essendo oggetto di specifico quesito. In particolare, l’esenzione IVA è stata riconosciuta ”al rilascio delle certificazioni e ai servizi di formazione forniti da ALFA”, ”nel presupposto dell’attualità e validità… (n.d.r. degli accreditamenti ricevuti), nonché della sussistenza del requisito oggettivo, su cui non viene formulato alcuno specifico quesito” (cfr., risposta citata).

L’esenzione in commento è stata disposta dal legislatore comunitario per agevolare l’accesso dei singoli alla c.d. formazione qualificata, cioè l’accesso a una specifica attività educativa/didattica/formativa resa da soggetti idonei. Rappresentando una deroga ai principi generali che regolano l’IVA, detta esenzione va interpretata restrittivamente e pertanto una prestazione di diversa natura, a meno che non sia strettamente collegata (accessoria) a quella didattica, non può ricevere il medesimo trattamento IVA.

Per le certificazioni di competenza digitale, ALFA X e ALFA Y non si ritiene dunque sodisfatto il requisito oggettivo richiesto dalla norma per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n.20) del Decreto IVA.

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